NOVITA’ LEGISLATIVE
DI FINE ANNO – LEGGE OBIETTIVO E FINANZIARIA 2002
(di Antonio Gnecchi)
1. Decreto Ministero Economia e Finanze 11 dicembre 2001
(pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2001, n. 290)
2. legge 31 dicembre 2001, n. 463 di conversione del decreto
legge 23 novembre 2001, n. 411 (pubblicata sulla G.U. 9 gennaio 2002, n. 7)
3. legge obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443 (pubblicata sul
supplemento ordinario alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001, n. 279 L )
4. legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 ( pubblicata
sul supplemento ordinario n. 285/L del 29 dicembre 2001, n. 301 )
5. fabbricati rurali ( mancata proroga dei termini di
accatastamento all’urbano )
1. decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 11
dicembre 2001.
La misura del saggio degli interessi legali di cui
all’articolo 1284 del codice civile è fissato al 3% in ragione d’anno, con
decorrenza dal 01 gennaio 2002.
Fino al 31 dicembre 2001 il tasso degli interessi legali è
del 3,5% annuo, come previsto dal decreto ministeriale 11.12.2001 (G.U. n. 292
del 15.12.2000);
2. legge 31 dicembre 2001, n. 463 di conversione del decreto
legge 23 novembre 2001, n. 411
differisce al 30 giugno 2002 l’entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del
2001 (testo unico dell’edilizia) e del d.P.R. n. 327 del 2001 (testo unico
espropri).
Articolo 5 : proroga
del termine di entrata in vigore del d.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 recante
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità, al 30 giugno 2002.
Articolo 5 bis : proroga del termine di entrata in vigore
del d.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, al 30 giugno 2002.
3. legge obiettivo n. 443 del 21 dicembre 2001.
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attività produttive.
La legge delega il Governo in materia di grandi
infrastrutture e insediamenti produttivi, di interesse nazionale. La
definizione degli interventi sarà effettuata su proposta dei Ministri
competenti e delle regioni con approvazione da parte del CIPE (da inserire in
apposito programma). Tali procedure, che hanno l’obiettivo di snellire le
procedure vigenti, si applicano in deroga alla legge 11 febbraio 1994, n. 109
(Merloni). Le disposizioni espressamente derogate sono tra quelle sulla
partecipazione alle gare, sull’attività di progettazione, sulle procedure di
evidenza pubblica per la scelta del contraente, su varianti e collaudi. Altri
punti qualificanti della legge sulle grandi opere sono: la finanza di progetto
per finanziare con capitale privato le infrastrutture e gli insediamenti;
semplificazione per il rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla
osta, che non potranno superare i 6 mesi complessivi per arrivare
all’approvazione dei progetti preliminari, ivi compreso la VIA.
Sono prescritti 7 mesi per la dichiarazione di pubblica
utilità, termini perentori per la soluzione di eventuali interferenze con
pubblici servizi o privati e per i lavori di una conferenza di servizi
stabilendo il termine massimo di 90 giorni. La realizzazione degli interventi
sarà possibile, in alternativa al concessionario dei lavori pubblici,
attraverso l’affidamento con gara
general contractor (per le opere che non si caratterizzano per la presenza di
una fase di gestione che produce l’applicazione di tariffe all’utenza). La
normativa prevede inoltre nuove disposizioni in materia di contenzioso e
collaudo.
Al Governo è demandata l’emanazione di decreti delegati
sulla conferenza di servizi e di messa a punto di procedure semplificate per il
rilancio dei nulla osta, concessioni e autorizzazioni, entro 12 mesi
dall’entrata in vigore della stessa legge.
La nuova legge obiettivo contiene sostanziali novità nel
campo edilizio.
In particolare viene estesa a tutti gli interventi edilizi
la possibilità di realizzare, con la procedura della DIA, anche le opere ora
assoggettate a concessione edilizia.
Il comma 6 estende la facoltà della cosiddetta superdia agli
interventi di ristrutturazione edilizia (comprensiva di demolizione e
ricostruzione, ma con mantenimento della stessa volumetria e sagoma), ai sopralzi,
alle addizioni, agli ampliamenti e alle nuove edificazioni in diretta
esecuzione delle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici di
dettaglio.
Le regioni a statuto ordinario avranno 90 giorni di tempo
dalla data di pubblicazione della legge n. 443 del 2001 (in G.U. il 27 dicembre
2001, entrata in vigore l’11 gennaio 2002) per adeguarsi (entro quindi il 10
aprile 2002)
Qualche considerazione merita l’applicazione della norma in
ordine agli interventi ora sottoposti a concessione edilizia, disciplinati da
piani attuativi.
