I.R.PE.F. -
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP DAL 1° GENNAIO 2002
La nuova normativa in materia di detrazioni d'imposta per
figli ed altri familiari a carico, di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) del
T.U.I.R., come novellato dall'art. 2 della legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria
2002) ha previsto una nuova detrazione, pari a € 774,69, riconosciuta per ogni
figlio portatore di handicap, accertato ai sensi dell'art. 3 della legge n.
104/1992.
La nuova detrazione deve essere riconosciuta dal sostituto
d'imposta agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, nella misura
fissa sopra indicata, a prescindere dall'ammontare del reddito dell'interessato
e dal numero complessivo di figli a carico.
Pertanto, la detrazione in parola deve essere riconosciuta, per ogni figlio portatore di handicap accertato secondo le modalità previste dalla legge n. 104/1992, in sostituzione delle altre detrazioni per figli a carico previste dal citato art. 12, comma 1, lett. b) del T.U.I.R., fra le quali, come noto, è ricompresa la nuova detrazione di € 516,46, riconosciuta a determinate condizioni reddituali rapportate al numero dei figli a carico del contribuente.