NUOVO BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO DAL 1
FEBBRAIO 2002
Il Comune di Brescia insieme ad alcuni Comuni della provincia, a fronte della peggiorata
situazione di inquinamento atmosferico nell'area comunale, ha deliberato di
limitare nuovamente la circolazione a tutti i veicoli a partire da venerdì 1 febbraio 2002, dalle ore 8.00 alle ore
20.00.
L’Ordinanza comunale prevede la circolazione a targhe alterne, consentendo la
circolazione ai veicoli con targa pari (ultimo numero a destra sulla targa) nei
giorni pari e con targa dispari nei giorni dispari.
I comuni bresciani che hanno disposto la limitazione della
circolazione dei veicoli, oltre a Brescia, sono:
Borgosatollo
Botticino
Bovezzo
Castegnato
Castenedolo
Cellatica
Collebeato
Concesio
Flero
Gardone Val Trompia
Gussago
Lumezzane
Marcheno
Nave
Rezzato
Roncadelle
San Zeno
Sarezzo
Villa Carcina
Si riporta, di seguito, la nuova Ordinanza del Comune di Brescia.
Premesso che i valori registrati dalla “Rete di monitoraggio della
Qualità dell’aria” continuano a far rilevare che la particolare situazione di
emergenza, con riferimento all’inquinamento atmosferico, persiste, nonostante i
provvedimenti di limitazione del traffico sinora adottati, e che le
concentrazioni delle polveri fini PM10 sono superiori al livello di allarme
fissato dalla DGR 19.10.2001 n. VII/6501;
Considerato che tale situazione determina una grave condizione di
rischio ambientale e sanitario;
Rilevata la necessità di adottare ulteriori provvedimenti di limitazione
della circolazione al fine di contenere il più possibile le emissioni
inquinanti da traffico, con l’attenzione di limitare al minimo indispensabile i
conseguenti disagi che ne deriveranno per la popolazione;
Vista la delibera Giunta Regionale 19.10.2001 n. VII/6501;
Visti i decreti del Ministero dell’Ambiente del:
-
15 aprile 1994;
-
25 novembre 1994;
-
21 aprile 1999 n. 163;
Vista la direttiva
della Commissione Europea 1999-30 del 22 aprile 1999;
Visti gli articoli 6 e 7 del Codice della
strada;
Visto l’art. 50 del T.U. di riordino degli
enti locali approvato con D.Leg. 267/2000;
A decorrere
dal giorno 1 febbraio 2002 dalle ore 8.00 alle ore 20.00:
il blocco
parziale del traffico di tutti i veicoli su tutte le strade, compresi i tratti
di strade statali e provinciali ricadenti nel territorio comunale;
negli orari
del blocco è consentita la circolazione dei veicoli a targhe alterne; nei
giorni pari possono circolare esclusivamente i veicoli con targa pari e di
conseguenza nei giorni dispari esclusivamente i veicoli con targa dispari (si
fa riferimento all’ultimo numero a destra sulla targa);
che l’inizio delle
lezioni per gli studenti delle scuole medie superiori venga posticipato alle
ore 9, lasciando immutato l’orario di apertura delle scuole al fine di
consentire agli studenti l’ingresso negli istituti.
Di non applicare
il divieto di circolazione:
·
ai tratti autostradali;
·
ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli
autostradali ed i seguenti parcheggi:
parcheggio Ortomercato di via Orzinuovi (uscita autostrada Brescia Ovest);
parcheggio di via Maggia-via Borgosatollo (Uscita autostrada Brescia centro).
di non applicare altresì il divieto di circolazione alle seguenti
categorie di veicoli:
1.
autoveicoli elettrici;
2.
autoveicoli che utilizzano come carburante metano o GPL;
3.
veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili
del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
4.
veicoli di dipendenti da Enti Pubblici o Aziende di
pubblico servizio in possesso di specifica autorizzazione dell’Ente
all’utilizzo del proprio automezzo per
l’espletamento del pubblico servizio (non sono ritenute valide le
autorizzazioni rilasciate soltanto per raggiungere il posto di lavoro);
5.
veicoli di proprietà di Enti Locali, Stato, delle Aziende
degli Enti di servizio pubblico purchè muniti delle insegne esterne dell’Ente
di appartenenza;
6.
veicoli di pronto soccorso;
7.
mezzi di pubblico trasporto;
8.
taxi ed autoveicoli di noleggio con conducente;
9.
autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di
handicap, muniti del relativo contrassegno;
10.
autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali;
11.
veicoli di medici e veterinari in visita domiciliare
urgente, muniti del contrassegno dell'ordine o tesserino di riconoscimento e di
operatori sanitari ed assistenziali in servizio;
12.
