INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE
PREMI ANNO 2001/2002 - ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Entro il 18 febbraio 2002
devono essere effettuate le operazioni connesse all'autoliquidazione dei premi
assicurativi INAIL relativi all'anno 2001 (regolazione del premio) ed all'anno
2002 (anticipo rata premio).
Si riepilogano qui di
seguito tali adempimenti:
1) Presentazione della
dichiarazione anno 2001
La dichiarazione in parola
deve essere presentata all'INAIL entro il 18 febbraio 2002. L'assolvimento
dell'obbligo, oltre che mediante la presentazione della dichiarazione presso la
competente sede INAIL oppure a mezzo invio raccomandata A.R., potrà essere
eseguito presso la sede del Collegio. Infatti, nel giorno sottoindicato e nelle
fasce orarie precisate sarà possibile consegnare la predetta dichiarazione ad
un funzionario dell'INAIL presente presso la sede del Collegio e che rilascerà
debita ricevuta per tale adempimento.
Il servizio in parola sarà
svolto nella giornata di lunedì 18 febbraio 2002 dalle ore 9 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 17.
Per le imprese che presentano la dichiarazione in
parola mediante supporto informatico la consegna deve essere invece effettuata
soltanto presso la sede INAIL.
2) Modalità di redazione
della dichiarazione
La dichiarazione delle
retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nell'anno 2001 dovrà essere
effettuata utilizzando l'apposito nuovo modello di denuncia (1021) inviato alle
imprese dall'INAIL.
Il nuovo modulo di denuncia
consente di comunicare i dati sia in Euro sia in Lire e differisce dalle
precedenti versioni in quanto ha una struttura a sviluppo verticale articolata
su due colonne e su sei sezioni orizzontali.
Risultano prestampati:
l'anno di riferimento, la sede INAIL che gestisce il rapporto con il Datore di
Lavoro, i dati identificativi di quest'ultimo, il codice ditta e il codice
fiscale, i numeri delle P.A.T. interessate e per ciascuna di queste, le voci di
tariffa e il loro periodo di vigenza, la gestione di inquadramento e la
presenza o meno del rischio silicosi/asbestosi. Sono state inoltre inserite due
apposite caselle che vanno barrate, alternativamente, in caso di comunicazione
dei dati in Euro o in Lire.
Altra novità di rilievo, è
costituita dall’introduzione di nuove sezioni relative all’indicazione delle
quote di retribuzioni parzialmente e totalmente esenti da contribuzione. Più
precisamente per la compilazione di detti nuovi campi le istruzioni dell’INAIL
prevedono:
-
Sezione “Dettaglio quote di retrib. parzialmente esenti (campo b)”
In tale campo devono essere
indicate le quote di retribuzione parzialmente esenti da contribuzione
riportando nel riquadro a fianco il codice relativo al tipo di esenzione. I
codici in parola sono specificati sul retro del modello di denuncia. Nella
sezione in oggetto dovranno essere indicate, tra le altre tipologie previste,
le quote di retribuzione (25%) relative ai contratti di formazione e lavoro
stipulati da imprese industriali ubicate nel centro nord.
-
Sezione”Dettaglio retribuzioni esenti al 100%”
In tale campo devono essere
invece indicate le quote di retribuzione totalmente esenti da contribuzione
riportando nel riquadro a fianco il codice relativo al tipo di esenzione. I
codici in parola sono specificati sul retro del modello di denuncia. Nella
sezione in oggetto dovrà essere indicata, tra le altre tipologie previste, la
retribuzione (100%) relativa ai contratti di formazione e lavoro stipulati da
imprese artigiane ovunque operanti.
3) Retribuzione per i
dipendenti con qualifica di dirigente
Come è noto per effetto
della normativa introdotta dal D.L.vo 38/2000 per i lavoratori in parola
l'imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio
dovuto è pari al massimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale
massimale per l'anno 2001 è fissato nell'importo annuo di Euro 20.836,45
(£.40.345.000) sino al 30 giugno 2001 e nell’importo annuo di Euro 21.378,22
(£.41.394.000) dal 1° luglio 2001.
