ISCRIZIONE ALL'ALBO
GESTORI RIFIUTI DELLA CCIAA DI MILANO - SERVIZIO DI INOLTRO E GESTIONE PRATICHE
L'articolo 1, comma 15, della L. 443 del 21/12/01, cd “Legge
Lunardi” disciplina la fase transitoria connessa al passaggio dal vecchio
Codice Europeo Rifiuti (CER) al nuovo Elenco europeo dei rifiuti, intervenendo
opportunamente per assicurare la prosecuzione, senza alcuna soluzione di
continuità, delle attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è
stata modificata (si veda in merito quanto pubblicato sul Notiziario 12/2001).
Con deliberazione del 27/12/01 il Comitato Nazionale
dell'Albo Gestori Rifiuti ha provveduto a licenziare le disposizioni di propria
competenza al fine di rendere operative le previsioni dell'articolo 1, comma
15, della legge 21/12/01, n.443.
Più precisamente, ha provveduto a stabilire i criteri e le
modalità per l'iscrizione all'Albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di
rifiuti pericolosi) delle imprese che intendono continuare le attività di
raccolta e trasporto di rifiuti che, in base alle suddette decisioni
comunitarie, vengono ad essere classificati pericolosi.
In particolare, la L. 443/2001 prevede che i gestori di
rifiuti interessati debbano, a seconda del tipo di attività (gestione di
impianti di smaltimento e recupero o raccolta e trasporto), presentare domanda
di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs 22/97 o di iscrizione ai
sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge (entro l'11/2/2002), indicando i nuovi codici dei
rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività.
L'attività può essere proseguita fino alla emanazione del
conseguente provvedimento di autorizzazione o di iscrizione.
Domande di iscrizione (o di variazione)
La deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo 27
dicembre 2001 dispone che, ai fini della prosecuzione delle attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti che in base alle decisioni comunitarie vengono
ad essere classificati come pericolosi, i soggetti interessati devono:
a) presentare domanda d'iscrizione nella categoria 5,
qualora non iscritti in tale categoria. Tale disposizione riguarda le imprese
già iscritte all'Albo per la raccolta ed il trasporto di rifiuti classificati
non pericolosi ai sensi della disciplina previgente e che ora sono classificati
pericolosi nonché le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non
pericolosi da esse stesse prodotti (attività per la quale non è prevista
iscrizione) le quali solo a seguito del cambiamento di classificazione di tali
rifiuti hanno l'obbligo dell'iscrizione all'Albo;
b) presentare domanda di variazione dell'iscrizione con
richiesta di integrazione delle tipologie di rifiuti per i quali si intende
proseguire l'attività, qualora già iscritti nella categoria 5;
c) presentare domanda di passaggio di classe, qualora la
quantità di rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività comporti il
superamento della quantità complessiva autorizzata in base alla classe della
categoria 5 nella quale sono già iscritti.
Le domande d'iscrizione o di variazione devono essere
compilate su apposito modulo (allegato "A" alla deliberazione -
disponibile presso gli uffici del Collegio) e devono essere corredate dalla
documentazione, prevista dall'articolo 12 del Dm 406/1998, che attesti il
possesso da parte dell'impresa dei requisiti per l'iscrizione nella categoria
5.
A tal fine, le imprese già iscritte possono fare riferimento
alla documentazione agli atti della competente Sezione regionale dell'Albo.
Responsabile tecnico, mezzi e personale
Al fine di garantire la prosecuzione dell'attività alle
imprese che presentano domanda nel previsto termine di trenta giorni
(11/2/2002), la deliberazione 27/12/01 prevede un periodo transitorio
relativamente ai requisiti del responsabile tecnico stabiliti per la categoria
5 e, per le imprese già iscritte all'Albo, un periodo transitorio riguardante
le dotazioni minime di mezzi e di personale previste per le diverse classi
della categoria 5.
In particolare, viene stabilito che, limitatamente alla
prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la cui
classificazione è stata modificata dalla decisione 2000/532/CE e successive
modificazioni e integrazioni, i requisiti del responsabile tecnico possono
essere soddisfatti entro un anno dalla data di scadenza del termine di trenta
giorni previsto dall'articolo 1, comma 15, della "Legge Lunardi".
Le imprese già iscritte, inoltre, possono continuare a
svolgere l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che
hanno una nuova classificazione con i medesimi mezzi compresi nel provvedimento
d'iscrizione. Tali imprese possono conformarsi alle dotazioni minime previste
per l'iscrizione nella categoria 5 entro sei mesi dalla suddetta scadenza del
termine di trenta giorni.
Tali agevolazioni non riguardano l'impresa che intenda
estendere l'iscrizione nella categoria 5 a tipologie di rifiuti ulteriori e
diverse da quelle per le quali risulta già iscritta alla data di entrata in
vigore della "Lunardi". In tal caso la domanda resta sottoposta alla
procedura ordinaria.
La deliberazione 27/12/01, infine, stabilisce che alla
domanda di iscrizione nella categoria 5 o di variazione di classe all'interno
della medesima categoria 5 debba essere allegata idonea garanzia finanziaria
immediatamente efficace a copertura dei rischi connessi all'esercizio
dell'attività svolta.
Ciò significa che le imprese devono presentare, con la
domanda d'iscrizione, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per
l'importo previsto dal Dm 8 ottobre 1996, modificato con Dm 23 aprile 1999, ai
fini dell'iscrizione nella categoria 5.
Nel caso di passaggio da una classe inferiore ad una classe
superiore della categoria 5, dovrà essere adeguato l'importo già prestato per
l'iscrizione nella categoria medesima.
Si segnala, infine, che al fine di agevolare le imprese associate, il Collegio Costruttori, per il tramite del Centredil-ANCE Lombardia, inoltrerà le domande di iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti.