SICUREZZA SUL LAVORO
- IMPIANTI DI MESSA A TERRA E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI - DPR 462/2001
Sulla G.U. n.
6 dell'8.1.2002 è
stato pubblicato il
D.P.R. 22.10.01, n.
462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi."
Per le prime due tipologie di impianti il decreto semplifica
le procedure per la messa in esercizio evidenziando che la stessa
potrà essere effettuata
dopo la verifica
eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di
conformità ai sensi
della normativa vigente
(Legge 46/90 e
relativo regolamento di attuazione). Tale dichiarazione equivale
all'omologazione dell'impianto.
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio il datore di lavoro
sottoscrive ed invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ASL o
all'ARPA territorialmente competenti.
Nei Comuni in cui è stato attivato lo sportello unico la
dichiarazione è presentata allo stesso.
Si ricorda che le vecchie procedure prevedevano che il
datore di lavoro effettuasse la denuncia delle installazioni e
dei dispositivi contro
le scariche atmosferiche e degli impianti
di messa a
terra all'ISPESL.
La prima verifica sulla conformità degli impianti alla
normativa vigente è effettuata a campione dall'ISPESL.
Le verifiche periodiche sugli impianti sono effettuate con
periodicità quinquennale ad esclusione di quelli installati nei cantieri, nei
locali adibiti a uso medico e
negli ambienti a
maggior rischio in
caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Si fa notare
che la dizione
"ambienti a maggior
rischio in caso
di incendio" è
generica; da primissimi
riscontri non ufficiali per l'individuazione si potrebbe fare riferimento agli
edifici e agli impianti relativi alle aziende e lavorazioni soggette, ai fini
della prevenzione incendi, al controllo
dei Vigili del Fuoco, determinati con il D.P.R. 26.5.1959,
n. 689.
I soggetti preposti
alle verifiche sono
l'ASL o l'ARPA.
Una importante innovazione
consiste nella possibilità di
far effettuare le verifiche anche ad eventuali organismi che saranno
individuati dal Ministero delle attività produttive sulla base di criteri
stabiliti dalla normativa tecnica europea Uni Cei.
Per la terza tipologia di impianti, quelli installati in
luoghi con pericolo di esplosione, la procedura per la loro messa in servizio è
identica a quella prevista per le installazioni e per i dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche e per gli impianti elettrici di
messa a terra.
In questo caso, però, la dichiarazione dell'installatore non
equivale all'omologazione dell'impianto che è effettuata dall'Asl o dall'Arpa
territorialmente competenti.
La prima verifica di conformità non è effettuata a campione,
come per le prime due tipologie di impianti, ma è sempre effettuata dall'Asl o
dall'Arpa territorialmente competenti.
Le verifiche periodiche sugli impianti sono effettuate con
periodicità biennale sempre dall'Asl o dall'Arpa o da eventuali organismi che
saranno individuati dal Ministero delle attività produttive.
Disposizioni
comuni alle tre
tipologie di impianti
riguardano le verifiche
straordinarie che sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o da
eventuali organismi che saranno individuati dal Ministero delle attività produttive.
Esse vengono comunque
effettuate in caso
di esito negativo
della verifica periodica, per
una modifica sostanziale dell'impianto o su richiesta del datore di lavoro.
Ogni variazione relativa all'impianto va comunicata dal
datore di lavoro all'ufficio competente per territorio dell'Ispesl e delle ASL
o all'ARPA.
Il decreto abroga gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55 che
riguardano le verifiche periodiche e gli artt. 2, 3 e 4 del D. M. 12.9.1959 e i
modelli A, B e C allegati relativi alla denuncia delle installazioni e dei
dispositivi contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.
Il regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti
alla data della sua entrata in vigore che è stabilita alla data del 23 gennaio
2002.
In materia la Regione Lombardia ha diramato una propria nota
in data 29 gennaio 2002 il cui testo si pubblica di seguito.
