TREMONTI BIS - NUOVI
CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Circ. min. 18/1/02, n.4/E)
L'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle
Finanze con la circolare 18 gennaio 2002,
n. 4/E ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle modalità applicative
del beneficio fiscale concesso dagli artt.4 e 5 della legge 383/2001 (cd
Tremonti bis).
In
particolare, per quanto
riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del
beneficio, l'Amministrazione finanziaria ha tenuto a precisare che
possono fruire della detassazione anche le società che risultino solo
costituite alla data
25 ottobre 2001
(data di entrata
in vigore della disposizione agevolativa), non essendo
richiesto, ai fini del beneficio fiscale, il compimento entro lo stesso termine
temporale di alcun atto preliminare all'esercizio dell'attività (quale ad
esempio l'affitto dei locali).
Nello stesso ambito,
inoltre, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito
che sono ammesse alla
detassazione anche le società che, seppure risultino poste in liquidazione alla data del
25 ottobre 2001,
l'abbiano successivamente revocata,
determinandone
l'eliminazione degli
effetti sin dall'origine.
L'efficacia retroattiva della
revoca fa sì,
infatti, che le
società risultino esistenti alla
data di entrata in vigore della disposizione agevolativa e, come tali, ammesse
a fruire del beneficio fiscale.
Per quanto riguarda, invece, l'individuazione delle diverse
tipologie di investimento per le quali
è applicabile la detassazione, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito
dello stesso pronunciamento ha, tra l'altro, precisato che:
- nel caso in
cui i beni strumentali ammessi
al beneficio (per
quanto riguarda gli
immobili si ricorda che
deve trattarsi di
fabbricati strumentali per
natura) vengano realizzati
mediante contratto di appalto a terzi, nel quale sia prevista la
liquidazione del corrispettivo in base agli stati avanzamento lavori, l'agevolazione è riconosciuta nella
misura in cui
i SAL siano liquidati in via
definitiva, intendendosi con
ciò il momento
dell'accettazione degli stessi
da parte del committente;
- non è mai
agevolabile l'acquisto di
un impianto usato
a prescindere dal
fatto che l'impresa cedente abbia provveduto prima
della rivendita a
riattivarlo o a
modernizzarlo, in quanto comunque privo del requisito
della novità, richiesto
dalla stessa disposizione agevolativa. Diversamente,
risultano agevolati gli
interventi di ammodernamento e riattivazione che
il soggetto beneficiario realizza o faccia realizzare su beni
strumentali già posseduti. Nello stesso ambito, inoltre, come già precisato
nella precedente circolare ministeriale 17 ottobre 2001, n. 90/E, risulta
rilevante ai fini della detassazione l'acquisto di un impianto sul quale il
cedente abbia effettuato
interventi di radicale
trasformazione, in quanto
in tal caso l'intervento
eseguito sul bene risulta di incisività tale da far assumere allo stesso il
requisito della novità. In tal caso, comunque,
la detassazione è applicabile a condizione che lo stesso venditore attesti
che l'impianto costituiva per lui bene
merce e che
i costi sostenuti
per la radicale trasformazione siano
prevalenti rispetto al
costo originario del
bene. Sempre in relazione al requisito della novità, l'Amministrazione finanziaria ha ribadito
che può essere
considerato nuovo e quindi
agevolabile anche un
bene strumentale che
sia acquistato da
un soggetto diverso dal
produttore o dal rivenditore, purché il cedente attesti che lo stesso bene
non sia mai stato utilizzato o dato ad
altri in uso e che, conseguentemente, non siano mai state dedotte quote di
ammortamento;
- non è agevolabile, come già affermato nella precedente
circolare 90/E, l'acquisto di un bene strumentale per il quale il venditore
abbia già fruito della stessa detassazione. Non è, infatti, consentito applicare
due volte il
beneficio fiscale, sia
presso il cedente
che presso il cessionario;
- non risultano agevolati
i fabbricati concessi
in uso ai dipendenti che
abbiano trasferito la propria residenza nel comune in cui
prestano l'attività. La possibilità di considerare ammissibili al
beneficio fiscale tali
immobili derivava dalla
disposizione dell'art.145, comma
99, della legge 388/2000
(Finanziaria 2001), che, come noto ha previsto per gli stessi la
configurabilità di beni
strumentali per l'impresa.
