IRPEF - TRANSIZIONE DALLA LIRA ALL'EURO - ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - INDICAZIONI MINFINANZE

 

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 21 dicembre 2001, n. 106/E, ha diramato precisazioni concernenti i riflessi indotti sugli adempimenti fiscali dalla definitiva transizione dalla lira all'euro.

Trovano conferma, in quanto compatibili, le istruzioni già impartite con precedente circolare 23 dicembre 1998, n. 291/E, diffusa per regolare gli adempimenti nel c.d. "periodo transitorio" (1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001).

Si richiama, qui di seguito, l'attenzione su alcuni punti della nota in commento.

 

Scaglioni di reddito e relative aliquote per l'anno 2002

L'art. 2, comma 7, della legge n. 448/2001 (legge Finanziaria 2002) ha disposto la sospensione, limitatamente all'anno 2002, della riduzione di 0,5 punti percentuali dalle aliquote d'imposta del quarto e quinto scaglione di reddito decise dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 388/2000. Conseguentemente, per effetto dell'intervenuta sospensione, l'aliquota relativa al quarto scaglione di reddito (oltre € 30.987,41 e fino a € 69.721,68) e quella relativa al quinto (oltre € 69.721,68) restano confermate nelle misure già applicate nel 2001, rispettivamente pari a 39 e 45 punti percentuali.

 

Detrazioni

Anche per gli importi delle detrazioni valgono i criteri generali di conversione ed arrotondamento. Pertanto, gli importi espressi in lire, sia quelli riferiti a limiti di reddito cui le detrazioni sono rapportate, sia quelli riferiti alle detrazioni stesse, sono trasformati in euro al tasso ufficiale irrevocabile di 1.936,27 ed arrotondati per difetto o per eccesso, al secondo decimale.

 

Adempimenti del sostituto d'imposta

Risultano espressamente confermate le indicazioni dettate in euro con la circolare n. 291/1998 citata concernenti i criteri di determinazione degli importi delle ritenute da operare e delle detrazioni da riconoscere sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati. In particolare è necessario:

-         ragguagliare al periodo di paga gli importi annuali convertiti in euro di detrazioni e scaglioni di reddito. Quanto all'uso dei decimali, durante il periodo di paga il sostituto d'imposta può utilizzare un numero di decimali a piacere, poiché si tratta di valori non definitivi;

-         procedere, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto all'arrotondamento al centesimo di euro degli importi annui degli scaglioni di reddito e delle detrazioni d'imposta, andando a riconoscere al lavoratore gli importi effettivamente spettanti, utilizzando gli eventuali decimali non attribuiti o attribuiti in eccesso  nei singoli periodi di paga a causa degli arrotondamenti e del numero di decimali prescelto.

 

La circolare chiarisce che il cedolino paga ed il libro paga relativi alle:

-         retribuzioni del mese di dicembre 2001, corrisposte entro il 12 gennaio 2002, possono essere redatti ancora in lire, e ciò in applicazione del principio di "cassa allargata" di cui all'art. 48 T.U.I.R., secondo cui si considerano corrisposti nel periodo d'imposta anche le somme ed i valori corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono. Ne consegue che per lo stipendio ed i conguagli (fiscali e contributivi di fine anno), se espletati entro la predetta data, può essere impiegata ancora la vecchia moneta. Per il versamento delle ritenute d'imposta deve invece essere utilizzato l'euro, posto che dal 1° gennaio 2002 è in vigore il nuovo modello di pagamento F24 - versione euro. Pertanto è necessario convertire in euro l'importo totale delle ritenute da versare con ciascuno dei codici tributo in vigore, e provvedere agli arrotondamenti al centesimo di euro;

-         retribuzioni del mese di dicembre 2001, corrisposte oltre il giorno 12 gennaio 2002 (per le quali non opera il criterio di cui al precedente alinea) devono essere redatti necessariamente in euro;

-         retribuzioni successive al periodo d'imposta 2001, ma anche agli eventuali arretrati di retribuzione afferenti anni precedenti che vengano corrisposti a partire dal 1° gennaio 2002, devono parimenti essere compilati in euro.

 

Sanzioni

In applicazione della regola dettata dall'art. 51 del decreto legislativo n. 213/1998 citato, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa:

-         espressa in lire (sanzione in misura fissa) nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro al tasso irrevocabile di conversione 1.936,27, e, qualora dall'operazione di conversione derivino dei decimali, si provvede al relativo troncamento. Si arrotonda, pertanto, il risultato esclusivamente per difetto;

-         espressa in percentuale, è trattata con i due decimali, secondo le regole ordinarie in tema di arrotondamento al centesimo (per difetto se il terzo decimale è pari o inferiore a 4, per eccesso se è pari o superiore a 5).

 

Dichiarazioni e certificazioni relative all'anno 2001

 

Mod. 770

La circolare conferma che la dichiarazione del sostituto d'imposta relativa ai redditi corrisposti nell'anno 2001 può essere compilata sia in lire che in euro (salvo che il contribuente non avesse già adottato nel periodo transitorio l'euro per la compilazione delle dichiarazioni fiscali). Gli importi in euro devono essere indicati all'unità, mediante il troncamento dei decimali.

 

Mod. CUD

E' confermato che il CUD per certificare i redditi 2001 sarà approvato in unico stampato, che lascerà tuttavia la facoltà al sostituto d'imposta di utilizzare per la compilazione, a propria scelta, le lire o l'euro.

Gli importi in euro dovranno essere espressi al centesimo.

 

Versamenti in contanti tramite

Mod. F24

La circolare conferma che fino al 28 febbraio 2002, cioè fino al termine del periodo di doppia circolazione della lira e dell'euro, il pagamento delle somme esposte in euro nel Mod. F24 può avvenire, se si utilizza il denaro contante, anche in lire.