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie od esami indispensabili ed
indifferibili o programmati per la cura di gravi malattie, in grado di esibire
relativa certificazione medica;
13.
veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi
confessione per le funzioni del proprio ministero;
14.
veicoli degli
operatori dell’informazione, compresi gli edicolanti, con certificazione del
datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
15.
veicoli di proprietà di autoscuole in attività di esercitazione
alla guida o esami di guida;
16.
veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
17.
veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di
mense ospedaliere, scolastiche, case di riposo per anziani o singole comunità;
18.
veicoli adibiti alle operazioni di trasloco;
19.
macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo
30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad
"uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
20.
veicoli di residenti in altre regioni o province italiane
o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta
alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;
21.
veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata
(con documento dell’Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di
Revisione Autorizzati);
22.
veicoli delle agenzie di recapiti urgenti, in quanto
esercenti un servizio di interesse pubblico;
23.
agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea
certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o
lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con
dichiarazione della ditta per cui lavorano;
24.
veicoli di artigiani impegnati in interventi urgenti di
assistenza e manutenzione, o di proprietà di ditte, che vengono utilizzati per
le attività corrispondenti all'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
25.
veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata;
26.
veicoli al seguito di eventi civili o religiosi;
27.
veicoli adibiti a trasporto merci e/o uso promiscuo, intestate
a ditte o a titolari e soci di attività commerciali, artigianali o industriali,
ed utilizzate per lavoro, per il trasporto di merce o attrezzatura di lavoro;
28.
veicoli che si rechino ad accompagnare e prelevare gli
alunni degli asili nido, della scuola materna ed elementare per un tempo
massimo di 30 minuti;
29.
veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche
(ambulanti) diretti ai mercati o da essi provenienti;
30.
veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al
lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno;
31.
veicoli impegnati per particolari o eccezionali necessità
a discrezione degli Ufficiali ed Agenti di cui all’art. 12 del codice della
strada.
A decorrere dall’ora zero
del giorno 1 febbraio 2002 per gli
impianti termici e per gli impianti industriali devono essere rispettate le
seguenti condizioni:
La
temperatura non deve essere superiore a 20°C negli edifici, classificati in
base al d.p.r. 412/93 con le sigle E1, E2, E4, E5, E6 se riscaldati con impianti termici alimentati
con combustibili liquidi o solidi; per gli edifici classificati con la sigla
E8, la temperatura non deve superare i 18 °C.
·
IMPIANTI INDUSTRIALI
Gli
impianti, sia termici che tecnologici, aventi
limite di emissione delle polveri > 50 mg/Nm3 non devono
superare il 75% della potenzialità massima e comunque non devono aumentare il
carico emissivo medio del giorno precedente.
Al Settore Vigilanza ed al Settore Mobilità e Traffico – Servizio
Gestione del Traffico, di provvedere all’esecuzione della presente ordinanza;
al Comando Polizia Municipale, ai funzionari, ufficiali ed agenti di cui
all’art. 12 del codice della strada, di vegliare al controllo, all’osservanza
ed all’esecuzione della presente ordinanza.
i trasgressori che in caso di violazione del divieto indicato nel
presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della
Strada, con intimazione al conducente di non proseguire la marcia finche’ non
spiri il termine del divieto di circolazione;
I N F O R M A
·
che il presente provvedimento
sarà revocato quando le concentrazioni di inquinanti rilevate e le condizioni
meteorologiche consentiranno di evitare negative conseguenze sulla salute dei
cittadini;
·
che, ai sensi dell’art. 3,
comma 4° della legge 7 agosto 1990 n.241,
avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. –
Sezione di Brescia, entro 60 giorni dalla data di emanazione dell’atto stesso.