I sopralzi e addizioni, gli ampliamenti e le nuove
costruzioni, previste da piani attuativi, in presenza delle disposizioni
planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive delle quali il consiglio
comunale abbia esplicitamente dichiarato la presenza in sede di approvazione
definitiva, possono essere realizzate con superdia, sempre nel rispetto degli
obblighi contenuti nella convenzione urbanistica.
I nuovi piani attuativi, se predisposti secondo le
prescritte disposizioni della nuova norma, potranno essere approvati dai
consigli comunali con esplicita dichiarazione di idoneità degli strumenti
urbanistici attuativi alla realizzazione delle nuove edificazioni, in
esecuzione diretta degli stessi, con superdia.
Per i piani attuativi in corso di approvazione, gli
interessati possono adeguare gli stessi alle nuove disposizioni prima
dell’approvazione definitiva da parte del consiglio comunale, così che vengano
esplicitamente dichiarati idonei strumenti urbanistici attuativi che
disciplinano le nuove edificazioni in diretta esecuzione degli stessi,
consentendo la loro realizzazione mediante la superdia, in alternativa alla
concessione edilizia.
Per i piani attuativi vigenti le amministrazioni comunali
possono, in sede di ricognizione,
dichiarare quelli che contengono le disposizioni planovolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive e che consentono l’applicazione della norma
in esame. Detta ricognizione potrà avvenire anche su istanza degli interessati
Tale atto di accertamento deve avvenire entro 30 giorni
dalla data della richiesta, diversamente gli interessati possono presentare il
progetto di costruzione accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale
venga asseverata l’esistenza di piano attuativo con le caratteristiche sopra
menzionate.
Per la regione Lombardia si ricorda comunque che rimane in
vigore la disposizione in base alla quale l’approvazione dei piani attuativi,
accompagnati dai progetti esecutivi e acquisiti i nulla osta, pareri e autorizzazioni,
equivale a concessione edilizia (permesso di costruire) ai sensi dell’articolo
7, comma 9, della legge regionale n. 23 del 1997.
Il comma 8 consente di utilizzare la superdia per tutti gli
interventi in zone vincolate (decreto legislativo n. 490 del 1999).
Il comma 9 stabilisce il termine per la presentazione della
DIA nel caso di interventi aventi ad oggetto immobili sottoposti a vincolo
(dopo la data di rilascio dell’atto di autorizzazione).
Il comma 10 disciplina il caso di immobile soggetto a
vincolo la cui competenza non è dell’amministrazione comunale e prevede che per
l’intervento edilizio proposto con DIA non venga allegato il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela, sia convocata una conferenza di servizi ai
sensi della legge n. 241 del 1990. Dalla data dell’esito della conferenza
inizia a decorrere dal termine di 20 giorni per la presentazione della DIA.
Il comma 11 abroga il comma 8 dell’articolo 4 del decreto
legge 23 ottobre 1993, n. 398 (DIA che interessano immobili soggetti a vincolo
ovvero a piani attuativi).
Il comma 12 dispone
che l’alternativa tra la concessione e l’autorizzazione edilizia e la DIA si applicherà a decorrere dal 90°
giorno dalla data di entrata in vigore della legge n. 443 del 2001, consentendo
alle regioni di individuare quali interventi indicati al comma 6 sono
assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia. A questo
proposito sono doverose alcune osservazioni :
a) già al comma 6 vengono indicate le autorizzazioni
edilizie che, con il testo unico 380/01, erano scomparse, così come il titolo
della concessione edilizia era stato sostituito con il “permesso di costruire”.
Sembra necessario un coordinamento delle norme .
b) l’entrata in vigore della legge obiettivo n. 443 del 2001
(11 gennaio 2002) farà decorrere il termine dei 90 giorni dopo il quale si
dovranno applicare le disposizioni dell’alternatività tra la concessione
edilizia e la DIA, in presenza della legge regionale n. 22 del 1999 che ammette
la DIA per qualsiasi tipologia di intervento edilizio, ponendo dei problemi per
il suo adeguamento.
c) vi è pure un aspetto legato al problema della
costituzionalità della norma. Dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 117
della Costituzione in base al quale sono da salvaguardare le prerogative
regionali. Questo farà sorgere qualche conflitto tra Stato e Regione Lombardia,
la quale vorrebbe addirittura fare una “leggina” che confermi la piena vigenza
della legge n. 22 del 1999.
La legge obiettivo n. 443, in materia edilizia, al comma 14
prevede la delega al Governo per le modifiche entro il 31 dicembre 2002 del
testo unico per l’edilizia al fine di adeguarlo alle forti novità da esso
previste.
4.Legge Finanziaria per il 2002.
Legge 28 dicembre
2001, n. 448.