In tal ambito, l'Amministrazione finanziaria
ha negato l'applicabilità della
detassazione in quanto non si tratta comunque di immobili strumentali per
natura;
- le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attività la costruzione di immobili
per la successiva rivendita possono fruire dell'agevolazione, con riferimento
agli immobili strumentali
per natura dalle
stesse costruiti, purché vengano
direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività. Sostanzialmente, quindi,
la presunzione della qualità di beni-merce per gli immobili costruiti dalle imprese
edili, che era
stata esplicitata dalla stessa Amministrazione finanziaria nella
circolare n. 90/E, viene superata
nel caso in
cui i fabbricati costruiti siano
utilizzati effettivamente nell'ambito
dell'attività di impresa (in tal
caso è richiesta, quindi, anche la strumentalità per destinazione);
- nel calcolare il
rapporto tra la
quota parte dei
lavori eseguiti (o
SAL) ed il
costo preventivato per l'esecuzione dell'intervento, ai fini della
determinazione della parte di costo di
acquisto dell'area che
può rientrare nella
detassazione, il soggetto
beneficiario deve
considerare al numeratore
l'ammontare dei corrispettivi risultante dai SAL
accettati dal committente, o nel
caso di lavori in economia tutti i costi effettivamente sostenuti in ciascun
periodo agevolato e
risultanti dalle rilevazioni contabili, ed al
denominatore il costo complessivo preventivato per la
realizzazione dell'intera costruzione, senza considerare in tal ambito il costo
dell'area edificabile;
- nel caso di beni acquistati in leasing, dove viene
esplicitamente prevista la clausola di prova a favore del locatario, il
momento rilevante per
la determinazione del
periodo di competenza dell'investimento è quello in cui
viene emessa la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello
stesso locatario. Nel
caso in cui,
invece, non sia
prevista tale clausola, l'investimento deve intendersi
realizzato al momento della consegna del bene.
In relazione al
requisito della novità
che, secondo quanto
previsto dalla stessa
disposizione normativa di cui all'art.4 della legge 383/2001 deve
possedere il bene strumentale per poter essere agevolato, l'Amministrazione finanziaria ha, nello
stesso pronunciamento, tenuto
a precisare, ulteriormente
rispetto a quanto già chiarito con la precedente circolare 90/E, che:
- non possono essere
considerati nuovi e
quindi agevolabili i
beni strumentali che
risultino, prima della cessione, a qualsiasi titolo già utilizzati. Con riferimento
agli immobili posseduti da imprese immobiliari, il requisito della novità non
ricorre qualora il bene sia stato comunque già utilizzato, anche se a titolo di
"occupazione provvisoria";
- gli
interventi di radicale
trasformazione, idonei a
far assumere all'immobile strumentale la
configurazione di bene
nuovo, non devono
necessariamente essere riconducibili alle singole tipologie di
intervento previste dall'art.31
della legge 457/1978.
In generale, infatti,
deve trattarsi di lavori che modificano nel complesso la struttura di un
immobile o la rinnovano in maniera tale da trasformare in tutto o, comunque, in
massima parte le originarie caratteristiche costruttive dello stesso. Rimangono
comunque esclusi gli interventi di semplice manutenzione se non risultino correlati ed assorbiti
da interventi di maggior incisività;
- relativamente
agli immobili ristrutturati da imprese di
costruzioni, sui quali
siano stati realizzati interventi
di radicale trasformazione, l'attestazione della prevalenza
delle spese sostenute da parte
dell'impresa rispetto al
costo storico d'acquisto
del bene deve
intendersi come certificazione da parte della cedente che il costo
complessivo dei lavori sia "prevalente"rispetto al
valore d'acquisto del
bene, oltre che
attestazione della natura
straordinaria (di radicale trasformazione) dei lavori eseguiti.