4) Retribuzione convenzionale per i soci di imprese industriali che
prestano attività manuale o di sovraintendenza
La retribuzione convenzionale giornaliera da inserire
nelle retribuzioni dell'anno 2001 per i soci di ogni tipo di società che
prestino opera manuale o di sovraintendenza, per gli associati in
partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. del codice civile che prestino
opera manuale o di sovraintendenza e per il coniuge, i figli, anche naturali o
adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del
datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze
opera manuale o di sovraintendenza al lavoro manuale dei dipendenti, è fissata
per l'anno 2001 nell'importo di euro 38,73 (£.75.000).
5) Retribuzione per i
dipendenti occupati a tempo parziale
La determinazione dell'imponibile contributivo cui
fare riferimento ai fini del calcolo del premio dovuto in caso di rapporto a
tempo parziale, comporta, come è noto, il ragguaglio della retribuzione
imponibile alle ore di lavoro effettivamente prestate. Pertanto l'applicazione
della norma in parola dovrà essere eseguita come segue:
a) Calcolo della
retribuzione tabellare
Tale importo si ottiene dividendo la retribuzione minima annua (con esclusione quindi di altri istituti contrattuali quali ad esempio contingenza, scatti di anzianità, indennità territoriale ecc.), prevista dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori della stessa categoria lavoranti a orario pieno, per la durata annua espressa in ore della stessa prestazione. Si precisa che la retribuzione annua deve essere calcolata con riferimento anche alla 13ª e 14ª ed eventuale 15ª mensilità per gli impiegati ed alla maggiorazione del 23,45% per gli operai. (18,50% + 4,95%).
b) Raffronto tra la
retribuzione tabellare oraria ed il minimale orario
Calcolata la retribuzione tabellare oraria come più sopra specificato bisogna procedere al raffronto fra tale retribuzione ed il minimale orario fissato per i rapporti par-time per l'anno 2001 in euro 5,45 (£.10.550), al fine di individuare quello di maggior importo.
c) Retribuzione da
denunciare
Determinato l'importo orario
cui si dovrà fare riferimento lo stesso dovrà essere moltiplicato per le ore
comunque retribuite al dipendente con contratto part-time ottenendo in tale
modo la retribuzione da denunciare.
6) Riduzione contributiva
art. 29 legge 341/95
Come è noto il beneficio
contributivo in parola, ha spiegato i propri effetti sino al 31 dicembre 2000.
Alla data di redazione della
presente nota non risulta ancora varato il provvedimento legislativo di proroga
per l’anno 2001. Pertanto ai fini delle operazioni di autoliquidazione non si dovrà tenere conto della riduzione
contributiva (11,50% del premio dovuto) nè sulla regolazione per l’anno 2001 nè
relativamente alla rata anticipo premio 2002. Si fa riserva di comunicare
tempestivamente l’eventuale adozione del provvedimento di proroga.
7) Elemento Economico
Territoriale
Anche ai fini INAIL opera il
particolare regime della decontribuzione dell'importo dell'Elemento Economico
Territoriale stabilito con il contratto collettivo provinciale 15 aprile 1998.
Si sottolinea, peraltro, che
all'INAIL non è dovuto alcun contributo di solidarietà. Pertanto l'importo
dell'Elemento economico territoriale erogato per il periodo 1° gennaio 2001 -
31 dicembre 2001 e assoggettato alla contribuzione INPS del 10% non deve essere
sommato alle retribuzioni da denunciare ai fini del calcolo del premio INAIL.
Si precisa infine che detto
importo non deve essere indicato in alcuna parte del modello di denuncia.
