INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2001/2002 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE

 

Entro il 18 febbraio 2002 devono essere effettuate le operazioni connesse all'autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL relativi all'anno 2001 (regolazione del premio) ed all'anno 2002 (anticipo rata premio).

Si riepilogano qui di seguito tali adempimenti:

 

DICHIARAZIONE RETRIBUZIONI ANNO 2001

1) Presentazione della dichiarazione anno 2001

La dichiarazione in parola deve essere presentata all'INAIL entro il 18 febbraio 2002. L'assolvimento dell'obbligo, oltre che mediante la presentazione della dichiarazione presso la competente sede INAIL oppure a mezzo invio raccomandata A.R., potrà essere eseguito presso la sede del Collegio. Infatti, nel giorno sottoindicato e nelle fasce orarie precisate sarà possibile consegnare la predetta dichiarazione ad un funzionario dell'INAIL presente presso la sede del Collegio e che rilascerà debita ricevuta per tale adempimento.

Il servizio in parola sarà svolto nella giornata di lunedì 18 febbraio 2002 dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17.

Per le imprese che presentano la dichiarazione in parola mediante supporto informatico la consegna deve essere invece effettuata soltanto presso la sede INAIL.

2) Modalità di redazione della dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2001 dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito nuovo modello di denuncia (1021) inviato alle imprese dall'INAIL.

Il nuovo modulo di denuncia consente di comunicare i dati sia in Euro sia in Lire e differisce dalle precedenti versioni in quanto ha una struttura a sviluppo verticale articolata su due colonne e su sei sezioni orizzontali.

Risultano prestampati: l'anno di riferimento, la sede INAIL che gestisce il rapporto con il Datore di Lavoro, i dati identificativi di quest'ultimo, il codice ditta e il codice fiscale, i numeri delle P.A.T. interessate e per ciascuna di queste, le voci di tariffa e il loro periodo di vigenza, la gestione di inquadramento e la presenza o meno del rischio silicosi/asbestosi. Sono state inoltre inserite due apposite caselle che vanno barrate, alternativamente, in caso di comunicazione dei dati in Euro o in Lire.

Altra novità di rilievo, è costituita dall’introduzione di nuove sezioni relative all’indicazione delle quote di retribuzioni parzialmente e totalmente esenti da contribuzione. Più precisamente per la compilazione di detti nuovi campi le istruzioni dell’INAIL prevedono:

-        Sezione “Dettaglio quote di retrib. parzialmente esenti (campo b)”

In tale campo devono essere indicate le quote di retribuzione parzialmente esenti da contribuzione riportando nel riquadro a fianco il codice relativo al tipo di esenzione. I codici in parola sono specificati sul retro del modello di denuncia. Nella sezione in oggetto dovranno essere indicate, tra le altre tipologie previste, le quote di retribuzione (25%) relative ai contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese industriali ubicate nel centro nord.

-        Sezione”Dettaglio retribuzioni esenti al 100%”

In tale campo devono essere invece indicate le quote di retribuzione totalmente esenti da contribuzione riportando nel riquadro a fianco il codice relativo al tipo di esenzione. I codici in parola sono specificati sul retro del modello di denuncia. Nella sezione in oggetto dovrà essere indicata, tra le altre tipologie previste, la retribuzione (100%) relativa ai contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese artigiane ovunque operanti.

3) Retribuzione per i dipendenti con qualifica di dirigente

Come è noto per effetto della normativa introdotta dal D.L.vo 38/2000 per i lavoratori in parola l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale massimale per l'anno 2001 è fissato nell'importo annuo di Euro 20.836,45 (£.40.345.000) sino al 30 giugno 2001 e nell’importo annuo di Euro 21.378,22 (£.41.394.000) dal 1° luglio 2001.

4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che prestano attività manuale o di sovraintendenza

La retribuzione convenzionale giornaliera da inserire nelle retribuzioni dell'anno 2001 per i soci di ogni tipo di società che prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata per l'anno 2001 nell'importo di euro 38,73 (£.75.000).

