INAIL - OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE – 31 GENNAIO 2002 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

 

Come è noto le nuove modalità per l'applicazione della tariffa dei premi INAIL prevedono, per le posizioni assicurative in essere da più di due anni, un’oscillazione del tasso aziendale correlata alla osservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. (cfr. suppl. n. 2 al Notiziario n. 2/2001).

L'oscillazione opera solo in riduzione e in misura fissa - pari al 5% o al 10%, in relazione alla dimensione aziendale - legata agli interventi già effettuati dall'azienda per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore (art. 24). In particolare il beneficio in parola:

-        può essere concesso soltanto per i miglioramenti delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro attuati dalle aziende già in regola con le disposizioni in materia;

-        è applicabile sulla base dei criteri di valutazione puntualmente indicati dallo stesso art. 24 delle Modalità (- strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio; - caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti; - modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria; - livello di informazione e formazione dei lavoratori; - stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione),

-        è applicabile su apposita e documentata domanda;

-        presuppone la regolarità del datore di lavoro negli adempimenti contributivi ed assicurativi;

La modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze è identica a quella impiegata per le richieste inoltrate per gli anni 2000 e 2001. 

Si rammenta che la riduzione è annullabile dall'INAIL qualora l'Istituto accerti mediante verifiche l'insussistenza delle dichiarazioni rese dall'Impresa.

Circa la predisposizione dell'istanza in parola nonché relativamente ai requisiti necessari per fruire della riduzione in oggetto, si evidenzia quanto segue.

Termine presentazione domanda

La domanda va presentata tassativamente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta e pertanto per l’anno 2002 entro il 31 gennaio 2002. L’istanza va presentata alla sede I.N.A.I.L. nel cui territorio è ubicata l'impresa richiedente.

Pre-requisiti

L'impresa deve essere in regola:

-        con gli adempimenti contributivi. In caso di pagamento in forma rateale, il requisito è realizzato con il rispetto delle relative scadenze;

-        con gli adempimenti assicurativi. Non lo è l'azienda che omette o ritarda la denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato.

-        rispetto alle norme obbligatorie di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

La sussistenza dei pre-requisiti della regolarità contributiva ed assicurativa nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, va riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda; è comprovata dall'apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro nel modulo di domanda.

Requisiti

La domanda di riduzione deve riguardare interventi migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in materia e deve avere a riferimento gli interventi migliorativi effettuati nell'anno solare precedente.

Provvedimento dell'I.N.A.I.L.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di riduzione per prevenzione  deve essere comunicato dall'I.N.A.I.L. all'azienda, tramite raccomandata a.r., entro 120 giorni dalla data della domanda.

Se accolta, la riduzione ha effetto limitatamente all'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.