Questi ultimi sono
agevolabili solo se patrimonializzati e
non consistenti in opere di
manutenzione ordinaria. Se
questi infatti consistessero
soltanto in opere di finitura e di impiantistica, riconducibili ad interventi
di mero adattamento della struttura,
al di fuori di un
più generale progetto
di ristrutturazione
dell'immobile, ciò non consentirebbe di definire il bene in possesso del
requisito della novità, e di conseguenza di poter fruire dei benefici di legge.
Al contrario se gli interventi di finitura o impiantistica sono ricompresi in
un articolato programma di trasformazione dell'immobile, le spese sostenute per
questi rilevano ai fini dell'attestazione della prevalenza;
- per quanto
riguarda i terreni
rientranti nell'ambito applicativo del beneficio (qualora incorporino, per accessione, un
fabbricato strumentale per natura), il cui costo rileva in misura
corrispondente al rapporto
tra la quota parte dei
lavori eseguiti (o
SAL) e l'ammontare complessivo
del costo preventivato per l'intera costruzione, tale ultimo importo
deve interpretarsi come valore complessivo del progetto di costruzione
del fabbricato strumentale, indipendentemente dal fatto che sia articolato in
una pluralità di contratti d'appalto;
- per impresa di costruzione s'intende qualsiasi soggetto
per il quale l'immobile costituisce bene merce e che opera nel settore
edilizio.
Nell'ambito
delle indicazioni fornite
dall'Agenzia delle Entrate
sul calcolo del
valore dei disinvestimenti,
portati in diminuzione al volume degli investimenti realizzati in ciascun
periodo agevolato, si evidenzia che:
- tale
parametro comprende soltanto
i beni strumentali ceduti (ovvero
destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività
d'impresa) nei periodi
agevolati, a prescindere
che siano o
meno agevolabili ai
sensi della Legge 383/2001 e che
siano stati acquistati usati o nuovi. Anche nell'ipotesi che si tratti della
cessione di un bene immobile
strumentale ricevuto in
conferimento, il relativo
corrispettivo concorre alla determinazione dell'ammontare dei
disinvestimenti.
Alcuni rilevanti chiarimenti, sul tema del calcolo della
media degli investimenti netti nei cinque esercizi precedenti, si riferiscono
all'imputabilità del costo
sostenuto per l'acquisto
di aree edificabili. In
particolare l'Amministrazione finanziaria puntualizza che:
- rileva nel calcolo della media degli investimenti netti il
valore d'acquisto di un'area edificabile, unitamente al costo complessivo
dell'opera ivi realizzata, sempre in misura corrispondente alla percentuale dei
costi sostenuti per periodo d'imposta rispetto ai costi complessivi
preventivati per la costruzione
del fabbricato. In
tal modo viene
garantita omogeneità tra
i criteri di computo della media e quelli di calcolo
degli investimenti agevolati;
- per contro, nel caso in cui non sia stata realizzata
alcuna opera, il costo dell'area non rileva ai fini del calcolo della media del
quinquennio precedente;
- se il terreno acquistato nel quinquennio diventa
edificabile solo nel corso del primo esercizio agevolato (2001), non essendo
stato realizzato alcun intervento su di esso, questi non rileva né ai fini del
computo della media né ai fini del calcolo dell'investimento agevolabile.