Riassumendo le disposizioni più interessanti della
Finanziaria 2002, ci si sofferma sugli argomenti più interessanti che
riguardano l’edilizia.
Articolo 8 – soppressione dell’INVIM, a decorrere dal 1
gennaio 2002.
Tale articolo dispone che non sia più dovuta l’INVIM, per
gli atti che ne presuppongono l’applicazione a partire dal 1 gennaio 2002,
anticipando di un anno la sua scadenza naturale.
Articolo 9 – Disposizioni fiscali.
Commi 1 e 2 – proroga dell’agevolazione per le
ristrutturazioni edilizie.
La Finanziaria per il 2002, in vigore dal 1 gennaio 2002, ha
prorogato per tutto il 2002 l’agevolazione del 36% per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, mediante la conferma della struttura sostanziale del
beneficio con qualche piccolo ampliamento dell’ambito applicativo.
Fermo restando, quindi, il funzionamento dell’agevolazione
secondo i vecchi criteri, le due novità di rilievo introdotte dalla Legge
Finanziaria si prospettano le seguenti
:
- rispetto alla disciplina previgente, per le spese
sostenute nel 2002 la vecchia detrazione deve essere obbligatoriamente
ripartita in dieci rate annuali di pari importo: viene meno, in sostanza, la
facoltà precedentemente prevista nei confronti del contribuente di ripartire la
detrazione d’imposta in cinque o in dieci rate annuali;
- rispetto alla disciplina previgente, nel caso in cui gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 siano frutto
della prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio 1998, ai
fini del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti.
In sostanza, mentre in precedenza il limite dei 150 milioni
di spese per ciascun immobile valeva per ogni anno (con uno sconto che poteva
arrivare al massimo a 54 milioni di lire : 150.000.000 x 36%), ora ai fini del
calcolo di tale limite occorre tenere conto delle spese già sostenute negli
anni precedenti che hanno registrato l’avvio dei lavori oggetto di
agevolazione.
Dalla lettura del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 9 della Finanziaria
emerge un limite: chi ha già parzialmente usufruito della detrazione in passato
potrà usufruire del beneficio nel corrente anno sul completamento dei lavori
già avviati e solo limitatamente alla quota rimanente i 150 milioni spesi negli
anni precedenti. Ciò significa che se si è beneficiato della detrazione di 100
milioni prima del 2002, nel corrente anno potrà detrarre solo 50 milioni.
Potrebbe intendersi possibile avviare la procedura per l’esecuzione di nuovi
lavori sull’unità immobiliare per “sfruttare“ l’ulteriore spesa rimanente (100
milioni), sempre che si tratti di restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia.
Inoltre, a decorrere dal 2002 il beneficio si applica anche
nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazioni edilizia di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c) e d)
, della legge 5 agosto 1978, n, 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti
entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2003.
In questo caso, il beneficio relativo ai lavori di recupero
eseguiti spetta al successivo contribuente persona fisica acquirente o
assegnatario delle singole unità immobiliari, nella misura del 36 per cento del
valore degli interventi eseguiti, che la legge convenzionalmente fissa nel 25
per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo dei 150
milioni di lire previsto dalla normativa vigente.
L’incentivo fiscale si applica anche nel caso di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31,
lettere c) e d) della legge 457/78, riguardanti interi fabbricati ( nelle
diverse ipotesi ).
Oltre ai lavori ammessi alla detrazione ( lettera b), c) e d) articolo 31 della
legge 457 del 1978 ), sono ammessi all’agevolazione fiscale quelli di cui alla
lettera a) ( manutenzione ordinaria ) eseguiti sulle parti comuni condominiali.
Comma 3 – Agevolazioni IVA
Alla proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni per
tutto il 2002 si abbina, per il medesimo arco temporale, anche quella
concernente le manutenzioni di fabbricati abitativi: dovrebbe trattarsi
dell’ultima “ deroga “ riconosciuta dall’Unione Europea in materia di imposta
sul valore aggiunto, atteso che con il 2002 si completa il triennio agevolato
per il quale Bruxelles aveva concesso
il “ via libera” .
Viene riconosciuto e riconfermato il regime dell’IVA del 10%
sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e indipendentemente dai
limiti posti al diritto di detrazione IRPEF del 36 per cento.
L’applicazione dell’aliquota agevolata continua, tenendo
però presente la norma di riferimento
(articolo 7, comma 1 della legge n. 488 del 1999) sia per quanto
riguarda gli importi delle prestazioni di servizi sia per quanto riguarda
l’utilizzo dei beni significativi (nel qual caso l’IVA agevolata si applica
solo sull’importo delle prestazioni corrispondente a quello dei beni
significativi).
