REGIME FISCALE PER I
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI IN PIANI PARTICOLAREGGIATI
- NUOVI CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Circ. 31/1/02, n.
11/E)
Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 31/1/02, n. 11/E sono state fornite le attese
istruzioni ministeriali circa la corretta applicazione del regime fiscale
agevolativo dei trasferimenti immobiliari in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, previsto dall'art.33, comma 3, della legge 388/2000
(Finanziaria 2001).
In tale ambito l'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto
la natura interpretativa delle disposizioni dell'art.76 della legge 448/2001
(Finanziaria 2002), che ha "inteso" applicabile il regime fiscale
previsto dall'art.33, comma 3, della legge 388/2000 (imposta di registro all'1%
e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) ai trasferimenti di
immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati regolarmente
approvati, anche nel caso in cui l'acquirente non sia già in possesso di altro
immobile all'interno dello stesso piano. Ciò, come confermato dall'Agenzia
delle Entrate nello stesso pronunciamento, elimina le perplessità che si erano
generate in tale ambito a seguito delle precedenti interpretazioni ministeriali
espresse con le circolari n.1/E e 6/E di gennaio 2001, secondo le quali, per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, l'acquirente doveva, al momento del
trasferimento, essere già in possesso di un'area compresa nello stesso piano,
ma di superficie inferiore a quella minima richiesta per l'edificabilità.
Il carattere interpretativo delle disposizioni contenute
nell'art.76 e quindi l'efficacia retroattiva delle stesse a partire dal 1°
gennaio 2001 (data di entrata in vigore della precedente legge Finanziaria -
L.388/2000 - e di decorrenza delle agevolazioni) comporta, come affermato
dall'Amministrazione Finanziaria, l'abbandono da parte degli uffici degli
eventuali contenziosi in atto a favore del contribuente.
Allo stesso modo, i soggetti che avessero applicato all'atto
del trasferimento le imposte in misura ordinaria sono ora pienamente
legittimati a presentare un'istanza di rimborso agli uffici competenti per
recuperare la differenza tra le imposte effettivamente pagate e quelle dovute
sulla base del regime agevolativo.
Nell'ambito della stessa circolare, inoltre, l'Agenzia delle
Entrate ha ribadito che sotto l'accezione "piani urbanistici particolareggiati,
comunque denominati, regolarmente approvati" rientrano sia i piani ad
iniziativa pubblica, sia quelli ad iniziativa privata attuativi del piano
regolatore generale, quali ad esempio i piani di lottizzazione, purché la
relativa convenzione, deliberata dal comune, sia sottoscritta da quest'ultimo e
dall'attuatore.
Nello stesso ambito, inoltre, con un'interpretazione che
appare quanto mai rigorosa, l'Amministrazione ha precisato che la convenzione
deve necessariamente essere stipulata prima che sia posto in essere il
trasferimento a conferma del completamento dell'iter amministrativo del
provvedimento.
Infine, per quanto concerne il concetto di
"utilizzazione edificatoria dell'area", che secondo le prescrizioni
dell'art.33, comma 3, della Finanziaria 2001, deve avvenire, pena la decadenza
dai benefici fiscali, entro cinque anni dal trasferimento agevolato, la
circolare n. 11/E sopra citata ha specificato che, quando l'acquisto riguardi
un'area, la condizione di cui sopra viene soddisfatta attraverso la realizzazione,
entro lo stesso termine temporale, di un edificio significativo dal punto di
vista urbanistico, intendendosi come tale, secondo l'art.2645-bis, comma 6 del
Codice Civile, il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole
unità e della copertura.
Nel caso in cui, invece, il trasferimento agevolato abbia ad
oggetto un fabbricato, la condizione dell'utilizzazione edificatoria dell'area
deve intendersi estesa, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, all'area di
sedime del fabbricato, comportando la necessità che l'intervento da realizzare
entro i cinque anni dal trasferimento consista nella demolizione e successiva
ricostruzione dell'immobile.
L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate appare alquanto
restrittiva, in quanto sembra limitare la fruibilità del regime fiscale
agevolato ai soli casi di acquisto di un fabbricato che, secondo le
prescrizioni urbanistiche contenute nei piani attuativi del piano regolatore
generale, debba essere demolito e poi ricostruito, escludendo in tal modo l'applicabilità
del beneficio fiscale agli acquisti di fabbricati che risultino, ad esempio,
solo da ristrutturare, seppure integralmente.
Tra l'altro, si segnala che l'orientamento ministeriale è in
palese contrasto con quanto previsto dalla Risoluzione approvata nella
Commissione Finanze della Camera il 7/3/01, con la quale si impegnava il
Governo a ritenere soddisfatta la condizione dell'utilizzazione edificatoria
dell'area entro i cinque anni dall'acquisto con il solo avvio dei lavori,
previo il rilascio della concessione edilizia.
Circolare 31 gennaio 2002, n. 11/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto: regime fiscale dei trasferimenti di beni
immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati - legge 23 dicembre
2000, n. 388, art. 33, comma 3, e legge 28 dicembre 2001, n 448, art. 76.
L'articolo 76 della legge finanziaria 2002 è una norma di
carattere interpretativo che chiarisce il significato della disposizione
contenuta nell'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (legge
finanziaria 2001).
Questo comma ha previsto un particolare regime fiscale -
imposta di registro con aliquota dell'1% e imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa - per i trasferimenti di beni immobili, compresi in piani
urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai
sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione
edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
L'interpretazione operata dall'articolo 76 specifica che
questa agevolazione si applica anche ai trasferimenti a favore di soggetti che
al momento dell'acquisto non dispongono già di altro immobile compreso nello
stesso piano urbanistico.
