NUOVO LIMITE DELLA
SOGLIA COMUNITARIA PER GLI APPALTI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002)
Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro
nonche’ di quelli derivanti dall’accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP
ai fini dell’applicazione della normativa europea.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406, dell’art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 402, dell’art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157 e dell’art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, si comunica che, in relazione al telex in data 3 dicembre 2001, n. 13991
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche
comunitarie - Ufficio coordinamento mercato interno, dal 1 gennaio 2002, i
limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, forniture di beni e servizi,
ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonche’ di quelli derivanti da accordo
CEE-WTO-GPA, sono cosi’ determinati:
soglie comunitarie:
1) euro 5.000.000;
2) euro 200.000;
3) euro 750.000;
4) euro 400.000;
5) euro 600.000;
soglie WTO-GPA:
1) DSP 130.000 = euro 162.293;
2) DSP 200.000 = euro 249.681;
3) DSP 400.000 = euro 499.362;
4) DSP 5.000.000 = euro 6.242.028.
(N.d.R.: entrata in vigore dal 1 gennaio 2002)
SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI SOGLIE DI
APPLICAZIONE ESPRESSE IN EURO ED IN D.S.P. SETTORI TRADIZIONALI
A) APPALTI PUBBLICI DI LAVORI DIRETTIVA N. 93/37/CE (art. 3
e 6)
Le soglie di applicazione della normativa comunitaria sono
fissate in:
- 5.000.000 D.S.P. (Diritti Speciali di Prelievo) -
equivalenti a 6.242.028 Euro - per gli appalti affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici (Stato; regioni; enti locali; enti pubblici; associazioni tra
detti soggetti);
- 5.000.000 Euro per le concessioni (per le quali, tuttavia,
la direttiva trova limitata applicazione) e per gli appalti di lavori affidati
da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici ma finanziati da queste
ultime in misura superiore al 50%.
B) APPALTI DI SERVIZI DIRETTIVA N. 92/50 (art. 7 par. 1 e 2,
art. 15)
La soglia di applicazione della direttiva n. 92/50 è fissata
in:
- 200.000 Euro, per gli appalti di servizi non ricompresi
nell’Accordo G.P.A. (vale a dire: alcuni di quelli previsti all’allegato I A
della direttiva e segnatamente, ricerca-sviluppo, e alcuni servizi di
telecomunicazione; inoltre, tutti i servizi di cui all’allegato I B alla
direttiva, per i quali la stessa trova applicazione limitatamente alle
disposizioni in materia di specifiche tecniche e di obblighi di informazioni
alla CEE) e per gli appalti di servizi finanziati in misura superiore al 50%,
di cui all’art. 3, par 3 della direttiva;
- 130.000 D.S.P. - equivalenti a 162.293 Euro - per per gli
appalti di servizi ricompresi nell’Accordo G.P.A. (ovvero quelli dell’allegato
I A della direttiva diversi da quelli sopra menzionati) aggiudicati dalle
amministrazioni centrali dello Stato (ministeri indicati nell’all. 1 direttiva
n. 93/36/CEE);
- 200.000 D.S.P. - equivalenti a 249.681 Euro - per gli
appalti di servizi ricompresi nell’Accordo G.P.A. (ovvero quelli dell’allegato
I A della direttiva diversi da quelli sopra menzionati) aggiudicati da soggetti
pubblici diversi da quelli di cui al punto precedente;
- 750.000 Euro per l’obbligo di preventiva pubblicità, da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici, del volume globale degli appalti
dei servizi rientranti nell’allegato I A della direttiva stessa che esse
intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi.
C) APPALTI DI FORNITURE DIRETTIVA N. 93/36/CE (art. 5 par.
1, art. 9)
Per gli appalti di forniture, le soglie sono fissate in:
- 130.000 D.S.P. - equivalenti a 162.293 Euro - per le
amministrazioni centrali dello Stato; nel settore della difesa, tuttavia, tale
soglia si applica esclusivamente agli appalti riguardanti i prodotti indicati
nell’allegato II della direttiva;
- 200.000 D.S.P. - equivalenti a 249.681 Euro - per tutti
gli altri soggetti aggiudicatori ed agli appalti aggiudicati dalle
amministrazioni centrali dello Stato; nel settore della difesa con riferimento
ai prodotti non elencati nell’allegato II della direttiva;
- 750.000 Euro per l’obbligo di preventiva pubblicità, da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici, del volume globale degli appalti di
forniture che esse intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi.
SETTORI SPECIALI
APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AGGIUDICATI DAI
SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DELL’ACQUA, DELL’ENERGIA, DEI SERVIZI DI
TRASPORTO (E DELLE TELECOMUNICAZIONI) DI CUI ALLA DIRETTIVA N. 93/38/CE (art.
14)
Anzitutto, occorre premettere che non vi é -relativamente
all’ambito di applicazione– perfetta coincidenza tra l’accordo G.P.A. e la
Direttiva n. 93/38/CEE.
Sotto il profilo soggettivo, infatti, l’accordo si applica
ad amministrazioni e ad imprese pubbliche; mentre ne sono estranei i soggetti
privati operanti in virtù di diritti speciali ed esclusivi.
Dal punto di vista oggettivo, invece, limitandoci ai soli
profili di interesse per le imprese di costruzione, non rientrano nell’accordo
G.P.A. le attività di trasporto o distribuzione di gas o energia termica;
prospezione e estrazione di petrolio e gas, carbone e altri combustibili
solidi; servizi ferroviari (Ferrovie dello Stato S.p.A.) e le telecomunicazioni
(le quali, tuttavia, sono state largamente già estromesse dalla sfera di
applicazione della direttiva 93/38); rientrano invece, nell’accordo G.P.A le
attività di produzione, trasporto e distribuzione di acqua potabile, di
elettricità, i servizi urbani di ferrovie, tranvie, filobus o autobus, i
servizi nel settore delle attrezzature aeroportuali e portuali.
Ciò premesso, e quanto alle soglie di applicazione (art.
14), si prevede quanto segue:
A) APPALTI PUBBLICI DI LAVORI DIRETTIVA 93/38/CE
- 5.000.000 di D.S.P. - equivalenti a 6.242.028 Euro - per
gli appalti di lavori nei settori compresi nell’accordo G.P.A.;
- 5.000.000 di Euro per gli appalti di lavori nei settori
non ricompresi nell’accordo G.P.A.
B) APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI DIRETTIVA
93/38/CE
- 400.000 D.S.P. - pari a 499.362 Euro - per le forniture e
i servizi nei settori compresi dall’accordo G.P.A.;
- 400 mila Euro per le forniture e servizi per i settori non
ricompresi nell’accordo G.P.A.;
- (600 mila Euro per il settore delle telecomunicazioni);
- 750.000 Euro per l’obbligo di preventiva pubblicità, da parte degli enti aggiudicatari, del volume totale degli appalti di forniture e per taluni servizi (ed in particolari quelli rientranti nell’allegato XVI A della direttiva) che essi intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi.