CORREZIONE DEGLI
ERRORI DELL'F24
(Min. finanze - Circ. 21/1/02, n. 5/E)
Con una circolare
l'Agenzia delle Entrate descrive la possibilità per gli uffici locali di
correggere senza sanzioni i dati errati, anche prima della liquidazione delle
dichiarazioni, su semplice istanza del contribuente.
L'Agenzia delle
Entrate ha segnalato il varo di una nuova procedura per correggere direttamente
in sede locale gli errori di compilazione dei modelli di versamento F24. Questo
tipo di versamento "unificato" introdotto nel 97/98 e che ha dato ai
contribuenti la possibilità di compensazione debiti/crediti che molti Paesi in
Europa ancora oggi non hanno, può prestarsi tuttavia ad errori da parte dei
contribuenti per diverse ragioni, quali:
- il numero elevato
di codici tributo;
- la ripartizione in
sezioni distinte a secondo dell'ente percettore del tributo;
- la necessità di
segnalare in modo preciso le compensazioni effettuate;
- la necessità di
evidenziare la rateizzazione degli importi dovuti.
Sono proprio questi
errori, compiuti non solo dai contribuenti, in sede di compilazione, ma anche da
parte delle aziende delegate in sede di trasmissione dei dati contenuti nei
modelli di versamento, che ostacolano l'imputazione corretta delle somme agli
enti percettori e quindi sono all'origine delle numerose contestazioni per
mancato pagamento (quando il pagamento è stato invece effettuato) da parte
degli uffici dell'Agenzia.
Nel caso di errori
commessi dai contribuenti, è stata sinora prevista la possibilità di correzione
di alcune fattispecie, tramite apposita istanza di correzione da presentare all'ufficio
Struttura di Gestione, ora presso la Direzione Centrale Amministrativa
dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre è stata
prevista la possibilità per gli uffici locali, per le comunicazioni di
irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, di
correggere le dichiarazioni liquidate centralmente tramite un'apposita
procedura. Tale procedura consente tra l'altro, di modificare il periodo di
riferimento e alcuni codici tributo contenuti nella delega di pagamento in modo
da abbinare i versamenti alla dichiarazione e di regolarizzare la posizione del
contribuente.
Il positivo esito
della attività di assistenza svolta ha indotto l'Agenzia delle Entrate a
demandare agli uffici locali la possibilità di sanare anche prima della
liquidazione delle dichiarazioni cui i versamenti si riferiscono, alcuni errori
commessi dai contribuenti.
A questi fini gli
uffici sono stati dotati di una nuova procedura informatica automatizzata che
consente la rettifica dei dati presenti nelle sole sezioni del modello di
pagamento: Erario e Regioni - Enti Locali.
Grazie a questa
procedura gli uffici potranno quindi:
- correggere il
periodo di riferimento;
- correggere i codici
tributo;
- ripartire fra più
tributi l'importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo.
Conseguentemente i
contribuenti possono presentare le istanze di rettifica dei modelli F24
erroneamente compilati ad uno qualsiasi degli uffici locali; un facsimile
dell'istanza, allegato alla circolare, è disponibile in coda a questo articolo.
Le correzioni che gli
uffici possono apportare a seguito delle istanze dei contribuenti si
riferiscono ad errori che non incidono sul pagamento del debito tributario
complessivo. Questi errori si configurano come violazioni puramente formali e
pertanto, in base all'art. 10 dello Statuto del contribuente, non sono
assoggettabili a sanzioni.
In conclusione:
- l'istanza di
correzione non va più presentata alla Struttura di Gestione, ma agli Uffici
locali;
- in nessun caso, qualora si tratti di errori puramente formali, si farà luogo all'irrogazione di sanzioni.