CASELLARIO INFORMATICO DELLE IMPRESE QUALIFICATE – OBBLIGHI DELLE IMPRESE

 

L’art. 27 del D.P.R. 34/2000 prevedeva l’obbligo della costituzione di un casellario delle imprese qualificate S.O.A., nell’intento di creare un’unica banca dati per le imprese qualificate a disposizione delle stazioni appaltanti, nell’ottica di una maggior semplificazione delle procedure di gara.

I dati che costituiscono il casellario sono quelli previsti dagli articoli 17 e 18 del citato decreto e serviranno alle pubbliche amministrazioni per verificare ogni tipo di informazione utile per l’ammissione alle gare d’appalto, fermo restando l’obbligo per le imprese di produrre l’attestato S.O.A. in sede di partecipazione.

I dati inseriti nel casellario saranno:

- accessibili a tutti i dati che attengono alla identificazione delle imprese qualificate, già inseriti negli elenchi su base regionale resi pubblici tramite l’Osservatorio dei lavori pubblici: ragione/denominazione sociale, sede e rappresentanza legale, direzione tecnica, categorie e classifiche, data di cessazione della efficacia dell’attestato SOA, etc.;

-  accessibili alle sole stazioni appaltanti particolari notizie ed informazioni riguardanti le imprese qualificate, quali ad esempio: pendenza di procedure concorsuali, episodi di grave negligenza, sentenze di condanna passate in giudicato, provvedimenti di esclusione, falsità nelle dichiarazioni rese, etc.. In sostanza gli elementi attinenti alle cause di esclusione di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99.

Le altre notizie, informazioni e dati che concernono caratteristiche e qualità delle imprese qualificate - irrilevanti per le stazioni appaltanti ai fini della ammissione alle gare, in quanto assorbite nella qualificazione conseguita - sono riservate, tutelate ed a disposizione dell’Autorità, ai fini della sua attività di vigilanza e controllo, nonché per la verifica a campione degli attestati di qualificazione rilasciati dalle SOA.

L’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione n. 1/2002, ha stabilito gli adempimenti che debbono essere effettuati dalle imprese in possesso dell’attestato di qualificazione, dalle stazioni appaltanti e dalla stessa Autorità.

Per quanto riguarda , in particolare, le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione, viene stabilito che

-  le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione, per le quali si verifichino variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 17, comma 1, del D.P.R. 34/2000 (più oltre riprodotto) da esse posseduti alla data del rilascio degli attestati, debbono inviare all’Osservatorio dei lavori pubblici la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla data del verificarsi delle variazioni stesse (come già previsto dall’art. 27, co. 3 del D.P.R. n. 34/2000);

-  le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione alla data di pubblicazione della determinazione di cui trattasi sulla Gazzetta Ufficiale (28 gennaio 2002), nel caso si siano verificate variazioni dei suddetti requisiti di ordine generale da esse posseduti alla data del rilascio degli attestati, debbono inviare all’Osservatorio dei lavori pubblici la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della determinazione in parola sulla Gazzetta Ufficiale.

- i ritardi nella comunicazione o la mancata comunicazione, di cui ai punti precedenti, sono suscettibili di provvedimenti sanzionatori dell’Autorità con annotazione nel Casellario informatico ed avranno rilevanza, ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera h), del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni, quali cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni.

Per comodità si riproduce il testo dell’articolo 17 del D.P.R. 34/2000.

 

REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI
DI LAVORI PUBBLICI

 D.P.R. 34 DEL 25/1/2000

Art. 17

(Requisiti d’ordine generale)

 

1.  I requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

e)inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;

l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

2. L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.