5) Retribuzione per i dipendenti occupati a tempo parziale

La determinazione dell'imponibile contributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:

a) Calcolo della retribuzione tabellare

Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai. (18,50% + 4,95%).

b) Raffronto tra la retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario

Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato per i rapporti par-time per l'anno 2001 in euro 5,45 (£.10.550), al fine di individuare quello di maggior importo.

c) Retribuzione da denunciare

Determinato l'importo orario cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore comunque retribuite al dipendente con contratto part-time ottenendo in tale modo la retribuzione da denunciare.

6) Riduzione contributiva art. 29 legge 341/95

Come è noto il beneficio contributivo in parola, ha spiegato i propri effetti sino al 31 dicembre 2000.

Alla data di redazione della presente nota non risulta ancora varato il provvedimento legislativo di proroga per l’anno 2001. Pertanto ai fini delle operazioni di autoliquidazione  non si dovrà tenere conto della riduzione contributiva (11,50% del premio dovuto) nè sulla regolazione per l’anno 2001 nè relativamente alla rata anticipo premio 2002. Si fa riserva di comunicare tempestivamente l’eventuale adozione del provvedimento di proroga.

7) Elemento Economico Territoriale

Anche ai fini INAIL opera il particolare regime della decontribuzione dell'importo dell'Elemento Economico Territoriale stabilito con il contratto collettivo provinciale 15 aprile 1998.

Si sottolinea, peraltro, che all'INAIL non è dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto l'importo dell'Elemento economico territoriale erogato per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 e assoggettato alla contribuzione INPS del 10% non deve essere sommato alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del premio INAIL.

Si precisa infine che detto importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello di denuncia.

8) Collaborazioni coordinate e continuative

Come è noto l'obbligo assicurativo ricorre per i soggetti percettori dei redditi derivanti: dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto attiene all’ambito di operatività della tutela, con nota 21 dicembre 2001, l’INAIL ha precisato che esulano dalla parasubordinazione – e conseguentemente e per implicito non sussiste l’obbligo della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro per i percettori – i compensi derivanti dall’attività di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti quando queste prestazioni rientrano nell’oggetto tipico dell’ordinamento professionale cui appartiene il collaboratore: è il caso dei soggetti che per professione abituale svolgono attività di ragioniere o dottore commercialista. In assenza di un’esplicita previsione della funzione nell’ordinamento professionale di appartenenza del collaboratore, l’INAIL ha precisato, con successiva nota del 11 gennaio 2002, che non sussiste l’obbligo di tutela del collaboratore nei casi in cui vi sia una connessione oggettiva, in termini di conoscenze tecnico-giuridiche necessarie, tra l’attività di collaborazione e l’attività professionale esercitata abitualmente dal collaboratore. Pertanto, per gli effetti operativi, le imprese committenti dovranno:

-        se l’attività del collaboratore (lavoratore autonomo) è stata inclusa in una posizione assicurativa già accesa per altri lavoratori, in occasione delle prossime operazioni di autoliquidazione, l’azienda si asterrà semplicemente dall’inserire i compensi erogati al collaboratore nella denuncia delle retribuzioni riferite a tale P.A.T.;

-        viceversa, se era stato attivato un apposito rapporto assicurativo per il collaboratore, l’azienda dovrà comunicare all’INAIL la relativa cessazione.

Se l’impresa instaura nuovi rapporti di collaborazione che presentano caratteristiche di connessione con l’attività di lavoro autonomo esercitata dal collaboratore, i compensi erogati per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore sono da ricondursi ai redditi di lavoro autonomo e, pertanto, non sussistendo l’obbligo di tutela assicurativa, l’impresa committente non è tenuta, per questi soggetti, agli adempimenti che il T.U. n.1124/1965 sugli infortuni, pone in capo ai datori di lavoro e, segnatamente, non deve provvedere alla denuncia nominativa né alla registrazione sui libri matricola e paga.

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, fermo restando l’ambito della tutela più sopra delineata, l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a motore.

Il datore di lavoro è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori.

Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal D.Lgs. 38/2000 così determinati:

 

Periodo

Minimale annuo

Massimale annuo

dal 1.1.2001 al 30.6.2001

Euro 11.219,51 (£.21.724.000)

Euro 20.836,45 (£.40.345.000)

dal 1.7.2001 al 31.12.2001

Euro 11.511,31 (£.22.289.000)

Euro 21.378,22 (£.41.394.000)

Il tasso applicabile è quello dell'azienda qualora l'attività sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario il tasso è riferito all'attività effettivamente svolta dal collaboratore.

A norma dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, la base imponibile per il calcolo dei premi è costituita dai compensi effettivamente percepiti (determinati secondo le norme fiscali) nel rispetto dei limiti annui minimo e massimo surriportati. Detta retribuzione convenzionale annua è frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi o frazione di mese di durata del contratto di collaborazione (non è quindi prevista la frazionabilità a giorni).

Si rinvia al notiziario n° 6/2000 per quanto attiene le indicazioni fornite dall'INAIL con la circolare n° 32/2000 in ordine alle operazioni di determinazione della base imponibile e del relativo premio.

AUTOLIQUIDAZIONE PREMI 2001 - 2002

Entro la surrichiamata data del 18 febbraio 2002 le imprese dovranno provvedere alla operazione di autoconguaglio premi relativamente al saldo per l'anno 2001 ed all'anticipo per l'anno 2002. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.

Si ricorda infine che le retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo 2002 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2001 salvo importi inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 18 febbraio 2002 alla competente sede INAIL.

1) Pagamento rateale sia del premio di saldo 2001 che di acconto 2002

Come è noto, il datore di lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari importo, dovranno essere versate alle scadenze: 18 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2002.

Le somme relative alle scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso equivalente a quello medio dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente che dovrà essere indicato con uno specifico decreto ministeriale. In attesa della determinazione di tale tasso, l'INAIL ha previsto in via provvisoria che gli interessi siano determinati facendo riferimento al tasso legale in vigore dal 1°gennaio 2002 (3,00%).

Il conguaglio, in base al saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato secondo le istruzioni che l'Istituto diramerà e con il pagamento della IV rata.

Per avvalersi della facoltà in parola l'impresa deve barrare la casella SI posta nel modello 1021.

2) Euro criteri di arrotondamento

Le imprese che optano per la redazione della denuncia delle retribuzioni in euro devono indicare i dati salariali arrotondati all’unità di Euro per difetto se il primo decimale è inferiore a 5, per eccesso se il primo decimale è pari o superiore a 5. I conteggi necessari per determinare l’importo finale dell’autoliquidazione devono essere sviluppati utilizzando 5 decimali. L’importo finale deve essere arrotondato al centesimo di Euro per difetto se la seconda cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se la seconda cifra decimale è pari o superiore a 5. L’INAIL, peraltro, precisa che l’importo finale della autoliquidazione potrà essere arrotondato, a scelta dell’azienda, secondo il criterio del centesimo o dell’unità di Euro.

Le imprese che invece redigono la denuncia delle retribuzioni in lire esporranno le cifre per intero senza alcun troncamento e procederanno quindi ai relativi conteggi necessari per la determinazione dell’importo dovuto per l’autoliquidazione utilizzando sempre i valori espressi in lire. La conversione in euro dell’importo finale risultante dai predetti conteggi andrà effettuata, a scelta dell’impresa, con arrotondamento al centesimo o all’unità di euro.

3) Modalità di compilazione del mod. F24

Il versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione INAIL

-        nel campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore di lavoro;

-        nei campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo controcodice.

Tali dati possono essere rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni

-        nel campo numero di riferimento: il numero 902002;

-        nel campo causale: la lettera P;

-        nel campo importi a debito versati dovrà essere indicato l'importo del premio dovuto al netto della eventuale compensazione tra regolazione passiva 2001 e rata anticipo 2002.

4) Importi a credito compensati

In caso di saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro, lo stesso credito può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture INAIL e, se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre Amministrazioni.