INPS - DPR 28
DICEMBRE 2000, N. 445 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - ISTRUZIONI ISTITUTO
Il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 20 febbraio 2001, n. 42, ed entrato in vigore il 7 marzo 2001, ha
riordinato le precedenti disposizioni in materia di semplificazione
amministrativa, apportandovi talune innovazioni. L'INPS, con la circolare del
10 gennaio 2002, n. 12, si è occupata di detto regolamento limitatamente alle
disposizioni maggiormente innovative e che più direttamente riguardano le
materie di sua competenza, rinviando, per gli aspetti non analizzati, alla precedente
circolare del 29 settembre 1999, n. 182.
Di seguito sono approfondite solo le osservazioni
dell'Istituto che presentano maggiori criticità o interesse per le imprese.
1) Facoltà, per i privati, di accettare le dichiarazioni
sostitutive
L'art. 2 del Testo Unico prevede che le norme dello stesso
disciplinano "la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; …la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica
amministrazione…ai gestori di pubblici esercizi nei rapporti tra loro e in
quelli con l'utenza…ai privati che vi consentono".
In forza di tale disposizione, che prende in considerazione le cosiddette "dichiarazioni
sostitutive", di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. in commento, i
destinatari della normativa sono:
- le pubbliche amministrazioni
- i gestori di servizi pubblici
- i privati.
L'I.N.P.S. ha sottolineato che, come chiaramente si desume
dal dato legislativo, mentre i primi due soggetti (le pubbliche amministrazioni
ed i gestori di servizi pubblici) hanno l'obbligo di ricevere le
autocertificazioni, gli ultimi (i privati) sono liberi di accettarle o meno.
2) Limiti alla possibilità di ricorrere alle dichiarazioni
sostitutive delle certificazioni
Le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni, previste
dall'art. 46 del Testo Unico, sono documenti sottoscritti dall'interessato e
prodotti in sostituzione di certificati amministrativi inerenti a stati,
qualità personali e fatti, indicati nella norma.
La possibilità di ricorrere all'autocertificazione, seppur
più ampia rispetto al passato, è sottoposta a limitazioni. Da questo punto di
vista, basti sottolineare quanto segue:
- l'art. 46 del
testo unico, nel quale è riportato un elenco tassativo dei casi in cui è
possibile il ricorso all'autocertificazione, prevede, alla lett. p), l'ipotesi
dell'"assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto".
A riguardo, l'Istituto ha chiarito che, nel caso in cui sia
stato notificato al soggetto un addebito per mancato o inesatto versamento di
contributi, l'interessato, qualora voglia contestare tale addebito, deve
provare l'avvenuto versamento tramite l'esibizione dell'originale della ricevuta:
in questa ipotesi, quindi, l'autocertificazione è preclusa.
- le
dichiarazioni sostitutive in parola, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo
Unico, non sono utilizzabili per "certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti": l'INPS,
nella circolare, ha posto l'accento sulla permanenza di tale limite.
3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
previste dall'art. 47, comma 1, del Testo Unico, sono dichiarazioni rese e
sottoscritte dall'interessato, utilizzabili in sostituzione di atto notorio
concernente stati, qualità personali o fatti, di cui il soggetto sia a diretta
conoscenza, e non espressamente compresi nell'elenco dei dati autocertificabili
dall'interessato di cui al precedente art. 46 del D.P.R.
L'I.N.P.S. ha ritenuto opportuno chiarire quali informazioni
possano essere fornite con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. in
commento, in occasione della partecipazione delle imprese alle gare d'appalto,
per le quali il testo unico è applicabile.
L'Istituto, in particolare, ha disposto che i datori di
lavoro possono ricorrere:
> alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni per
l'attestazione dei seguenti dati:
- l'iscrizione alla camera di commercio;
- l'assolvimento degli obblighi contributivi;
- l'assenza di condanne penali e di provvedimenti, emessi
nei loro confronti, relativi all'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
- la non conoscenza della pendenza di processi penali o di
procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3
della legge del 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza, divieto o obbligo di soggiorno in determinati comuni o province) o
di una delle cause ostative ad esse consequenziali, di cui all'art. 10 della
legge del 31 maggio 1965, n. 575 (es. divieto, per le persone destinatarie di
un provvedimento definitivo relativo a misure di prevenzione, di ottenere
licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio, concessioni di costruzione,
iscrizioni negli albi di appaltatori,…);
- l'assenza di uno stato di liquidazione o di fallimento
dell'impresa, e la non presentazione della domanda di concordato preventivo
> alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
per l'attestazione dei dati relativi ai bilanci ed al fatturato dell'impresa.
L'Istituto, inoltre, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle
modalità di certificazione di determinati dati, per le imprese partecipanti a
gare di appalto, a seconda che siano o meno soggette alla normativa sul
collocamento obbligatorio (legge n. 68/1999). A riguardo, infatti, l'INPS ha
precisato quanto segue:
- imprese non
soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (ossia con meno di 15 dipendenti):
il numero dei lavoratori, al fine dell'evidenziazione dell'assenza di obblighi
di assunzione dei disabili, può essere attestato con la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del Testo Unico;
- imprese soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999: l'adempimento agli obblighi derivanti dalla normativa sul collocamento obbligatorio deve essere attestato tramite la preventiva presentazione, alle pubbliche amministrazioni, della dichiarazione del legale rappresentante e della certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalle quali risulti tale ottemperanza. In questo ambito, non essendo l'obbligo di certificazione inserito nell'elenco di cui all'art. 47 del Testo Unico, sono totalmente ed obbligatoriamente applicabili le statuizioni dell'art. 17 della legge n. 68/1999.