Oggetto: DPR 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8/1 u.s. - Serie Generale n. 6
- è stato pubblicato il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 "Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra
di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", entrato in
vigore il 23 gennaio u.s.; tale DPR apporta elevanti novità nelle denunce degli
impianti e dispositivi e dispositivi sopracitati e nelle relative verifiche
specifiche, riproponendo per alcuni aspetti lo schema già introdotto con il DPR
30 aprile 1999, n. 32 in materia di semplificazione dei procedimenti
amministrativi riguardanti gli ascensori e montacarichi. Data la numerosità e
diffusione degli impianti e dispositivi in oggetto, si ritiene opportuno
segnalare di seguito ai datori di lavoro delle strutture sanitarie regionali
pubbliche e private nonchè alle principali associazioni di utenti interessati i
punti ritenuti maggiormente negativi e rilevanti della normativa appena
emanata.
1. A partire dal
23 gennaio scorso, data di entrata in vigore del DPR 462/2001, le ASL non
effettuano più d'ufficio le verifiche periodiche precedentemente svolte ex
lege, in quanto il DPR in oggetto pone in capo ai datori di lavoro l'obbligo di
richiedere espressamente le verifiche in questione, rivolgendosi a determinati
soggetti; si è invitata ciascuna ASL a provvedere ad informare gli utenti interessati,
proritariamente quelli i cui impianti e dispositivi, in base alla periodicità
fissata dalla nuova normativa, sarebbero da sottoporre nell'immediato alle
verifiche periodiche di cui alla precedente legislazione.
2. Qualora la ASL
riceva la richiesta di effettuazione della verifica periodica di un impianto o
dispositivo sopracitato, provvederà, ad intervento avvenuto, a rilasciare al
datore di lavoro il relativo verbale ai sensi degli artt. 4 e 6 del DPR
462/2001; per quanto riguarda le spese a carico del datore di lavoro, si è
suggerito alle ASL di continuare in questa prima fase ad esplicare le tariffe
precedentemente in vigore.
3. Agli articoli
2 e 5 del DPR in esame, ASL ed ARPA territorialmente competenti sono indicate
in alternativa quali soggetti cui vanno inviate da datore di lavoro le
dichiarazioni di conformità degli impianti e dispositivi in esame; a parere
dello scrivente tale alternativa non va interpretata nel senso che viene
lasciata libera scelta al datore di lavoro su quale sia il soggetto da
individuare le suddette dichiarazioni, ma va intesa nel medesimo senso in cui è
già stata introdotta nell'art. 13 del citato DPR 162/99, e cioè il soggetto
destinatario è quello al quale, in base alla normativa regionale istitutiva
dell'ARPA, sono assegnate le competenze e le risorse degli ex Presidi
Multizonali di Igiene e Prevenzione (PMIP) cui spettavano tutte le attività di
verifica periodica di apparecchi e impianti. Tale soggetto può naturalmente
essere diverso a seconda delle Regioni in relazione alle modalità con le quali
è stata recepita la legge 21 gennaio 1994, n. 61. Come noto in Lombardia le
U.O. Sicurezza del lavoro ed impiantistica degli ex PMIP sono rimaste assegnate
alle ASL, così come tutto il personale addetto alle attività di tutela della
salute nel luoghi di lavoro, e pertanto sembra ragionevole ritenere che in
Lombardia siano le ASL, i soggetti ai quali:
· devono essere inviate dai datori di lavoro le
dichiarazioni di conformità degli impianti e dispositivi di cui agli articoli 2,
comma 2, e 5, comma 3;
· compete l'omologazione di cui all'art. 5, comma 4;
· vanno comunicate dai datori di lavoro le variazioni
relative agli impianti di cui all'art. 8.
Ritenendo di aver fornito le principali e più urgenti informazioni sulla nuova normativa in oggetto, si inviano i migliori saluti.