8) Collaborazioni
coordinate e continuative
Come è noto l'obbligo
assicurativo ricorre per i soggetti percettori dei redditi derivanti: dagli
uffici di amministratore, sindaco o revisore di società e altri enti con o
senza personalità giuridica, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da
altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto attiene
all’ambito di operatività della tutela, con nota 21 dicembre 2001, l’INAIL ha
precisato che esulano dalla parasubordinazione – e conseguentemente e per
implicito non sussiste l’obbligo della tutela assicurativa contro gli infortuni
sul lavoro per i percettori – i compensi derivanti dall’attività di
amministratore, sindaco o revisore di società ed enti quando queste prestazioni
rientrano nell’oggetto tipico dell’ordinamento professionale cui appartiene il
collaboratore: è il caso dei soggetti che per professione abituale svolgono
attività di ragioniere o dottore commercialista. In assenza di un’esplicita
previsione della funzione nell’ordinamento professionale di appartenenza del
collaboratore, l’INAIL ha precisato, con successiva nota del 11 gennaio 2002,
che non sussiste l’obbligo di tutela del collaboratore nei casi in cui vi sia
una connessione oggettiva, in termini di conoscenze tecnico-giuridiche
necessarie, tra l’attività di collaborazione e l’attività professionale
esercitata abitualmente dal collaboratore. Pertanto, per gli effetti operativi,
le imprese committenti dovranno:
-
se
l’attività del collaboratore (lavoratore autonomo) è stata inclusa in una
posizione assicurativa già accesa per altri lavoratori, in occasione delle
prossime operazioni di autoliquidazione, l’azienda si asterrà semplicemente
dall’inserire i compensi erogati al collaboratore nella denuncia delle
retribuzioni riferite a tale P.A.T.;
-
viceversa,
se era stato attivato un apposito rapporto assicurativo per il collaboratore,
l’azienda dovrà comunicare all’INAIL la relativa cessazione.
Se l’impresa instaura nuovi
rapporti di collaborazione che presentano caratteristiche di connessione con
l’attività di lavoro autonomo esercitata dal collaboratore, i compensi erogati
per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore sono da ricondursi ai
redditi di lavoro autonomo e, pertanto, non sussistendo l’obbligo di tutela
assicurativa, l’impresa committente non è tenuta, per questi soggetti, agli
adempimenti che il T.U. n.1124/1965 sugli infortuni, pone in capo ai datori di
lavoro e, segnatamente, non deve provvedere alla denuncia nominativa né alla
registrazione sui libri matricola e paga.
Per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, fermo restando l’ambito della tutela
più sopra delineata, l'obbligo assicurativo (in capo al committente), in
applicazione del T.U. sugli infortuni, scatta solo se i soggetti interessati
svolgono attività protette ovvero utilizzano in via non occasionale veicoli a
motore.
Il datore di lavoro è tenuto
a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per gli altri lavoratori.
Il premio assicurativo (così ripartito: 2/3 a carico
committente e 1/3 a carico collaboratore) è calcolato sui compensi
effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale stabiliti dal
D.Lgs. 38/2000 così determinati:
Periodo |
Minimale annuo |
Massimale annuo |
dal 1.1.2001 al 30.6.2001 |
Euro 11.219,51 (£.21.724.000) |
Euro 20.836,45 (£.40.345.000) |
dal 1.7.2001 al 31.12.2001 |
Euro 11.511,31 (£.22.289.000) |
Euro 21.378,22 (£.41.394.000) |
Il tasso applicabile è
quello dell'azienda qualora l'attività sia inserita nel ciclo produttivo, in
caso contrario il tasso è riferito all'attività effettivamente svolta dal
collaboratore.
A norma dell'art. 5 del
D.Lgs. 38/2000, la base imponibile per il calcolo dei premi è costituita dai
compensi effettivamente percepiti (determinati secondo le norme fiscali) nel
rispetto dei limiti annui minimo e massimo surriportati. Detta retribuzione
convenzionale annua è frazionabile in tanti dodicesimi quanti sono i mesi o
frazione di mese di durata del contratto di collaborazione (non è quindi
prevista la frazionabilità a giorni).
Si rinvia al notiziario n°
6/2000 per quanto attiene le indicazioni fornite dall'INAIL con la circolare n°
32/2000 in ordine alle operazioni di determinazione della base imponibile e del
relativo premio.
