INPS - 1 GENNAIO 2002:

1)    Minimali contribuzione

2)    Contribuzione apprendisti

3)    Limite retribuzione per l'applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici

4)    Cassa integrazione guadagni: importo massimale

5)    Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – aliquote contributive per l’anno 2002

 

 

 

1) Minimali di contribuzione dall'1-1-2002

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile sono così determinati:

dirigenti                     euro    103,21

Impiegati                    euro     37,31

Operai                      euro      37,31

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 5,60

 

2) Contribuzione apprendisti

L'INPS ha comunicato che gli importi della contribuzione fissa settimanale dovuta per gli apprendisti dal 1° gennaio 2002 risultano essere:

apprendisti soggetti all'INAIL                     euro          2,75 settimanali

apprendisti non soggetti all'INAIL                 euro          2,65 settimanali

Per le imprese artigiane il contributo resta fissato nell'importo di euro 0,02 settimanali.

La quota a carico dell'apprendista è confermata anche per l'anno 2002 nella misura del 5,54%.

 

3) Limite retribuzione per l'applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici

Come è noto l'art. 3 della legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'INPS ha comunicato che tale limite è fissato per l'anno 2002 in euro 36.093,00. Pertanto per l'anno stesso l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l'importo mensile di euro 3.008,00 (rapportato a 12 mensilità).

 

4) Cassa integrazione guadagni - importo massimale

L'INPS ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile a valere dal 1° gennaio 2002.

I trattamenti di CIG dalla predetta data del 1° gennaio 2002 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati.

 

 

RETRIBUZIONI FINO A EURO 1679,07 (comprensive delle mensilità aggiuntive)

Importo mensile lordo     

Importo mensile al netto della contribuzione 5,54%

Euro 776,12

Euro 733,12

Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici

Importo mensile al netto della contribuzione 5,54%

Euro 931,34

Euro 879,74

 

 

RETRIBUZIONI SUPERIORI A EURO 1679,07 (comprensive delle mensilità aggiuntive)

Importo mensile lordo     

Importo mensile al netto della contribuzione 5,54%

Euro 932,82

Euro 881,14

Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici

Importo mensile al netto della contribuzione 5,54%

Euro 1.119,38

Euro 1.057,37

 

 

5)    Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – aliquote contributive per l’anno 2002

L’articolo 51 della legge n°488/1999 dispone, con decorrenza 1°gennaio 2002, l’elevazione di un punto percentuale della aliquota complessiva dei contributi dovuti alla Gestione separata dell’INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa istaurati con soggetti non iscritti a forme di previdenza obbligatoria. Pertanto l’aliquota contributiva in parola è fissata, con la precitata decorrenza, nel 14%. Resta invece ferma nella percentuale del 10% l’aliquota contributiva dovuta alla Gestione Separata dell’INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa istaurati con soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o pensionati. La contribuzione di cui trattasi, come è noto, è posta a carico per un terzo al collaboratore e per due terzi al committente. Si riepiloga la contribuzione dovuta dal 1°gennaio 2002 alla predetta Gestione dell’INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Collaboratori non iscritti ad altro fondo obbligatorio di previdenza

 

Contributi IVS

13,5%

Contributi prestazioni assistenziali

0,5%

Totale

14%

 

Collaboratori contemporaneamente iscritti ad altro fondo obbligatorio o pensionati

 

Contributi IVS

10%

Contributi prestazioni assistenziali

0%

 Totale

10%