I CERTIFICATI DEL CASELLARIO E DEI CARICHI PENDENTI SONO  AUTOCERTIFICABILI

 

L’art. 75 del Regolamento Generale di attuazione della legge n. 109/94, approvato con D.P.R. 554/99, articolo introdotto dal D.P.R. 412 del 16/1/2002 (pubblicato sul Notiziario n. 2/2001), con il primo comma ha stabilito le cause di esclusione dalle gare di aggiudicazione di appalti pubblici.

Il secondo comma di tale articolo prevede che i concorrenti debbano dimostrare “l’inesistenza delle situazioni di cui alle lettere a), d), e), f) e g) del primo comma mediante la produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti”.

Il dispositivo della norma così formulato non può che fare riferimento al certificato “generale” del casellario giudiziale e (anziché “o”) a quello dei carichi pendenti.

Le norme da tempo introdotte in tema di semplificazione delle procedure amministrative, tematica da ultimo disciplinata dal D.P.R. 445/2000 (pubblicato sul Notiziario n. 4/2001) prevedono la possibilità di documentare i certificati del Casellario e dei Carichi pendenti mediante la produzione del certificato in originale, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva, resa dall’interessato su carta semplice, senza necessità di autentica di firma o di produrre copia di documento di identità.

 

Pertanto, relativamente alla fase di partecipazione alle pubbliche gare, con particolare riguardo alle modalità di comprova delle cause di esclusione, le imprese non sono obbligate a presentare i citati certificati in originale, ancorchè si consiglia di verificare che il bando di gara non preveda il divieto di autocertificarli.

L’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, ampliando l’elenco dei documenti “autocertificabili”, li ha espressamente annoverati, ancorchè, a ben vedere, il certificato del casellario giudiziale fosse già stato “decertificato” in forza del D.P.R. n. 403/98.

Al riguardo si ritiene che la previsione esplicita da parte dell’articolo 75 della misura semplificatoria relativa al casellario giudiziale, non fosse necessaria, atteso che il suddetto art. 46 ha richiamato espressamente tale certificato fra quelli oggetto di autocertificazione.

Pertanto, sia con riferimento al certificato del casellario giudiziale che a quello dei carichi pendenti, si deve ritenere che, in forza del principio della successione delle leggi nel tempo, la disciplina semplificatoria di cui al T.U. prevalga su tutte le disposizioni previgenti, ivi compreso il cennato D.P.R. n. 412/2000.

Infatti, il suddetto D.P.R. n. 412 è oramai da ritenersi entrato in vigore anteriormente al T.U. in esame, atteso che, in mancanza di espressa disposizione sulla sua entrata in vigore, e per diffusa prassi amministrativa è stato applicato non appena decorso l’ordinario termine di vacatio legis (ovvero il 1° febbraio 2001), spesso per autodeterminazione della stazione appaltante che ne ha recepito il contenuto nei bandi di gara. E ciò nonostante che esso, integrando il regolamento generale sui lavori pubblici di cui al D.P.R. n. 554/99, avrebbe dovuto analogamente entrare in vigore decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione come peraltro ribadito verbalmente dal Ministero dei lavori pubblici ma mai confermato per iscritto.

Pertanto i concorrenti alle gare potranno autodichiarare anche l’inesistenza delle situazioni di cui alla lett. b) (inesistenza di provvedimenti o procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione) ed alla lett. c) (inesistenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sulla moralità professionale) dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/99, introdotto dal D.P.R. n. 412/2000.

L’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001, ha trattato la tematica in questione rammentando come “il requisito relativo alla mancata pendenza del procedimento in esame non è autocertificabile (art. 75, comma 2, del DPR 554/1999 e successive modificazioni) dovendo l’interessato produrre a comprova i certificati relativi ai carichi pendenti”. L’Autorità ha solo voluto ricordare che, diversamente dai requisiti previsti dalle altre lettere del primo comma dell’art. 75 citato, che sono autodichiarabili dall’impresa in sede di gara, le situazioni di cui alle lettere a), d), e), f) e g) del citato comma devono essere attestate mediante il certificato del Casellario e dei Carichi pendenti, senza entrare nel merito della autocertificabilità degli stessi, in quanto già ammessa e disciplinata da altra norma.