Comma 6 – Agevolazione fiscale per tutela ambientale e di
difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico .
Per la manutenzione e la salvaguardia dei boschi, per l’anno
2002, può essere applicato l’incentivo previsto dall’articolo 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, e facoltà di fruizione, a
scelta, in 5 ovvero in 10 quote annuali di parti importo.
Comma 11 – Tariffe d’estimo.
Devono essere emanati appositi decreti dal Ministero
dell’Economia e Finanza per rendere operante la revisione delle tariffe
d’estimo. Si tratta di quelle modifiche richieste da 257 comuni, ai sensi della
legge n. 75 del 1993, i cui termini erano stati riaperti dalla legge n. 449 del
1997, ma che, approvate dalla commissione censuaria centrale, non sono mai
state ripubblicate in “gazzetta”. Restavano quindi inoperanti. Il problema
solleva delicati problemi fiscali relativi alla tassazione degli anni regressi
ai fini ICI consentendo ai contribuenti di richiedere la restituzione delle maggiori
tassa pagate ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Articolo 10 – Modificazioni dell’imposta sull’insegna di
esercizio.
Devono essere deliberate le tariffe di imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni entro il 31 marzo di ogni
anno e si applicano a partire a decorrere dal 01 gennaio del medesimo anno.
Articolo 14 – Riduzione dell’imposta di consumo sul gas
metano destinato ad usi civili, entro il 31.01.2002 con decreto del Ministro
dell’Economia e Finanza.
Articolo 27 – Disposizioni finanziarie per gli enti locali.
Comma 9 – Proroga al 31.12.2002 del termine per la
liquidazione e l’accertamento dell’ICI degli anni 1998 e seguenti.
Comma 17 – Modifiche delle sanzioni previste dalla legge
Buccalossi (legge 10 del 1977, ora Testo Unico per l’edilizia n. 380 del 2001)
per mancato versamento nei termini dei contributi di concessione.
Ora il contributo aumenterà :
solo del 10% per i versamenti effettuati nei 120 giorni (4
mesi)
del 20% se il ritardo si protrae a 180 giorni (6 mesi)
del 40% se il ritardo si protrae oltre 240 giorni (8 mesi)
Articolo 29 – Misure di efficienza delle pubbliche
amministrazioni.
Comma 4 – Potere di gestione della giunta comunale.
Nei comuni fino a 5.000 abitanti, anche in presenza di
figure professionali idonee, nell’ambito dei dipendenti possono essere
attribuite alla giunta, anziché agli organi gestionali, la responsabilità di
dirigere gli uffici ed i servizi e di adottare atti gestionali.
Discostandosi dai principi di separazione delle competenze
degli organi di governo e degli organi gestionali posti dall’articolo 107 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, la nuova norma estende ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti la possibilità di attribuire alla giunta la
responsabilità di dirigere gli uffici ed i servizi e di adottare atti
gestionali.
Questa norma si pone in contrasto con gli statuti dei comuni
che hanno attuato la riforma della precedente legge n. 388 del 2000,
consentendo questa deroga ai citati principi costituzionali di imparzialità e
buon andamento, mediante il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, norma organizzativa, emanata da quello stesso organo, la giunta, che
attuando la deroga si impossessa delle competenze gestionali.
Articolo 54 – Contributi opere pubbliche.
Al fine di promuovere e realizzare le opere pubbliche di
regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi, presso il
Ministero dell’Economia e Finanze è istituito il fondo nazionale per il
sostegno alla progettazione. I contributi erogati dal fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni
e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50% del costo effettivo
di progettazione. La definizione del prospetto contenente le indicazioni per
usufruire dei contributi erogati dal fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali deve
essere emanata entro il marzo 2002.
Articolo 71 – Condono edilizio su aree demaniali (abusi edilizi
effettuati prima del 1991).
Le aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non
destinate all’esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguite
opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990
possono essere trasferite al patrimonio disponibile dei comuni e alla
successiva cessione ai privati applicando le disposizioni di cui alla legge 05
febbraio 1992, n. 177.
5.fabbricati rurali (obbligo di accatastamento al NCEU).
Sarebbe stata la settima proroga per l’accatastamento dei fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità. Inserito in un primo tempo all’articolo 20 del testo della Finanziaria 2002 approvato in prima battuta dal Senato, è stato cancellato alla Camera. Le precedenti proroghe non avevano sortito effetto alcuno in quanto, appena dichiarati al catasto i loro possessori si esponevano al recupero ICI per gli anni pregressi e , in alcuni casi, anche gli oneri di concessione edilizia da parte dei comuni oltre a vincoli legislativi che ostacolavano le loro ristrutturazioni o piccoli cambiamenti.