CASELLARIO INFORMATICO
DELLE IMPRESE QUALIFICATE – OBBLIGHI DELLE IMPRESE
L’art. 27 del D.P.R.
34/2000 prevedeva l’obbligo della costituzione di un casellario delle imprese
qualificate S.O.A., nell’intento di creare un’unica banca dati per le imprese
qualificate a disposizione delle stazioni appaltanti, nell’ottica di una
maggior semplificazione delle procedure di gara.
I dati che costituiscono
il casellario sono quelli previsti dagli articoli 17 e 18 del citato decreto e
serviranno alle pubbliche amministrazioni per verificare ogni tipo di
informazione utile per l’ammissione alle gare d’appalto, fermo restando
l’obbligo per le imprese di produrre l’attestato S.O.A. in sede di
partecipazione.
I dati inseriti nel
casellario saranno:
- accessibili a tutti i
dati che attengono alla identificazione delle imprese qualificate, già inseriti
negli elenchi su base regionale resi pubblici tramite l’Osservatorio dei lavori
pubblici: ragione/denominazione sociale, sede e rappresentanza legale,
direzione tecnica, categorie e classifiche, data di cessazione della efficacia
dell’attestato SOA, etc.;
- accessibili alle sole stazioni appaltanti
particolari notizie ed informazioni riguardanti le imprese qualificate,
quali ad esempio: pendenza di procedure concorsuali, episodi di grave
negligenza, sentenze di condanna passate in giudicato, provvedimenti di
esclusione, falsità nelle dichiarazioni rese, etc.. In sostanza gli elementi
attinenti alle cause di esclusione di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99.
Le altre notizie,
informazioni e dati che concernono caratteristiche e qualità delle imprese
qualificate - irrilevanti per le stazioni appaltanti ai fini della ammissione
alle gare, in quanto assorbite nella qualificazione conseguita - sono riservate,
tutelate ed a disposizione dell’Autorità, ai fini della sua attività di
vigilanza e controllo, nonché per la verifica a campione degli attestati di
qualificazione rilasciati dalle SOA.
L’Autorità di Vigilanza
sui lavori pubblici, con determinazione n. 1/2002, ha stabilito gli adempimenti
che debbono essere effettuati dalle imprese in possesso dell’attestato di
qualificazione, dalle stazioni appaltanti e dalla stessa Autorità.
Per quanto riguarda , in
particolare, le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione,
viene stabilito che
- le imprese in possesso dell’attestato di
qualificazione, per le quali si verifichino variazioni dei requisiti di ordine
generale di cui all’articolo 17, comma 1, del D.P.R. 34/2000 (più oltre
riprodotto) da esse posseduti alla data del rilascio degli attestati, debbono
inviare all’Osservatorio dei lavori pubblici la relativa comunicazione entro
trenta giorni dalla data del verificarsi delle variazioni stesse (come già
previsto dall’art. 27, co. 3 del D.P.R. n. 34/2000);
- le imprese in possesso dell’attestato di
qualificazione alla data di pubblicazione della determinazione di cui trattasi
sulla Gazzetta Ufficiale (28 gennaio 2002), nel caso si siano verificate
variazioni dei suddetti requisiti di ordine generale da esse posseduti alla
data del rilascio degli attestati, debbono inviare all’Osservatorio dei lavori
pubblici la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della determinazione in parola sulla Gazzetta Ufficiale.
- i ritardi nella
comunicazione o la mancata comunicazione, di cui ai punti precedenti, sono
suscettibili di provvedimenti sanzionatori dell’Autorità con annotazione nel
Casellario informatico ed avranno rilevanza, ai sensi dell’articolo 75, comma
1, lettera h), del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni, quali cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni.
Per comodità si riproduce
il testo dell’articolo 17 del D.P.R. 34/2000.
REGOLAMENTO DI
QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI
DI LAVORI PUBBLICI
D.P.R. 34 DEL 25/1/2000
Art. 17
(Requisiti d’ordine generale)
1. I requisiti d’ordine generale occorrenti per
la qualificazione sono:
a) cittadinanza italiana
o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia
per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b) assenza di
procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di
sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante,
dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla
moralità professionale;
d) inesistenza di
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di
residenza;
e)inesistenza di irregolarità,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
f) iscrizione al registro
delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura
e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di
provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
g) insussistenza dello
stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;
h) inesistenza di
procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore
grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
l) inesistenza di
violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme
poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) inesistenza di false
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli
appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.
2. L’Autorità stabilisce
mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano
l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto
espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.