IRPEF:

A)     LEGGE N° 448/2001 DETRAZIONI DI IMPOSTA E ALIQUOTE DAL 1.1.2002

B)    LEGGE N° 27/2001 – REGIONE LOMBARDIA – INCREMENTO DELLA ADDIZIONALE REGIONALE PER L’ANNO 2002

 

 

A) LEGGE N° 448/2001 DETRAZIONI DI IMPOSTA E ALIQUOTE DAL 1.1.2002

Il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 301 del 29 dicembre 2001 ha pubblicato il testo della legge 28 dicembre 2001 n°448 il cui articolo 2 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, alcune modifiche in materia di detrazioni di imposta e di aliquote IRPEF. Si riepiloga, di seguito, il contenuto della norma in parola.

DETRAZIONI DI IMPOSTA

Detrazioni per i figli a carico

1) Detrazione di 516,46 Euro per i figli a carico

A decorrere dal 1°gennaio 2002 la detrazione d’imposta per i figli a carico è determinata nel maggiore importo di Euro 516,46 annui per ciascun figlio a carico, in presenza esclusivamente di determinate condizioni reddituali del lavoratore. In pratica la detrazione nell’importo più sopra indicato compete, per ogni figlio a carico, nei seguenti casi:

a)       lavoratore con reddito complessivo non superiore a Euro 36.151,98 annui e con 1 figlio carico

b)       lavoratore con reddito complessivo non superiore a Euro 41.316,55 annui e con 2 figli a carico

c)       lavoratore con reddito complessivo non superiore a Euro 46.481,12 annui e con 3 figli a carico

d)       lavoratore con almeno 4 figli a carico a prescindere dal reddito.

 

La detrazione è ulteriormente aumentata ad Euro 774,69 annui per ciascun figlio a carico portatore di handicap a sensi dell’articolo 3 della legge n° 104 del 5/2/1992 indipendentemente dal reddito del lavoratore.

2) Altre detrazioni per i figli a carico

Qualora non ricorrano i requisiti per usufruire della nuova detrazione nell’importo di euro 516,46, la detrazione d’imposta per i figli a carico spetta nelle seguenti misure:

Per figli di età inferiore a 3 anni:

Reddito complessivo del contribuente fino a Euro 51.645,69 annui

-      primo figlio: Euro 427,63 annui

-      per ciascun figlio successivo al primo: Euro 460,68

Reddito complessivo del contribuente oltre Euro 51.645,69 annui

-      per ciascun figlio: Euro 409,03 annui

Per figli di età pari o superiore a 3 anni:

Reddito complessivo del contribuente fino a Euro 51.645,69 annui

-      primo figlio: Euro 303,68

-      per ciascun figlio successivo al primo: Euro 336,73 annui

Reddito complessivo del contribuente oltre Euro 51.645,69 annui

-      per ciascun figlio: Euro 285,08 annui.

Restano confermate le modalità di applicazione delle detrazioni in parola, e precisamente:

-   i figli si considerano a carico se non possiedono redditi superiori a Euro 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili

-   la detrazione è rapportata a mese e compete dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste a quello in cui sono cessate

-   la detrazione è ripartita tra i contribuenti che ne hanno diritto proporzionalmente all’onere effettivo dagli stessi sostenuto e tenendo conto del proprio livello di reddito.

Detrazione per altre persone a carico

La detrazione di imposta per ogni altra persona a carico di cui all’articolo 433 c.c. e che conviva con il richiedente è fissata dal 1°gennaio 2002 nei seguenti importi:

-     per reddito sino a Euro 51.645,69 annui: Euro 303,68 annui

-     per reddito oltre a Euro 51.645,69 annui: Euro 285,08 annui

Detrazione per il coniuge a carico

Non sono state apportate modifiche agli importi della detrazione per il coniuge a carico le cui misure pertanto restano invariate per l’anno 2002 rispetto a quelle in vigore nell’anno 2001. Si riportano in allegato i valori di dette detrazioni convertiti in euro.

Detrazione per lavoro dipendente

Anche le detrazioni di imposta per reddito di lavoro dipendente non sono state modificate e pertanto restano confermati per l’anno 2002 gli importi in vigore nell’anno 2001. Si riporta, in allegato alla presente, la tabella delle detrazioni di cui si parla con i valori espressi in Euro.

ALIQUOTE IRPEF

Il comma 7 dell’articolo 2 della legge n°448/2001 ha disposto la sospensione della riduzione delle aliquote Irpef prevista per l’anno 2002 dalla legge 388/2000 (Finanziaria 2001). Pertanto restano ferme le percentuali delle aliquote Irpef ed i relativi scaglioni di reddito in vigore dal 1°gennaio 2001, che si pubblicano in allegato.

