FINANZIARIA 2002-
CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Circolare 30/1/02,
n.9/E)
Con la Circolare 30 gennaio 2002, n.9/E l'Agenzia delle
Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità applicative di alcune delle
disposizioni contenute nella Legge 28 dicembre 2001, n.448 (Legge Finanziaria
2002). Con particolare riguardo al settore delle costruzioni, si segnalano
quelle in materia di estromissione dal patrimonio dell'impresa individuale
degli immobili strumentali, della detrazione d'imposta per le ristrutturazioni
edilizie (cd 36%) e della rivalutazione delle aree edificabili.
Estromissione dal patrimonio dell'impresa individuale
degli immobili strumentali
In materia di facoltà di esclusione dal patrimonio
dell'impresa individuale dei beni immobili strumentali, l'art.3 della Legge
448/2001, ai commi 4-6, attribuisce all'imprenditore individuale che, alla data
del 30 novembre 2001, utilizzi beni immobili strumentali di cui all'art.40,
comma 2, primo periodo del D.P.R. 917/1986 (ovvero strumentali "per
destinazione", utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della
professione o dell'impresa commerciale) la facoltà di escludere, entro il 30
aprile 2002, gli stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta
in corso alla data del 1° gennaio 2002.
Tale esclusione è subordinata al pagamento di un'imposta
sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA, in misura pari al 10% della
differenza fra il valore normale del bene oggetto d'esclusione (risultante dall'applicazione,
alle rendite catastali, dei noti moltiplicatori stabiliti dalla legge) ed il
valore fiscalmente riconosciuto allo stesso, aumentata di un importo pari al
30% dell'IVA dovuta per la cessione del bene (per i soli immobili la cui
cessione è soggetta ad IVA), calcolata sul valore normale con l'aliquota
propria dello stesso.
Per quanto riguarda, la maggiorazione per gli immobili la
cui cessione è soggetta ad IVA, il Ministero dell'Economia e delle Finanze
conferma, in conformità con quanto già stabilito con la Ris. Min. 17 aprile
1998 n.28/E, che questa non è dovuta nelle ipotesi in cui l'immobile sia stato
acquistato prima del 1° gennaio 1973 ovvero presso un privato o, comunque, di
provenienza dal patrimonio personale dell'imprenditore.
L'Amministrazione finanziaria chiarisce inoltre che la
suddetta maggiorazione si applica solo nei casi di estromissione di immobili
per i quali l'IVA è stata detratta al momento dell'acquisto, escludendo,
quindi, la rilevanza, a tali fini, delle detrazioni d'imposta operate
successivamente in virtù di interventi di manutenzione o recupero edilizio
sugli stessi.
Rivalutazione delle aree edificabili
In tema rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola, l'art.7 della Legge 448/2001 prevede
la facoltà, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di
cui all'art.81, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, di rideterminare il valore di
acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla
data del 1° gennaio 2002 da persone fisiche, società semplici ed enti non
commerciali (purché non rientranti nell'esercizio di imprese commerciali),
mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari
al 4% del valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima.
L'Agenzia delle Entrate ha in tal ambito chiarito che la
locuzione "destinazione agricola", contenuta nella norma, è da
intendersi comprensiva sia dei terreni agricoli, sia di quelli che non possono
essere definiti edificabili, non essendo ancora terminato l'iter di
approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. In tal senso,
conseguentemente, i terreni agricoli possono in ogni caso essere oggetto della
suddetta rivalutazione ed il valore di stima risultante da quest'ultima può,
quindi, essere assunto come valore iniziale ai fini del calcolo della
plusvalenza, anche se tali terreni diventino edificabili per effetto di
successivi strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Sulla stessa disposizione, inoltre, l'Amministrazione
finanziaria ha confermato che la rivalutazione ha effetto, con riferimento
specifico alle aree edificabili, nelle ipotesi di plusvalenze generate a
seguito sia della vendita dei terreni fabbricabili entro cinque anni
dall'acquisto, sia nel caso di cessione oltre il quinquennio, in quanto la
disposizione dell'art.7 fa generico riferimento, come sopra detto, alle
plusvalenze di cui all'art.81, comma 1, lett. a) e b) del TUIR. Ciò consente,
quindi, di adottare il nuovo valore dell'area, risultante dalla perizia di
stima, anche ai fini della determinazione delle plusvalenze realizzate mediante
la lottizzazione dei terreni e la successiva rivendita degli stessi (art.81,
comma 1 lett. a) del TUIR), che, secondo l'art.82, comma 2, del TUIR, vanno
calcolate assumendo quale prezzo iniziale di acquisto il valore del terreno nel
quinto anno anteriore all'inizio della lottizzazione.
Interventi di recupero edilizio
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio (cd 36%) di cui all'art.1 della
legge 27 dicembre 1997, n.449, l'art.9 della Finanziaria 2002, prorogando la possibilità
di detrarre il 36% delle spese sostenute anche in relazione agli interventi
realizzati nel 2002, ha introdotto alcune significative modifiche alla lettera
della norma originaria, quali la ripartizione decennale e non più quinquennale
della detrazione spettante al contribuente e la previsione dell'importo massimo
detraibile in Lit.150 milioni totali per i lavori che consistano nella
"mera prosecuzione" di interventi iniziati successivamente al 1°
gennaio 1998.
Riguardo quest'ultima condizione, il Ministero dell'Economia
e delle Finanze ha chiarito in via definitiva che, ai fini del computo del
limite massimo di spesa ammesso a fruire della detrazione, è necessario
considerare il totale delle spese sostenute nei diversi anni. A titolo
esemplificativo, quindi, se si è in presenza di un intervento iniziato nel
2001, per il quale nello stesso anno siano stati sostenuti costi per un totale
di Lit. 140.000.000 (€ 72.303,97), per i lavori di prosecuzione dell'intervento
nel 2002, l'Agenzia ha precisato che potranno essere considerate, ai fini della
detrazione, solo spese per un importo massimo di Lit. 10.000.000 (€ 5.164,57).
Nello stesso ambito, è stato anche chiarito che tale
limitazione non è operante nel caso in cui gli interventi di recupero effettuati
nel 2002 siano comunque diversi da quelli realizzati in precedenza sullo stesso
immobile.
Infine, nello stesso pronunciamento l'Agenzia delle Entrate
ha fornito chiarimenti anche sul comma 2 dello stesso art. 9 della Finanziaria,
che, come noto, ha previsto l'estensione del beneficio fiscale anche
all'acquisto dei fabbricati sui quali le imprese di costruzione abbiano
effettuato, entro il 31 dicembre 2002, interventi di restauro e risanamento
conservativo o di ristrutturazione edilizia, (di cui alle lettere c) e d),
primo comma, dell'art.31 della Legge 5 agosto 1978, n.457), purché il rogito
venga stipulato entro il 30 giugno 2003.
In tale ambito, nel precisare che il 25% su cui determinare la detrazione di imposta debba essere calcolato sul prezzo complessivo di vendita dell'immobile, a prescindere dal fatto che i costi di recupero siano stati sostenuti dall'impresa venditrice prima del 1° gennaio 2002, l'Amministrazione finanziaria ha sostanzialmente chiarito che il beneficio fiscale si può applicare a tutti gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2002 (ed entro il 30 giugno 2003), purché gli interventi sull'immobile siano iniziati successivamente al 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore della legge 449/1997) e risultino, comunque, terminati entro il 31 dicembre 2002.