INPS - 1 GENNAIO 2002:
1) Minimali contribuzione
2) Contribuzione apprendisti
3) Limite retribuzione per l'applicazione
aliquota 1% ai fini pensionistici
I limiti giornalieri di
retribuzione imponibile sono così determinati:
dirigenti euro 103,21
Impiegati euro 37,31
Operai euro 37,31
Il minimale di contribuzione
per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 5,60
L'INPS ha comunicato che gli
importi della contribuzione fissa settimanale dovuta per gli apprendisti dal 1°
gennaio 2002 risultano essere:
apprendisti soggetti
all'INAIL euro 2,75 settimanali
apprendisti non soggetti
all'INAIL euro 2,65 settimanali
Per le imprese artigiane il
contributo resta fissato nell'importo di euro 0,02 settimanali.
La quota a carico
dell'apprendista è confermata anche per l'anno 2002 nella misura del 5,54%.
Come è noto l'art. 3 della legge
438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei
lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile. L'INPS ha comunicato che tale limite è
fissato per l'anno 2002 in euro 36.093,00. Pertanto per l'anno stesso
l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata
sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla
retribuzione eccedente l'importo mensile di euro 3.008,00 (rapportato a 12
mensilità).
L'INPS ha comunicato i nuovi
importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio 2002.
I trattamenti di CIG dalla predetta
data del 1° gennaio 2002 non possono superare i limiti mensili di seguito
indicati.
RETRIBUZIONI FINO A EURO
1679,07 (comprensive delle mensilità aggiuntive) |
|
Importo
mensile lordo |
Importo
mensile al netto della contribuzione 5,54% |
Euro 776,12 |
Euro 733,12 |
Importo mensile lordo
maggiorato del 20% per eventi meteorologici |
Importo mensile al netto della contribuzione 5,54% |
Euro 931,34 |
Euro 879,74 |
RETRIBUZIONI SUPERIORI A
EURO 1679,07 (comprensive delle mensilità aggiuntive) |
|
Importo mensile lordo |
Importo mensile al netto
della contribuzione 5,54% |
Euro 932,82 |
Euro 881,14 |
Importo mensile lordo
maggiorato del 20% per eventi meteorologici |
Importo mensile al netto
della contribuzione 5,54% |
Euro 1.119,38 |
Euro 1.057,37 |
5) Rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa – aliquote contributive per l’anno
2002
L’articolo 51 della legge n°488/1999 dispone, con decorrenza 1°gennaio 2002, l’elevazione di un punto percentuale della aliquota complessiva dei contributi dovuti alla Gestione separata dell’INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa istaurati con soggetti non iscritti a forme di previdenza obbligatoria. Pertanto l’aliquota contributiva in parola è fissata, con la precitata decorrenza, nel 14%. Resta invece ferma nella percentuale del 10% l’aliquota contributiva dovuta alla Gestione Separata dell’INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa istaurati con soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati. La contribuzione di cui trattasi, come è noto, è posta a carico per un terzo al collaboratore e per due terzi al committente. Si riepiloga la contribuzione dovuta dal 1°gennaio 2002 alla predetta Gestione dell’INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Contributi
IVS |
13,5% |
Contributi
prestazioni assistenziali |
0,5% |
Totale |
14% |
Contributi
IVS |
10% |
Contributi
prestazioni assistenziali |
0% |
Totale |
10% |