TERRE DA SCAVO -
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA
(L. 443/2001)
Sulla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001 n. 299,
supplemento ordinario n. 279/L, è stata pubblicata la legge 21/12/01 n. 443
cosiddetta "legge obiettivo" promossa dal Governo con lo scopo
principale, da un lato di favorire la realizzazione di opere infrastrutturali e
dall'altro di rilanciare l'edilizia privata attraverso la semplificazione
procedurale.
In merito alla gestione dei rifiuti (art. 1 comma 15) si
evidenzia l'introduzione del regime transitorio connesso all'approvazione delle
decisioni della Commissione europea che modificano il catalogo europeo dei
rifiuti.
I soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti con
autorizzazione ex art. 28 del Decreto legislativo 22/97 o con iscrizione
all'Albo ex art. 30 dello stesso Decreto legislativo, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della "legge obiettivo" (entro l'11/2/02),
devono presentare domanda di autorizzazione o iscrizione indicando i nuovi
codici dei rifiuti.
L'attività potrà proseguire fino al rilascio delle
autorizzazioni o dei provvedimenti di iscrizione.
Per quanto riguarda le comunicazioni ex art. 33 del Decreto
legislativo 22/97 concernenti il recupero dei rifiuti con procedure
semplificate, il Ministero dell'Ambiente si è impegnato ad emanare al più
presto un Decreto di modifica dei codici ivi previsti.
Con riferimento alle terre da scavo le nuove norme
introducono una disposizione interpretativa dalla quale si ricava che: le terre
e rocce da scavo non sono rifiuti anche provenienti dalla realizzazione di
gallerie con conseguente attività di escavazione, perforazione, e costruzione,
semprechè la composizione dell'intera massa non presenti una concentrazione che
superi i limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
Il controllo dei limiti viene accertato sui siti dove il
materiale viene impiegato e, quindi, non dal soggetto che ha svolto l'attività
di scavo, ma dal soggetto che lo deve riutilizzare.
I limiti massimi sono quelli individuati dall'allegato al
D.M. n. 471/99 sulla bonifica dei siti inquinati con riferimento ai siti ad uso
commerciale ed industriale.
La nuova norma amplia altresì lo spettro di riutilizzo delle
terre e rocce ad altri cicli di produzione industriale, riempimento di cave,
ricollocazione in altro sito per la rimodellazione ambientale semprechè sia
autorizzata dall'autorità amministrativa competente, salvo che la destinazione
urbanistica non richieda limiti inferiori.
Le prescrizioni della nuova legge sulle terre da scavo sono che quando tali materiali non sono interessati da significativi processi di contaminazione possono essere riutilizzati senza alcun specifico adempimento.