NORMATIVA ANTIMAFIA-
CARATTERI DISTINTIVI DELLE INFORMAZIONI PREFETTIZIE
(Consiglio di
Stato, Sezione IV, 1 marzo 2001 n. 1148)
1. - Le informative
prefettizie in materia antimafia possono essere ricondotte a tre tipologie:
quelle ricognitive di cause di per sé interdittive di cui all’art. 1 comma 4 D.L.vo 8 agosto 1994 n. 490; quelle
relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi delle Società o imprese interessate, la
cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del Prefetto quelle
supplementari, la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione
autonoma e discrezionale dell’Amministrazione destinataria dell’informativa
prevista dall’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla
L. 12 ottobre 1982 n. 726 - articolo aggiunto dall’art. 2 L. 15 novembre 1988
n. 486.
2. - Le informazioni prefettizie c.d. supplementari o atipiche in materia antimafia ex art. 1 septies D.L. 6 settembre 1982 n. 629 sono fondate sull’accertamento di elementi che, pur denotanti il pericolo di collegamenti tra l’impresa e la criminalità mafiosa, non raggiungono la soglia di gravità prevista dall’art. 4, comma 4, D.L. vo 8 agosto 1994 n. 490, vuoi perché carenti di alcuni requisiti soggettivi od oggettivi pertinenti alle cause di divieto o sospensione, vuoi perché non integranti appieno il tentativo di infiltrazione, la comunicazione, pertanto, non produce il divieto automatico di contrarre o di non approvare il contratto (né la revoca del provvedimento ed il recesso dal contratto ai sensi del comma 6 del medesimo articolo), ma si limita a fornire all’Amministrazione interessata elementi utili per l’esercizio di ogni eventuale potere discrezionale, a tutela del pubblico interesso, che trova a sua volta riscontro nell’art. 113 comma 1 del R.D. 23 maggio 1924, n, 827.