INPS
- INDENNITÀ ANTITUBERCOLARI IN MISURA FISSA - IMPORTI DAL 1º GENNAIO 1996 E
DAL 1º GENNAIO 1997 - ISTRUZIONI
ISTITUTO
In
calce è riprodotta la Circolare con la quale la Direzione Centrale Prestazioni
Temporanee dell'INPS ha comunicato gli importi delle indennità antitubercolari
e dell'assegno di cura e sostentamento in vigore rispettivamente dal 1º gennaio
1996 e dal 1º gennaio 1997. I nuovi importi sostituiscono, con effetto dalle
decorrenze indicate, quelli indicati nella Circolare dell'INPS 24 gennaio 1996,
n. 23: I medesimi risultano dall'aumento determinato, dal 1º gennaio 1996 nella
misura del 5,4 (in luogo della minore misura 5,2 indicata dal Decreto
Ministeriale 20 novembre 1995), e dal 1º gennaio 1997 nella misura del 3,8 per
la perequazione automatica delle pensioni, dal Decreto del Ministero del Tesoro
20 novembre 1996, in applicazione dell'art. 11, comma 1, Decreto Legislativo 30
dicembr 1992, n. 503.
Come
precisato nella Circolare, le Sedi INPS competenti avranno cura di comunicare
l'ammontare dei nuovi importi alle aziende che erogano direttamente l'indennità
giornaliera ai lavoratori aventi diritto. Limitatamente all'anno 1996 le
aziende interessate dovranno effettuare i conguagli tra i maggiori importi
indicati nella Circolare ed i minimi corrisposti in corso d'anno ed erogare la
sia pur minima differenza.
INPS
- Direzione Centrale Prestazioni
Temporanee
Circolare
19 dicembre 1996, n. 257
Oggetto
- Aumento indennità antitubercolari.
Per
effetto degli aumenti determinati dall'art; 1 e dall'art. 2 del Decreto del
Ministro del Tesoro del 20 Novembre 1996 - nelle misure, rispettivamente, del
5,4 in luogo del 5,2 attribuito con decreto del Ministro del Tesoro del 20
novembre 1995 dal 1º gennaio 1996 e del 3,8, dal 1º gennaio 1997 - Gli importi
delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del
trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori
dipendenti, per il 1996 e per il 1997 sono i seguenti:
Indennità
giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati
1
gennaio 1996 1 gennaio 1997
17.300 17.960
Indennità
giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato,
nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a
fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n.
419/1975
1
gennaio 1996 1 gennaio 1997
8.650 8.980
Indennità
post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati giornaliera
1
gennaio 1996 1 gennaio 1997
28.820 29.920
Indennità
post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di
rendita ed ai loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni
antitubercolari ai sensi del citato art. 1 della legge n. 419/1975 giornaliera
1
gennaio 1996 1 gennaio 1997
14.410 14.960
Assegno
di cura o di sostentamento mensile
1
gennaio 1996 1 gennaio 1997
116.280 120.700
Le
sedi, tenuto conto degli importi sopraindicati, provvederanno ad effettuare per
l'anno 1996 i dovuti conguagli ed a corrispondere per l'anno 1997 le indennità
antitubercolari nella misura prevista.
Inoltre,
per quanto attiene all'indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le
Sedi dovranno dare comunicazione agli stessi degli aumenti intervenuti dal 1
gennaio 1996 e dal 1 gennaio 1997, affinché provvedano alla corresponsione dei
conguagli inerenti all'anno 1996 ed all'adeguamento dei nuovi importi relativi
all'anno 1997.
Il
suddetto adeguamento sarà operato, sempre a decorrere dal 1º gennaio 1997,
anche sulle indennità giornaliere, in corso di godimento a quest'ultima data,
spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di
malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art. 1, 1º comma
della legge 14 dicmebre 1970, n. 1088.
Si
ricorda che in ogni caso dovrà essere assicurata la corresponsione
dell'indennità giornaliera nella misura fissa di Lire 17.960. la procedura
automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari verrà adeguata
in modo da consentire alle sedi l'effettuazione degli adempimenti
soprainidcati.