 

B) LEGGE N°27/2001 – REGIONE LOMBARDIA – INCREMENTO DELLA ADDIZIONALE REGIONALE PER L’ANNO 2002

L’articolo 50 del decreto legislativo n°446/1997, modificato dal decreto legislativo n°56/2000, ha fissato l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale all’IRPEF nella misura dello 0,90%, con facoltà, da parte delle Regioni, di maggiorare l’aliquota stessa fino all’1,40%. La Regione Lombardia, esercitando tale facoltà con legge 18 dicembre 2001 n°27 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 298 del 24 dicembre 2001, ha deliberato l’incremento dell’addizionale a far data dall’anno 2002, fissando incrementi dell’addizionale diversificati in relazione alle varie fasce di reddito del contribuente. In particolare, con la precitata decorrenza, le aliquote dell’addizionale regionale, comprensive dell’aliquota base dello 0,90%, da applicare al reddito dei lavoratori che hanno domicilio fiscale in Lombardia, risultano essere:

 

Reddito

Aliquota

 

 

fino ad euro

10.329,14

1,2%

oltre euro

10.329,14

fino ad euro

15.493,71

1,2%

oltre euro

15.493,71

fino ad euro

30.987,41

1,3%

oltre euro

30.987,41

fino ad euro

69.721,68

1,4%

oltre euro

69.721,68

 

 

1,4%

 

Pertanto agli effetti operativi i sostituti d’imposta provvederanno alla determinazione dell’addizionale regionale nella nuova misura in occasione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno 2002 per i dipendenti in forza a tale data o di conguaglio fiscale relativo a risoluzioni del rapporto di lavoro che intervengano dal mese di gennaio 2002.

 

 

ALIQUOTE SULLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE

 

 

Scaglione di reddito

   Aliquota

      Importo degli

Ragguaglio

 

 

 

 

%

scaglioni annui

a mese

 

 

fino ad euro

10.329,14

18

su euro

10.329,14

euro

860,76

oltre euro

10.329,14

fino ad euro

15.493,71

24

sui successivi euro

5.164,57

euro

430,38

oltre euro

15.493,71

fino ad euro

30.987,41

32

sui successivi euro

15.493,70

euro

1.291,14

oltre euro

30.987,41

fino ad euro

69.721,68

39

sui successivi euro

38.734,27

euro

3.227,86

oltre euro

69.721,68

 

 

45

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONI D'IMPOSTA

 

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

 

Per redditi

Importo annuo detrazione

 

 

fino ad euro

6.197,48

euro

1.146,53

oltre euro

6.197,48

fino ad euro

6.352,42

euro

1.084,56

oltre euro

6.352,42

fino ad euro

6.507,36

euro

1.032,91

oltre euro

6.507,36

fino ad euro

7.746,85

euro

981,27

oltre euro

7.746,85

fino ad euro

7.901,79

euro

903,80

oltre euro

7.901,79

fino ad euro

8.056,73

euro

826,33

oltre euro

8.056,73

fino ad euro

8.211,66

euro

748,86

oltre euro

8.211,66

fino ad euro

8.263,31

euro

686,89

oltre euro

8.263,31

fino ad euro

8.779,77

euro

650,74

oltre euro

8.779,77

fino ad euro

9.296,22

euro

614,58

oltre euro

9.296,22

fino ad euro

9.812,68

euro

578,43

oltre euro

9.812,68

fino ad euro

15.493,71

euro

542,28

oltre euro

15.493,71

fino ad euro

20.658,28

euro

490,63

oltre euro

20.658,28

fino ad euro

25.822,84

euro

438,99

oltre euro

25.822,84

fino ad euro

30.987,41

euro

387,34

oltre euro

30.987,41

fino ad euro

31.142,35

euro

335,70

oltre euro

31.142,35

fino ad euro

36.151,98

euro

284,05

oltre euro

36.151,98

fino ad euro

41.316,55

euro

232,41

oltre euro

41.316,55

fino ad euro

46.481,12

euro

180,76

oltre euro

46.481,12

fino ad euro

46.687,70

euro

129,11

oltre euro

46.687,70

fino ad euro

51.645,69

euro

77,47

oltre euro

51.645,69

 

 

euro

51,65

 

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

 

Coniuge a carico

 

Per redditi

Importo annuo detrazione

 

 

fino ad euro

15.493,71 annui

euro

546,18

oltre ad euro

15.493,71

fino ad euro

30.987,41 annui

euro

496,60

oltre ad euro

30.987,41

fino ad euro

51.645,69 annui

euro

459,42

oltre ad euro

51.645,69

annui

 

euro

422,23