INPS - INDENNITÀ DI
MALATTIA - LAVORATORI SPEDALIZZATI CON FAMILIARI A CARICO
L'INPS con la circolare n.2, dell'8 gennaio 2002 ha indicato
i limiti di reddito mensile da valere per l'anno 2002 ai fini del
riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli
assegni familiari.
I nuovi importi mensili, da valere per il periodo 1° gennaio
- 31 dicembre 2002 sono coś determinati:
- Euro 553,04 per il coniuge, per un genitore, per ciascun
figlio od equiparato
- Euro 967,82 per due genitori.
Per la generalità delle imprese i limiti di reddito testé
indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia
(per i quali vale la diversa disciplina dell'assegno per il nucleo familiare);
sono invece di interesse per la determinazione dell'indennità economica di
malattia a favore dei lavoratori spedalizzati.
Come noto, secondo le norme tuttora vigenti la misura
dell'indennità giornaliera di malattia è ridotta ai 2/5 della normale indennità
intera, a carico dei lavoratori che siano ricoverati in luoghi di cura, e per
tutto il periodo della degenza. Tuttavia, la riduzione non ha luogo - e
l'indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori
spedalizzati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria
della disciplina degli assegni familiari.
Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni
familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i
familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di
reddito non maggiore di limiti determinati; per l'anno 2002 valgono appunto gli
importi mensili indicati dalla circolare in parola.
Superfluo rammentare che la vivenza a carico - ai fini della determinazione dell'indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello FC/Mal.