I.R.PE.F. - DETRAZIONI D'IMPOSTA PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP DAL 1° GENNAIO 2002

 

La nuova normativa in materia di detrazioni d'imposta per figli ed altri familiari a carico, di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., come novellato dall'art. 2 della legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) ha previsto una nuova detrazione, pari a € 774,69, riconosciuta per ogni figlio portatore di handicap, accertato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992.

La nuova detrazione deve essere riconosciuta dal sostituto d'imposta agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, nella misura fissa sopra indicata, a prescindere dall'ammontare del reddito dell'interessato e dal numero complessivo di figli a carico.

Pertanto, la detrazione in parola deve essere riconosciuta, per ogni figlio portatore di handicap accertato secondo le modalità previste dalla legge n. 104/1992, in sostituzione delle altre detrazioni per figli a carico previste dal citato art. 12, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., fra le quali, come noto, è ricompresa la nuova detrazione di € 516,46, riconosciuta a determinate condizioni reddituali rapportate al numero dei figli a carico del contribuente.