SEMPLIFICAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE
La legge n. 127 del 15 maggio 1997, nota come legge “Bassanini-2”,
ha introdotto significative novità in tema di certificazioni. I primi 3
articoli evidenziano risvolti di sicuro interesse per i requisiti di ammissione
alle gare di appalto di lavori pubblici.
Preliminarmente preme peraltro consigliare alle imprese associate
di ottemperare alle norme di bando anche se apparentemente in contrasto con le
norme qui commentate.. Infatti le nuove norme sono rivolte agli estensori dei
futuri bandi di gara prima ancora che alle imprese partecipanti agli appalti.
Nè va dimenticato il principio generale per il quale il bando è comunque sempre
ritenuto la “lex specialis” del procedimento di gara, principio dal quale
discende l'obbligo di attenersi alle prescrizioni dello stesso ancorchè in
contrasto con norme regolamentari o di legge, salva la facoltà di ricorrere
preventivamente affinchè il bando stesso venga riformulato con maggior coerenza
con i dettami legislativi.
L'eventuale esclusione dalla gara, conseguente alla mancata
presentazione di una documentazione richiesta dal bando o ad una sua
presentazione in forme diverse da quelle ivi previste, imporrebbe il ricorso in
sede giurisdizionale (con tempi non certo compatibili con le necessità del
caso) per ottenere la riammissione alla gara.
Sinteticamente si evidenziano i punti di maggior interesse, con
riserva di ritornare sulle tematiche affrontate qualora vengano espresse
nell'immediato futuro interpretazioni specifiche da fonti di maggior
autorevolezza.
Validità
temporale dei certificati del casellario, dell'albo nazionale costruttori,
della camera di commercio
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge in esame prevede che:
“I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti fatti e stati personali non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data
del rilascio”.
Da una prima lettura del testo normativo risulta inequivocabile il
fatto che il certificato Generale del Casellario giudiziale, richiesto dalla
legge n. 57/1962 per la partecipazione a gare pubbliche, abbia validità di 6
mesi dalla data del rilascio.
Nonostante il titolo dell'art. 2 in commento sia relativo a
"disposizioni in materia di stato civile e di certificazioni
anagrafiche", la nota del Ministero dell'Interno, circolare Miacel n. 11
del 15 luglio 1997, a commento della citata disposizione legislativa sostiene
che “le restanti certificazioni rilasciate dalle varie pubbliche
amministrazioni, e non solo dall'anagrafe dei comuni, hanno la validità di sei
mesi”. Si può pertanto lecitamente ritenere che i certificati di iscrizione
all'Albo Nazionale Costruttori e quello del Registro Imprese rilasciato dalla
Camera di Commercio (e/o quello di non fallimento rilasciato dal Tribunale)
abbiano la medesima validità temporale di sei mesi.
Dichiarazioni
sostitutive dei certificati dell'albo nazionale costruttori, della camera di
commercio
Il testo dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968, in base al quale
è stato possibile anche nel passato produrre dichiarazioni sostitutive dei
certificati di iscrizione all'A.N.C. ed
alla C.C.I.A.A., è stato modificato dal comma 10 dell'art. 3 della legge
127/97.
La modifica consiste nel fatto che per tali dichiarazioni è stato
abrogato l'obbligo della relativa sottoscrizione con firma autenticata da
pubblico ufficiale (ai sensi dell'art. 20 della legge 15/1968). Tali
dichiarazioni sostitutive possono perciò essere rese con la semplice firma del
legale rappresentante.
Si rammenta come soggetta all'imposta di bollo (di L. 20.000 ogni
4 facciate o ogni 100 righe di testo) non fosse tanto la dichiarazione
sostitutiva, bensì la firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n.
15/1968.
Pertanto le dichiarazioni sostitutive del certificato A.N.C. o di
quello della Camera di Commercio, in quanto prive di firma autentica, non sono
ora soggette all'imposta di bollo e devono essere prodotte in carta libera.
Divieto
di richiedere il certificato del casellario ai partecipanti alle gare
Quanto sinora detto in merito al certificato del Casellario trova
però un suo limite nel testo dell'art. 10 della legge n. 15/1968, non
modificato dalle norme della “Bassanini”, che così recita: “La buona
condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove
richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti,
dalla amministrazione che deve emettere il provvedimento.”
Rimanendo pertanto inalterato l'obbligo per l'ente appaltante di
acquisire il certificato generale del casellario giudiziale, risulta evidente
che l'onere del reperimento di tale certificazione compete all'ente stesso e
non potrebbe essere richiesto nel bando di gara a carico di ogni singolo
concorrente.
Si ritiene peraltro possibile ipotizzare una richiesta della
certificazione solo in capo all'aggiudicatario e pertanto dopo la gara e prima
della sottoscrizione del contratto, come già si fa per la similare
certificazione “antimafia”.