INPS - INDENNITÀ DI MALATTIA - LAVORATORI SPEDALIZZATI CON FAMILIARI A CARICO

 

L'INPS con la circolare n.2, dell'8 gennaio 2002 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l'anno 2002 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari.

I nuovi importi mensili, da valere per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002 sono coś determinati:

- Euro 553,04 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato

- Euro 967,82 per due genitori.

Per la generalità delle imprese i limiti di reddito testé indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell'assegno per il nucleo familiare); sono invece di interesse per la determinazione dell'indennità economica di malattia a favore dei lavoratori spedalizzati.

Come noto, secondo le norme tuttora vigenti la misura dell'indennità giornaliera di malattia è ridotta ai 2/5 della normale indennità intera, a carico dei lavoratori che siano ricoverati in luoghi di cura, e per tutto il periodo della degenza. Tuttavia, la riduzione non ha luogo - e l'indennità è corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori spedalizzati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari.

Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di limiti determinati; per l'anno 2002 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla circolare in parola.

Superfluo rammentare che la vivenza a carico - ai fini della determinazione dell'indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero - deve comunque essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il Modello FC/Mal.