AGEVOLAZIONI FISCALI
PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO - NOVITÀ’ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2002
(L. 28/12/01,
n.448, art.9)
L'art.9, commi primo e secondo, della Legge 28 dicembre
2001, n.448 (Legge Finanziaria 2002) ha introdotto alcune significative novità
in tema di detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
(cd 36%), non
solo prorogando tale
beneficio per tutto
il 2002, ma
anche estendendo la suddetta agevolazione anche a favore degli
acquirenti di unità abitative facenti parte di immobili integralmente
ristrutturati da imprese di costruzione.
A tal proposito,
l'Agenzia delle Entrate
del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
con due successive Circolari, la
n.9/E del 30 gennaio e la n.15/E del 1° febbraio 2002 è intervenuta al fine di
far chiarezza su alcuni dubbi di carattere operativo.
In merito alla
proroga per tutto
il 2002 delle
agevolazioni previste all'art.1
delle Legge 27 dicembre
1997, n.449, e
sue successive modificazioni, l'Amministrazione
finanziaria ribadisce che la detrazione, spettante al contribuente in
relazione alle spese sostenute nel corso del
2002, non può più essere ripartita in quote costanti di pari importo
alternativamente in cinque o dieci periodi d'imposta, ma obbligatoriamente in
dieci rate annuali.
Viene inoltre introdotta una differenziazione nel calcolo
del tetto massimo di spesa (€ 77.468,53/Lit. 150.000.000) cui
commisurare l'importo detraibile,
a seconda che
i lavori realizzati
nel corso del 2002 siano o meno da intendere come
prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti.
Nel caso, infatti,
che questi si
concretizzino in una
prosecuzione di interventi
iniziati prima del 1°gennaio 2002, ai fini del calcolo del
suddetto limite è necessario tener presente che la detrazione spetterà solamente
se e nella misura in
cui tale tetto
massimo non sia
già stato utilizzato
in precedenza.
A titolo esemplificativo, il Ministero ha ritenuto utile
avanzare alcune ipotesi di calcolo. Si ipotizzi, per esempio, il caso in cui,
per un intervento iniziato nel 2001, siano stati sostenuti costi per un totale
di Lit. 90.000.000 (€ 46.481,12). Nel 2002, nell'eventualità che lo stesso
intervento venga protratto, circoscrivendo
di fatto la
portata agevolativa della
disposizione, il Legislatore, come confermato
dall'Amministrazione finanziaria, ha stabilito che potranno essere considerate
ai fini della detrazione spese per un importo massimo di Lit. 60.000.000 (€
30.987,41).
Diversamente, quando i lavori non siano da considerarsi una
continuazione di interventi già iniziati, a maggior ragione se per questi si
sia ottenuta una diversa abilitazione all'esecuzione, non interverrà alcuna limitazione all'importo massimo di
spesa ammessa a detrazione.
Novità più rilevanti
sono state introdotte con l'estensione del
beneficio agli acquirenti
e assegnatari di
unità abitative poste
in immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da
cooperative edilizie.
Il comma secondo
dell'art.9 della Legge
448/2001 stabilisce che
la detrazione si
applichi a condizione che
sull'intero fabbricato siano
stati eseguiti interventi di restauro e
risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia entro il 31
dicembre 2002 e che l'acquisto avvenga entro il 30 giugno 2003.
La detrazione compete nei limiti del 36% del valore degli
interventi, che si assume pari al 25% del
prezzo di vendita, come risulta dall'atto di compravendita o
assegnazione, con un tetto massimo di € 77.468,53/Lit.150.000.000.
A questo riguardo, nel precisare che il 25% su cui
determinare la detrazione di imposta deve essere calcolato sul
prezzo complessivo di
vendita dell'immobile, a
prescindere dal fatto
che i costi di recupero siano
stati sostenuti dall'impresa venditrice prima del 1° gennaio 2002,
l'Amministrazione finanziaria, con le stesse Circolari n.9/E e 15/E, ha
sostanzialmente chiarito che il beneficio fiscale si può applicare a tutti gli atti di acquisto effettuati a partire
dal 1° gennaio 2002 ed entro il 30 giugno
2003, purché gli interventi sull'immobile siano iniziati successivamente
al 1° gennaio 1998 (data di entrata in
vigore della legge 449/1997) e risultino, comunque, terminati entro il 31
dicembre 2002. Pertanto sono ammessi
a detrazione gli
acquisti di unità
abitative ristrutturate con
riferimento alle quali i lavori
siano stati ultimati anche prima del 1° gennaio 2002.
Quanto alle procedure operative, nel caso di acquisto o
assegnazione di unità abitative ristrutturate, l'Agenzia delle Entrate ricorda
che, per quanto riguarda, infine, i pagamenti, questi devono in ogni caso essere
eseguiti con bonifico
bancario, tranne nel
caso in cui
l'acquirente subentri, mediante accollo, nel contratto di
mutuo stipulato dall'impresa. In caso contrario,
se è lo stesso acquirente beneficiario della detrazione ad
accendere un mutuo finalizzato all'acquisto dell'immobile, le somme versate
all'impresa cedente devono essere pagate mediante bonifico bancario.
L'acquirente deve inoltre inviare la comunicazione per
fruire della detrazione al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
cui fruisce della detrazione.
Nell'ipotesi, di pagamento di acconti, la detrazione è
ammessa a condizione che venga stipulato un compromesso, regolarmente
registrato, ove risulti il prezzo di vendita dell'immobile. In tal caso, la
comunicazione deve essere
inviata al Centro
Operativo di Pescara
dopo la registrazione del compromesso ed entro il termine di presentazione della
dichiarazione di redditi.
Per completezza espositiva, si ricorda che il Legislatore,
al comma sesto del citato art.9 della Legge 448/2001, estende la presente
detrazione IRPEF anche alle spese di manutenzione e salvaguardia dei boschi,
sulle quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze è in procinto di emanare
un decreto al fine di
individuarne le modalità
operative. Per questa
fattispecie, il Legislatore
ha diversamente stabilito il
mantenimento della ripartizione quinquennale o decennale
della detrazione, a
scelta del contribuente.
Si precisa, infine, che l'art.9 della Legge 448/2001 ha prorogato per un altro anno l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma primo dell'art.3, Legge 457/1978, in attuazione della Direttiva 99/85 che ne prevede l'applicazione per massimo tre anni nei settori ad alta intensità di manodopera. Il Ministero, a tal proposito, ha sottolineato che la proroga esaurisce tale termine e deve intendersi come conclusiva.