L'intervento normativo definisce meglio la sfera di
legittimità attiva prevista per questo regime di favore, ovvero permette di
individuare con maggiore chiarezza i soggetti destinatari dell'agevolazione, e
allontana i dubbi 2 sorti sulla relazione tra i 'trasferimenti di beni
immobili' e l''utilizzazione edificatoria dell'area'.
Quest'Agenzia con le circolari 1 e 6 - rispettivamente del 3
e 26 gennaio 2001 - aveva ritenuto questa relazione un “nesso funzionale” tra
l'immobile acquistato e l'edificabilità dell'area già in possesso
dell'acquirente; cioè per beneficiare dell'agevolazione l'acquisto doveva
rimuovere un ostacolo all'edificabilità dell'area stessa.
L'articolo 76 della legge finanziaria 2002, precisa che
l'agevolazione spetta indipendentemente dalla circostanza che l'acquirente
disponga di un altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico ed
elimina ogni perplessità.
Pertanto, ai trasferimenti di beni immobili situati in aree
soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,
regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale (cfr.
circolare dell'Agenzia delle Entrate n.6 del 26 gennaio 2001), si applica
l'imposta di registro in misura dell'1% e le imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa, a condizione che entro cinque anni dalla data dell'atto di
trasferimento avvenga l'utilizzazione edificatoria.
La previsione "piani urbanistici particolareggiati,
comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale e
regionale" dichiara la natura “particolareggiata” dei piani urbanistici.
Da ciò consegue che l'esistenza del piano regolatore generale è una condizione
necessaria ma non sufficiente ai fini dell'agevolazione, perché occorre che il
trasferimento si compia all'interno di aree individuate da appositi piani che
siano espressamente attuativi ed esecutivi del piano regolatore generale
medesimo. Quindi anche in presenza del piano regolatore generale regolarmente
approvato, in mancanza di un piano particolareggiato concretamente vigente, non
è applicabile il regime di favore.
Sotto l'accezione "piani urbanistici particolareggiati,
comunque, denominati, regolarmente approvati" rientrano sia i piani
particolareggiati ad iniziativa pubblica, disciplinati dagli articoli 13 e
seguenti della legge 1150 del 17 agosto 1942 (c.d. legge urbanistica), sia i
piani urbanistici ad iniziativa privata 3 attuativi del piano regolatore
generale (ad esempio i piani di lottizzazione previsti dall'articolo 28 della
legge 1150) purché la relativa convenzione, deliberata dal Comune, sia firmata
da quest'ultimo e dall'attuatore.
Il piano di lottizzazione, stipulato in convenzione con un
organo pubblico (Comune) che lo delibera e lo approva, sottoscrivendolo insieme
all'attuatore, è equiparabile ad un piano particolareggiato poiché concretizza
un interesse pubblico. Questa interpretazione è tra l'altro avvalorata dal
Consiglio di Stato, II sezione, che, in data 5 marzo 1997 con la sentenza
n.1463, ha ritenuto il piano di lottizzazione uno strumento attuativo delle
prescrizioni del piano regolatore generale al pari di un piano
particolareggiato. Inoltre, è necessario che la convenzione venga stipulata
prima che sia posto in essere il trasferimento, a conferma che il procedimento
amministrativo sia stato eseguito e completato secondo la normativa statale o
regionale, dato che l'articolo 33 comma 3, della legge 388/2000, prevede
espressamente che i piani urbanistici particolareggiati siano "regolarmente
approvati".
Si precisa che oggetto dell'agevolazione sono beni immobili
trasferiti, e che, per la conferma dell'agevolazione, deve realizzarsi la
condizione dell'utilizzazione edificatoria.
Perché si integri l'ipotesi di “utilizzazione edificatoria
dell'area” non è sufficiente che i lavori siano stati iniziati solo formalmente
e poi sospesi, occorre, invece, che - entro il termine stabilito di cinque anni
- la costruzione sia iniziata ed esista un edificio significativo dal punto di
vista urbanistico, cioè sia stato eseguito il rustico comprensivo delle mura
perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura (art.
2645-bis, comma 6, c.c.).
Nell'ipotesi di acquisto di un fabbricato, perché si
verifichi la condizione dell'"utilizzazione edificatoria dell'area",
è necessario che l'intervento consista nella demolizione e ricostruzione
integrale. L'ambito semantico della locuzione “utilizzazione edificatoria
dell'area”, infatti, si estende all'area di sedime di un fabbricato, compreso
nell'ambito del piano urbanistico particolareggiato 4 acquistato in regime
agevolato, poi demolito e ricostruito nei successivi cinque anni.
Per completezza e ad ogni buon fine, è il caso di aggiungere
che, essendo espressamente oggetto di agevolazione soltanto l'imposta di
registro e le imposte ipotecaria e catastale, tutti gli altri tributi dovuti
per i trasferimenti in questione (Iva, imposta di bollo, ecc.), si applicano
ordinariamente.
Da ultimo, trattandosi di un'interpretazione normativa, le
disposizioni dell'articolo 76 in questione retroagiscono al momento della
decorrenza dell'agevolazione e cioè al 1° gennaio 2001: data dell'entrata in
vigore della precedente legge finanziaria (legge 23 dicembre 2000, n. 388,
pubblicata in G.U il 29 dicembre 2001).
Infine, sarà cura delle Direzioni regionali di attivarsi affinché gli Uffici si uniformino alle indicazioni contenute nella presente circolare e provvedano ad abbandonare il relativo contenzioso eventualmente pendente per evitare inutili costi a carico dell'Agenzia.