LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI - OCCUPAZIONE DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DI VALIDO PERMESSO DI SOGGIORNO - SANZIONI
Come noto, l’assunzione di lavoratori extracomunitari
comporta la nascita, a carico delle Aziende, di determinati obblighi, formali e
sostanziali, sanzionati a livello penale ed amministrativo.
Con circolare del 14 gennaio 2002, n. 2, il Ministero del
Lavoro ha focalizzato l’attenzione sull’apparato sanzionatorio previsto per
l’illecita occupazione dello straniero.
L’attività lavorativa può essere legittimamente svolta solo
in presenza di un valido permesso di soggiorno. Il comma 10 dell’art. 22 del
decreto legislativo n. 286/1998, sanzionando penalmente il comportamento del
“datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno…ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato”, prevede l’applicazione, in alternativa, delle pene dell’arresto da
tre mesi a un anno e dell’ammenda da lire due milioni a lire sei milioni [da
1.032 a 3.098 euro].
Il problema sottoposto all’attenzione del Ministero
riguardava le sanzioni applicabili in caso di irregolare occupazione di
lavoratori extracomunitari, privi del permesso di soggiorno, o in possesso di
un permesso scaduto, revocato o annullato: era dubbio, in particolare, se il
datore potesse essere condannato alle sole sanzioni penali di cui all’art. 22,
comma 10 citato, che prevede specificamente tale ipotesi, o se le stesse
potessero essere inflitte unitamente a quelle amministrative indicate dall’art.
9-bis della legge 608/1996, che sanziona l’omessa comunicazione dell’assunzione
al Centro per l’impiego.
Il Ministero, con la citata circolare n. 2/2002, ha
abbracciato la prima delle ipotesi prospettate, analizzando la normativa di
riferimento da un punto di vista logico e giuridico, e notando, in particolare,
l’inutilità della comunicazione di un collocamento che non può essere operato,
per l’assenza di un presupposto di legge (il permesso di soggiorno) ed il
riferimento testuale dell’art. 9-bis citato alle sole assunzioni effettuate nel
rispetto della normativa vigente.
La legittima assunzione del dipendente, effettuata nel
rispetto delle disposizioni in materia e, nella fattispecie, la presenza di un
valido permesso di soggiorno, costituisce presupposto per la sussistenza degli
obblighi di comunicazione previsti dall’art. 9-bis della legge n. 608/1996. In
caso di permesso di soggiorno mancante, scaduto, revocato o annullato, quindi,
difetta uno degli elementi indispensabili ad integrare l’illecito
amministrativo previsto dall’articolo appena citato, che sarebbe “impossibile
per inesistenza dell’oggetto”. Dal punto di vista sanzionatorio, essendo le
pene amministrative, connesse all’illegittima costituzione del rapporto,
inapplicabili, residuerebbe solo l’applicazione dell’arresto e dell’ammenda,
previsti dall’art.22 del decreto legislativo n. 286/1998 per l’illecita
occupazione dello straniero.
Tali considerazioni hanno indotto il Ministero a ritenere
inapplicabili anche le pene previste dall’art.12 della legge del 10 gennaio
1935, n.112, in tema di libretto di lavoro (relativo, in particolare,
all’assunzione di persone sprovviste di libretto di lavoro, alla mancata
consegna del libretto al lavoratore da parte del datore, alle registrazioni
inesatte o incomplete, alla messa in circolazione od utilizzo di libretti o
documenti equipollenti non autorizzati), e dal decreto legislativo del 26
maggio 1997, n. 152, concernente l’obbligo del datore di informare il lavoratore
delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
Il lavoratore straniero, inoltre, nonostante la nullità del
contratto, mantiene il diritto alla tutela retributiva e contributiva,
conformemente alle regole generali in materia. L’art.2126 del Codice Civile, in
particolare, dispone che “La nullità…del contratto di lavoro non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione…se il lavoro è
stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro,
questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
In forza delle considerazioni svolte dal Ministero, quindi,
in caso di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, o con
permesso scaduto, revocato o annullato, il datore di lavoro:
- è sottoposto alle sole sanzioni penali previste dall’art.
22, comma 10, del decreto legislativo n. 286/1998 (arresto da tre mesi ad un
anno ed ammenda da 1.032 a 3.098 euro), non essendo punibile per gli illeciti
amministrativi concernenti l’omessa comunicazione dell’assunzione al Centro per
l’impiego, e per le infrazioni in tema di libretto di lavoro e di obblighi di
comunicazione delle condizioni lavorative;
- deve corrispondere al lavoratore la retribuzione, e versare i contributi, concernenti le assicurazioni sociali, relativi al periodo di svolgimento di fatto dell’attività lavorativa. E’ evidente che, in caso di inadempimento degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti dei lavoratori stranieri, saranno applicabili le conseguenti sanzioni.