L’IMPRESA INDICATA
COME SUBAPPALTATRICE PUO’ PARTECIPARE ALLA MEDESIMA GARA
(Consiglio
di Stato, Sezione V, n. 685 del 07/02/2002)
In tema di appalto
di opere pubbliche, la preventiva dichiarazione delle ditte cui l’impresa
intende ricorrere per l’esecuzione delle opere per mezzo del subappalto non
impedisce, in assenza di una espressa previsione di legge, che le stesse
possano direttamente concorrere con proprie autonome offerte alla medesima
gara.
fatto
Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. per la
Toscana, su ricorso della G. Costruzioni s.r.l., annullava il provvedimento n.
20/98 del 21 agosto 1998, con il quale il Comune di … aveva aggiudicato alla
Impresa G. Amerigo & Arias s.n.c. i lavori di completamento della
circonvallazione nord di quel comune. Osservava il Tribunale che l’impresa
aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, essendo stata indicata
come subappaltatrice da altre imprese partecipanti alla gara ed avendo essa
stessa indicato come subappaltatrice altra impresa partecipante.
Avverso la predetta sentenza proponevano separati appelli il
Comune di . . . e l’impresa G. Amerigo & Arias s.n.c.
La società già ricorrente in primo grado non si costituiva.
DIRITTO
1. In via preliminare va disposta la riunione degli appelli,
che hanno ad oggetto la stessa sentenza.
2. Nel merito gli appelli sono fondati.
3. La Sezione non ritiene di doversi discostare
dall’orientamento già assunto da questo Consiglio sulla questione oggetto della
presente controversia (Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1056).
In tema di appalto di opere pubbliche, la preventiva
dichiarazione delle ditte cui l’impresa intende ricorrere per l’esecuzione
delle opere per mezzo del subappalto non impedisce, in assenza di una espressa
previsione di legge, che le stesse possano direttamente concorrere con proprie
autonome offerte alla medesima gara.
In tema di appalto di opere pubbliche, il collegamento tra
imprese suscettibili di ricondurre due o più offerte ad un unico centro
decisionale, con conseguente automatica violazione del principio di segretezza,
si verifica soltanto nel caso in cui tra le imprese concorrenti vi sia una
situazione di influenza dominante perché esiste un controllo ai sensi
dell’art. 2359 cod. civ. , oppure perché la comunanza di interessi è
ravvisabile in una situazione di intreccio degli organi amministrativi e di
rappresentanza che faccia ritenere plausibile una reciproca conoscenza o
condizionamento delle rispettive offerte.
In tema di appalto di opere pubbliche , la sussistenza di un
rapporto di controllo tra società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., non
inficia ex se l’esito della gara ove non sia dimostrata la sua influenza
negativa sul corretto andamento della gara medesima.
La sentenza impugnata non è conforme agli anzidetti
principi, in quanto nessuno degli elementi suindicati risulta dagli atti di
causa. Cosicché, la predetta sentenza non può essere confermata.
4. In conclusione, gli appelli vanno accolti. Per l’effetto,
in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va rigettato.
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese dei due gradi del giudizio.
P. Q. M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli, li accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.