Il Ministero chiarisce, inoltre, sempre sulla media, che:
- l'acquisto di beni strumentali usati non concorre al
calcolo della media degli investimenti del quinquennio precedente,
come precisato da
un Comunicato Stampa
del 21 gennaio 2002 successivo
all'emanazione della circolare in esame;
- gli immobili costruiti
da imprese edili
come "beni merce"
e che successivamente
siano stati riclassificati come
immobilizzazioni non rilevano ai fini del computo della suddetta media. Ciò
in quanto il costo sostenuto
per la realizzazione s'inquadra
nell'ambito dell'attività
caratteristica dell'impresa e
non come investimento. Pertanto, un immobile
strumentale "riclassificato"
non può concorrere alla
determinazione del volume
degli investimenti agevolabili,
mentre la sua eventuale cessione costituisce ipotesi di disinvestimento.
La Circolare in
esame dedica particolare
attenzione al chiarimento
dei dubbi emersi
circa le modalità applicative del beneficio previsto
dalla Legge 383/2001
relativamente alle spese sostenute per la formazione
e l'aggiornamento del
personale. In merito,
l'Agenzia delle Entrate ha
fissato alcuni principi:
- ai fini dell'agevolazione, tali spese si assumono per
l'intero ammontare, senza alcun confronto con
la media dei
periodi precedenti, di
fatto, ammettendo la
detassazione del 50% dell'importo dei costi sostenuti;
- i professionisti, indicati
ex lege (comma
2, dell'art.4 della
Legge 383/2001) a
certificare l'effettività delle spese sostenute, non possono
autocertificare il proprio
aggiornamento o la propria formazione, ma necessitano
dell'attestazione rilasciata da terzi;
- la certificazione deve indicare chiaramente il criterio
usato per la ricostruzione extracontabile dell'ammontare delle
spese agevolabili, con
riferimento ai costi
sostenuti e direttamente riferibili ad ogni singola
iniziativa di formazione, effettivamente realizzata ed oggettivamente
riscontrabile;
- sono agevolabili le spese per la formazione e
l'aggiornamento del solo personale dipendente, rimanendo esclusi i costi
sostenuti per spese analoghe a favore di collaboratori esterni, dello stesso
imprenditore o dei soci delle società di persone;
- i costi agevolabili, come precisato precedentemente dalla circolare 90/E
dell'ottobre 2001 comprendono le
spese correnti, i
costi per i
servizi di consulenza
e per i docenti esterni. Rientrano inoltre le spese
per il personale impegnato sia
come docente che
come discente, entro il
limite del 20%
del volume delle
retribuzioni riferibili ai
giorni di effettiva partecipazione ai corsi rispetto
al numero dei giorni di lavoro dell'anno;
- sono
interamente agevolabili le
spese sostenute per
la partecipazione ai
corsi o ai
convegni mentre le relative spese di vitto e alloggio, spese di
trasporto, nonché il costo del personale partecipante possono fruire del
beneficio entro il suddetto limite del 20%;
- si esclude infine la possibilità di ammettere ad
agevolazione l'attività di autoformazione, non espressamente prevista
dalla legge. Al
contrario rientrano nell'ambito
del beneficio anche iniziative formative che prevedano
la presenza di
un docente "a
distanza" (on-line) che trasferisca conoscenze ed informazioni
tecniche utili al personale dipendente.
Circa la cumulabilità della Legge 383/2001 con i cosiddetti "aiuti
di stato", il
Ministero delle Economia e
delle Finanze fissa
la natura generale
dell'intervento agevolativo, finalizzato
al rilancio dell'economia, pertanto
non classificabile come
aiuto di stato
ai sensi dell'art.87
del Trattato CE ed escludendolo, di fatto, dal regime del de minimis.
Infine, relativamente al coordinamento tra Legge 383/2001 e art.8 della Legge 388/2000 (legge finanziaria 2001), la circolare in questione stabilisce in via definitiva la non cumulabilità assoluta tra le due agevolazioni. L'Agenzia sottolinea in proposito che la cd Tremonti bis non è collegata al singolo investimento ma al soggetto che lo pone in essere, così come individuato al comma 1 dell'art.4 della citata norma. Questi dovrà necessariamente optare per una delle due discipline agevolative relativamente a tutti gli investimenti realizzati.