LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - OCCUPAZIONE DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DI VALIDO PERMESSO DI SOGGIORNO - SANZIONI

 

Come noto, l’assunzione di lavoratori extracomunitari comporta la nascita, a carico delle Aziende, di determinati obblighi, formali e sostanziali, sanzionati a livello penale ed amministrativo.

Con circolare del 14 gennaio 2002, n. 2, il Ministero del Lavoro ha focalizzato l’attenzione sull’apparato sanzionatorio previsto per l’illecita occupazione dello straniero.

L’attività lavorativa può essere legittimamente svolta solo in presenza di un valido permesso di soggiorno. Il comma 10 dell’art. 22 del decreto legislativo n. 286/1998, sanzionando penalmente il comportamento del “datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno…ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato”, prevede l’applicazione, in alternativa, delle pene dell’arresto da tre mesi a un anno e dell’ammenda da lire due milioni a lire sei milioni [da 1.032 a 3.098 euro].

Il problema sottoposto all’attenzione del Ministero riguardava le sanzioni applicabili in caso di irregolare occupazione di lavoratori extracomunitari, privi del permesso di soggiorno, o in possesso di un permesso scaduto, revocato o annullato: era dubbio, in particolare, se il datore potesse essere condannato alle sole sanzioni penali di cui all’art. 22, comma 10 citato, che prevede specificamente tale ipotesi, o se le stesse potessero essere inflitte unitamente a quelle amministrative indicate dall’art. 9-bis della legge 608/1996, che sanziona l’omessa comunicazione dell’assunzione al Centro per l’impiego.

Il Ministero, con la citata circolare n. 2/2002, ha abbracciato la prima delle ipotesi prospettate, analizzando la normativa di riferimento da un punto di vista logico e giuridico, e notando, in particolare, l’inutilità della comunicazione di un collocamento che non può essere operato, per l’assenza di un presupposto di legge (il permesso di soggiorno) ed il riferimento testuale dell’art. 9-bis citato alle sole assunzioni effettuate nel rispetto della normativa vigente.

La legittima assunzione del dipendente, effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia e, nella fattispecie, la presenza di un valido permesso di soggiorno, costituisce presupposto per la sussistenza degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 9-bis della legge n. 608/1996. In caso di permesso di soggiorno mancante, scaduto, revocato o annullato, quindi, difetta uno degli elementi indispensabili ad integrare l’illecito amministrativo previsto dall’articolo appena citato, che sarebbe “impossibile per inesistenza dell’oggetto”. Dal punto di vista sanzionatorio, essendo le pene amministrative, connesse all’illegittima costituzione del rapporto, inapplicabili, residuerebbe solo l’applicazione dell’arresto e dell’ammenda, previsti dall’art.22 del decreto legislativo n. 286/1998 per l’illecita occupazione dello straniero.

Tali considerazioni hanno indotto il Ministero a ritenere inapplicabili anche le pene previste dall’art.12 della legge del 10 gennaio 1935, n.112, in tema di libretto di lavoro (relativo, in particolare, all’assunzione di persone sprovviste di libretto di lavoro, alla mancata consegna del libretto al lavoratore da parte del datore, alle registrazioni inesatte o incomplete, alla messa in circolazione od utilizzo di libretti o documenti equipollenti non autorizzati), e dal decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, concernente l’obbligo del datore di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

Il lavoratore straniero, inoltre, nonostante la nullità del contratto, mantiene il diritto alla tutela retributiva e contributiva, conformemente alle regole generali in materia. L’art.2126 del Codice Civile, in particolare, dispone che “La nullità…del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione…se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.

In forza delle considerazioni svolte dal Ministero, quindi, in caso di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, o con permesso scaduto, revocato o annullato, il datore di lavoro:

- è sottoposto alle sole sanzioni penali previste dall’art. 22, comma 10, del decreto legislativo n. 286/1998 (arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da 1.032 a 3.098 euro), non essendo punibile per gli illeciti amministrativi concernenti l’omessa comunicazione dell’assunzione al Centro per l’impiego, e per le infrazioni in tema di libretto di lavoro e di obblighi di comunicazione delle condizioni lavorative;

- deve corrispondere al lavoratore la retribuzione, e versare i contributi, concernenti le assicurazioni sociali, relativi al periodo di svolgimento di fatto dell’attività lavorativa. E’ evidente che, in caso di inadempimento degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei lavoratori stranieri, saranno applicabili le conseguenti sanzioni.