IRPEF - TRANSIZIONE
DALLA LIRA ALL'EURO - ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - INDICAZIONI
MINFINANZE
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 21 dicembre 2001, n.
106/E, ha diramato precisazioni concernenti i riflessi indotti sugli
adempimenti fiscali dalla definitiva transizione dalla lira all'euro.
Trovano conferma, in quanto compatibili, le istruzioni già
impartite con precedente circolare 23 dicembre 1998, n. 291/E, diffusa per
regolare gli adempimenti nel c.d. "periodo transitorio" (1° gennaio
1998 - 31 dicembre 2001).
Si richiama, qui di seguito, l'attenzione su alcuni punti
della nota in commento.
Scaglioni di reddito e relative aliquote per l'anno 2002
L'art. 2, comma 7, della legge n. 448/2001 (legge
Finanziaria 2002) ha disposto la sospensione, limitatamente all'anno 2002,
della riduzione di 0,5 punti percentuali dalle aliquote d'imposta del quarto e
quinto scaglione di reddito decise dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge
n. 388/2000. Conseguentemente, per effetto dell'intervenuta sospensione,
l'aliquota relativa al quarto scaglione di reddito (oltre € 30.987,41 e fino a
€ 69.721,68) e quella relativa al quinto (oltre € 69.721,68) restano confermate
nelle misure già applicate nel 2001, rispettivamente pari a 39 e 45 punti
percentuali.
Detrazioni
Anche per gli importi delle detrazioni valgono i criteri
generali di conversione ed arrotondamento. Pertanto, gli importi espressi in
lire, sia quelli riferiti a limiti di reddito cui le detrazioni sono
rapportate, sia quelli riferiti alle detrazioni stesse, sono trasformati in
euro al tasso ufficiale irrevocabile di 1.936,27 ed arrotondati per difetto o
per eccesso, al secondo decimale.
Adempimenti del sostituto d'imposta
Risultano espressamente confermate le indicazioni dettate in
euro con la circolare n. 291/1998 citata concernenti i criteri di
determinazione degli importi delle ritenute da operare e delle detrazioni da
riconoscere sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati. In particolare è
necessario:
- ragguagliare
al periodo di paga gli importi annuali convertiti in euro di detrazioni e
scaglioni di reddito. Quanto all'uso dei decimali, durante il periodo di paga
il sostituto d'imposta può utilizzare un numero di decimali a piacere, poiché
si tratta di valori non definitivi;
- procedere, in
sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto all'arrotondamento al
centesimo di euro degli importi annui degli scaglioni di reddito e delle
detrazioni d'imposta, andando a riconoscere al lavoratore gli importi
effettivamente spettanti, utilizzando gli eventuali decimali non attribuiti o
attribuiti in eccesso nei singoli
periodi di paga a causa degli arrotondamenti e del numero di decimali
prescelto.
La circolare chiarisce che il cedolino paga ed il libro paga
relativi alle:
- retribuzioni
del mese di dicembre 2001, corrisposte entro il 12 gennaio 2002, possono essere
redatti ancora in lire, e ciò in applicazione del principio di "cassa
allargata" di cui all'art. 48 T.U.I.R., secondo cui si considerano
corrisposti nel periodo d'imposta anche le somme ed i valori corrisposti entro
il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui
si riferiscono. Ne consegue che per lo stipendio ed i conguagli (fiscali e
contributivi di fine anno), se espletati entro la predetta data, può essere
impiegata ancora la vecchia moneta. Per il versamento delle ritenute d'imposta
deve invece essere utilizzato l'euro, posto che dal 1° gennaio 2002 è in vigore
il nuovo modello di pagamento F24 - versione euro. Pertanto è necessario
convertire in euro l'importo totale delle ritenute da versare con ciascuno dei
codici tributo in vigore, e provvedere agli arrotondamenti al centesimo di
euro;
- retribuzioni
del mese di dicembre 2001, corrisposte oltre il giorno 12 gennaio 2002 (per le
quali non opera il criterio di cui al precedente alinea) devono essere redatti
necessariamente in euro;
- retribuzioni
successive al periodo d'imposta 2001, ma anche agli eventuali arretrati di
retribuzione afferenti anni precedenti che vengano corrisposti a partire dal 1°
gennaio 2002, devono parimenti essere compilati in euro.
Sanzioni
In applicazione della regola dettata dall'art. 51 del
decreto legislativo n. 213/1998 citato, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni
sanzione penale o amministrativa:
- espressa in
lire (sanzione in misura fissa) nelle vigenti disposizioni normative è tradotta
in euro al tasso irrevocabile di conversione 1.936,27, e, qualora
dall'operazione di conversione derivino dei decimali, si provvede al relativo
troncamento. Si arrotonda, pertanto, il risultato esclusivamente per difetto;
- espressa in
percentuale, è trattata con i due decimali, secondo le regole ordinarie in tema
di arrotondamento al centesimo (per difetto se il terzo decimale è pari o
inferiore a 4, per eccesso se è pari o superiore a 5).
Dichiarazioni e certificazioni relative all'anno 2001
Mod. 770
La circolare conferma che la dichiarazione del sostituto
d'imposta relativa ai redditi corrisposti nell'anno 2001 può essere compilata
sia in lire che in euro (salvo che il contribuente non avesse già adottato nel
periodo transitorio l'euro per la compilazione delle dichiarazioni fiscali).
Gli importi in euro devono essere indicati all'unità, mediante il troncamento
dei decimali.
Mod. CUD
E' confermato che il CUD per certificare i redditi 2001 sarà
approvato in unico stampato, che lascerà tuttavia la facoltà al sostituto
d'imposta di utilizzare per la compilazione, a propria scelta, le lire o
l'euro.
Gli importi in euro dovranno essere espressi al centesimo.
Versamenti in contanti tramite
Mod. F24
La circolare conferma che fino al 28 febbraio 2002, cioè fino al termine del periodo di doppia circolazione della lira e dell'euro, il pagamento delle somme esposte in euro nel Mod. F24 può avvenire, se si utilizza il denaro contante, anche in lire.