Entro la surrichiamata data
del 18 febbraio 2002 le imprese dovranno provvedere alla operazione di
autoconguaglio premi relativamente al saldo per l'anno 2001 ed all'anticipo per
l'anno 2002. Le modalità di effettuazione di tali operazioni sono sostanzialmente
immutate rispetto a quelle seguite negli scorsi anni.
Si ricorda infine che le
retribuzioni presunte cui fare riferimento per la determinazione dell'anticipo
2002 sono quelle effettivamente denunciate per l'anno 2001 salvo importi
inferiori che dovranno essere comunicati entro il termine del 18 febbraio 2002
alla competente sede INAIL.
1) Pagamento rateale sia
del premio di saldo 2001 che di acconto 2002
Come è noto, il datore di
lavoro potrà fruire della rateazione in quattro rate oltre che per il premio
anticipato anche per quanto dovuto a titolo di regolazione. Le rate, di pari
importo, dovranno essere versate alle scadenze: 18 febbraio, 16 maggio, 16
agosto e 16 novembre 2002.
Le somme relative alle
scadenze successive alla prima rata dovranno essere maggiorate di un tasso
equivalente a quello medio dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente
che dovrà essere indicato con uno specifico decreto ministeriale. In attesa
della determinazione di tale tasso, l'INAIL ha previsto in via provvisoria che
gli interessi siano determinati facendo riferimento al tasso legale in vigore
dal 1°gennaio 2002 (3,00%).
Il conguaglio, in base al
saggio di interesse che sarà fissato, dovrà essere effettuato secondo le
istruzioni che l'Istituto diramerà e con il pagamento della IV rata.
Per avvalersi della facoltà
in parola l'impresa deve barrare la casella SI posta nel modello 1021.
2) Euro criteri di
arrotondamento
Le imprese che optano per la
redazione della denuncia delle retribuzioni in euro devono indicare i dati
salariali arrotondati all’unità di Euro per difetto se il primo decimale
è inferiore a 5, per eccesso se il primo decimale è pari o superiore a 5. I
conteggi necessari per determinare l’importo finale dell’autoliquidazione
devono essere sviluppati utilizzando 5 decimali. L’importo finale deve essere
arrotondato al centesimo di Euro per difetto se la seconda cifra decimale è
inferiore a 5, per eccesso se la seconda cifra decimale è pari o superiore a 5.
L’INAIL, peraltro, precisa che l’importo finale della autoliquidazione potrà
essere arrotondato, a scelta dell’azienda, secondo il criterio del centesimo o
dell’unità di Euro.
Le imprese che invece
redigono la denuncia delle retribuzioni in lire esporranno le cifre per intero
senza alcun troncamento e procederanno quindi ai relativi conteggi necessari
per la determinazione dell’importo dovuto per l’autoliquidazione utilizzando
sempre i valori espressi in lire. La conversione in euro dell’importo finale
risultante dai predetti conteggi andrà effettuata, a scelta dell’impresa, con
arrotondamento al centesimo o all’unità di euro.
3) Modalità di
compilazione del mod. F24
Il versamento del premio
dovuto dovrà essere effettuato tramite il mod. F24 indicando nella sezione
INAIL
-
nel
campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore
di lavoro;
-
nei
campi posizione assicurativa e controcodice: il codice ditta ed il relativo
controcodice.
Tali dati possono essere
rilevati dal modulo della dichiarazione delle retribuzioni
-
nel
campo numero di riferimento: il numero 902002;
-
nel
campo causale: la lettera P;
-
nel
campo importi a debito versati dovrà essere indicato l'importo del premio
dovuto al netto della eventuale compensazione tra regolazione passiva 2001 e
rata anticipo 2002.
4) Importi a credito
compensati
In caso di saldo finale da
autoliquidazione a credito per il datore di lavoro, lo stesso credito può
essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali
scoperture INAIL e, se permane un residuo credito, questo potrà essere
utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre Amministrazioni.