INPS - INDENNITÀ ANTITUBERCOLARI IN MISURA FISSA - IMPORTI DAL 1º GENNAIO 1996 E DAL  1º GENNAIO 1997 - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

In calce è riprodotta la Circolare con la quale la Direzione Centrale Prestazioni Temporanee dell'INPS ha comunicato gli importi delle indennità antitubercolari e dell'assegno di cura e sostentamento in vigore rispettivamente dal 1º gennaio 1996 e dal 1º gennaio 1997. I nuovi importi sostituiscono, con effetto dalle decorrenze indicate, quelli indicati nella Circolare dell'INPS 24 gennaio 1996, n. 23: I medesimi risultano dall'aumento determinato, dal 1º gennaio 1996 nella misura del 5,4 (in luogo della minore misura 5,2 indicata dal Decreto Ministeriale 20 novembre 1995), e dal 1º gennaio 1997 nella misura del 3,8 per la perequazione automatica delle pensioni, dal Decreto del Ministero del Tesoro 20 novembre 1996, in applicazione dell'art. 11, comma 1, Decreto Legislativo 30 dicembr 1992, n. 503.

Come precisato nella Circolare, le Sedi INPS competenti avranno cura di comunicare l'ammontare dei nuovi importi alle aziende che erogano direttamente l'indennità giornaliera ai lavoratori aventi diritto. Limitatamente all'anno 1996 le aziende interessate dovranno effettuare i conguagli tra i maggiori importi indicati nella Circolare ed i minimi corrisposti in corso d'anno ed erogare la sia pur minima differenza.

 

INPS - Direzione Centrale Prestazioni

Temporanee

 

Circolare 19 dicembre 1996, n. 257

 

Oggetto - Aumento indennità antitubercolari.

Per effetto degli aumenti determinati dall'art; 1 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 20 Novembre 1996 - nelle misure, rispettivamente, del 5,4 in luogo del 5,2 attribuito con decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1995 dal 1º gennaio 1996 e del 3,8, dal 1º gennaio 1997 - Gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 1996 e per il 1997 sono i seguenti:

 

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

1 gennaio 1996       1 gennaio 1997

17.300     17.960

 

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975

1 gennaio 1996       1 gennaio 1997

8.650       8.980

 

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati giornaliera

1 gennaio 1996       1 gennaio 1997

28.820     29.920

 

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità  di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi del citato art. 1 della legge n. 419/1975 giornaliera

1 gennaio 1996       1 gennaio 1997

14.410     14.960

 

Assegno di cura o di sostentamento mensile

1 gennaio 1996       1 gennaio 1997

116.280   120.700

 

Le sedi, tenuto conto degli importi sopraindicati, provvederanno ad effettuare per l'anno 1996 i dovuti conguagli ed a corrispondere per l'anno 1997 le indennità antitubercolari nella misura prevista.

Inoltre, per quanto attiene all'indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le Sedi dovranno dare comunicazione agli stessi degli aumenti intervenuti dal 1 gennaio 1996 e dal 1 gennaio 1997, affinché provvedano alla corresponsione dei conguagli inerenti all'anno 1996 ed all'adeguamento dei nuovi importi relativi all'anno 1997.

Il suddetto adeguamento sarà operato, sempre a decorrere dal 1º gennaio 1997, anche sulle indennità giornaliere, in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art. 1, 1º comma della legge 14 dicmebre 1970, n. 1088.

Si ricorda che in ogni caso dovrà essere assicurata la corresponsione dell'indennità giornaliera nella misura fissa di Lire 17.960. la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari verrà adeguata in modo da consentire alle sedi l'effettuazione degli adempimenti soprainidcati.