I CERTIFICATI DEL
CASELLARIO E DEI CARICHI PENDENTI SONO AUTOCERTIFICABILI
L’art. 75 del Regolamento Generale di attuazione della legge
n. 109/94, approvato con D.P.R. 554/99, articolo introdotto dal D.P.R. 412 del
16/1/2002 (pubblicato sul Notiziario n. 2/2001), con il primo comma ha
stabilito le cause di esclusione dalle gare di aggiudicazione di appalti
pubblici.
Il secondo comma di tale articolo prevede che i concorrenti
debbano dimostrare “l’inesistenza delle situazioni di cui alle lettere a), d),
e), f) e g) del primo comma mediante la produzione del certificato del
casellario giudiziale o dei carichi pendenti”.
Il dispositivo della norma così formulato non può che fare
riferimento al certificato “generale” del casellario giudiziale e (anziché “o”)
a quello dei carichi pendenti.
Le norme da tempo introdotte in tema di semplificazione
delle procedure amministrative, tematica da ultimo disciplinata dal D.P.R.
445/2000 (pubblicato sul Notiziario n. 4/2001) prevedono la possibilità di
documentare i certificati del Casellario e dei Carichi pendenti mediante la
produzione del certificato in originale, ovvero mediante dichiarazione
sostitutiva, resa dall’interessato su carta semplice, senza necessità di
autentica di firma o di produrre copia di documento di identità.
Pertanto, relativamente alla fase di partecipazione alle
pubbliche gare, con particolare riguardo alle modalità di comprova delle cause
di esclusione, le imprese non sono obbligate a presentare i citati certificati
in originale, ancorchè si consiglia di
verificare che il bando di gara non preveda il divieto di autocertificarli.
L’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, ampliando l’elenco dei
documenti “autocertificabili”, li ha espressamente annoverati, ancorchè, a ben
vedere, il certificato del casellario giudiziale fosse già stato
“decertificato” in forza del D.P.R. n. 403/98.
Al riguardo si ritiene che la previsione esplicita da parte
dell’articolo 75 della misura semplificatoria relativa al casellario
giudiziale, non fosse necessaria, atteso che il suddetto art. 46 ha richiamato
espressamente tale certificato fra quelli oggetto di autocertificazione.
Pertanto, sia con riferimento al certificato del casellario
giudiziale che a quello dei carichi pendenti, si deve ritenere che, in forza
del principio della successione delle leggi nel tempo, la disciplina
semplificatoria di cui al T.U. prevalga su tutte le disposizioni previgenti,
ivi compreso il cennato D.P.R. n. 412/2000.
Infatti, il suddetto D.P.R. n. 412 è oramai da ritenersi
entrato in vigore anteriormente al T.U. in esame, atteso che, in mancanza di
espressa disposizione sulla sua entrata in vigore, e per diffusa prassi
amministrativa è stato applicato non appena decorso l’ordinario termine di vacatio legis (ovvero il 1° febbraio
2001), spesso per autodeterminazione della stazione appaltante che ne ha
recepito il contenuto nei bandi di gara. E ciò nonostante che esso, integrando
il regolamento generale sui lavori pubblici di cui al D.P.R. n. 554/99, avrebbe
dovuto analogamente entrare in vigore decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione
come peraltro ribadito verbalmente dal Ministero dei lavori pubblici ma mai
confermato per iscritto.
Pertanto i concorrenti alle gare potranno autodichiarare
anche l’inesistenza delle situazioni di cui alla lett. b) (inesistenza di
provvedimenti o procedimenti in corso per l’applicazione di misure di
prevenzione) ed alla lett. c) (inesistenza di sentenze di condanna o di
applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sulla moralità
professionale) dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/99, introdotto dal D.P.R. n.
412/2000.
L’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001, ha trattato la tematica in questione rammentando come “il requisito relativo alla mancata pendenza del procedimento in esame non è autocertificabile (art. 75, comma 2, del DPR 554/1999 e successive modificazioni) dovendo l’interessato produrre a comprova i certificati relativi ai carichi pendenti”. L’Autorità ha solo voluto ricordare che, diversamente dai requisiti previsti dalle altre lettere del primo comma dell’art. 75 citato, che sono autodichiarabili dall’impresa in sede di gara, le situazioni di cui alle lettere a), d), e), f) e g) del citato comma devono essere attestate mediante il certificato del Casellario e dei Carichi pendenti, senza entrare nel merito della autocertificabilità degli stessi, in quanto già ammessa e disciplinata da altra norma.