INAIL - MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - IPOTESI DI RIDUZIONE DELLE SANZIONI

 

Come noto, l’art.116, commi 8 e segg., della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), ha introdotto delle modifiche al sistema sanzionatorio, così come disciplinato dall’art.1, commi 217 e segg., della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l’ipotesi in cui non si provveda, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti, o vi si provveda in misura inferiore.

Vi sono peraltro casi nei quali la legge prevede la possibilità di riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali e precisamente:

a) Oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto, in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all’inadempienza. I dubbi, quindi, devono trarre origine dalla novità o complessità della fattispecie, da difficoltà di interpretazione delle norme, da comportamenti fuorvianti tenuti dagli uffici competenti e supportati da prova documentale, da cui sia derivato un inesatto convincimento circa la sussistenza dell’obbligo;

b) Fatto doloso del terzo, purché sia presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria, nei termini indicati dall’art.124, comma 1, del codice penale, ossia entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, e sia esibita dall’interessato idonea certificazione attestante la pendenza del relativo procedimento, promosso a seguito della denuncia stessa;

c) Situazioni di crisi aziendale. In particolare:

- crisi delle aziende per le quali siano stati adottati i provvedimenti concessori di interventi di integrazione salariale, indicati dalla legge del 12 agosto 1977, n. 675 (relativa a ristrutturazioni, riorganizzazioni e conversione aziendale), dalla legge del 5 dicembre 1978, n. 787 (in tema di risanamento finanziario delle imprese), dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 (concernente l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge del 23 luglio 1991, n. 223 (in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione);

- in tutti i casi di crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, e che siano comprovati dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, territorialmente competente. In questa ipotesi, il beneficio è subordinato all’accertamento, da parte del Servizio Ispezione del Lavoro, dell’effettiva esistenza:

1 - di uno stato di crisi aziendale, dovuto alle cause espressamente indicate nella direttiva del Ministero del Lavoro, alla quale si rimanda;

2 - di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale;

d) Procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, concordato fallimentare, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), così come disposto dall’art.1, comma 220, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662.

I Consigli di Amministrazione degli enti impositori, in forza dell’art. 116, comma 15, devono, nel rispetto della normativa e delle linee guida tracciate dalla direttiva del Ministero del Lavoro, fissare i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili.

Si rammenta che secondo la direttiva ministeriale 19 aprile 2001 n°1, l’ambito di applicazione del potere riduttivo degli enti può operare:

- nei casi di omissione contributiva;

- nei casi di evasione, se il debitore provvede spontaneamente alla denuncia della situazione debitoria, prima quindi che intervengano contestazioni e richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine ordinario di pagamento, e con l’ulteriore condizione che i contributi e i premi dovuti vengano versati entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

Si versa nella fattispecie dell’omissione quando l’ammontare dei contributi o premi dovuti è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie; si ha, invece, evasione quando il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.

Il C.d.A. dell’INAIL ha fornito indicazioni con la delibera n.1 del 17 gennaio 2002, che prevedibilmente sarà oggetto di una prossima circolare dell’Ente, fissando le linee applicative della normativa.

Il testo, che appare rispondente ai criteri guida delineati dalla delibera del Ministero del Lavoro, è qui analizzato negli aspetti di maggiore interesse.

1) Oggettive incertezze di particolare rilevanza, fatto doloso del terzo e crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale.

La competenza a decidere sull’istanza di riduzione delle sanzioni civili, debitamente motivata e documentata, è affidata, per le domande presentate dal 12 agosto 2001, ai Direttori Regionali.

L’effettivo importo della riduzione è determinato in base ad una valutazione del comportamento complessivamente tenuto dall’Azienda, ed in riferimento ad una serie di indicatori, già precedentemente previsti dalla direttiva del Ministero del Lavoro, specificati dall’Istituto.

Gli indici suddetti, in particolare, si possono così riepilogare:

- rispetto degli obblighi contributivi, e conseguente correntezza dei versamenti ad essi relativi;

- situazione patrimoniale complessiva dell’Azienda e importo delle somme da recuperare;

- rilevanza delle cause che hanno determinato l’inadempienza, incidenza dell’eventuale concessione del beneficio sul recupero del credito, e riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, o sulla ripresa dell’attività.

Il tetto massimo o minimo della riduzione è variabile a seconda del giudizio espresso, in forza di detti indicatori, sull’Azienda. In particolare:

- valutazione positiva: la riduzione massima consentita è pari agli interessi legali vigenti alla data di presentazione dell’istanza;

- valutazione negativa: la riduzione minima consentita è pari agli interessi legali vigenti alla data di presentazione dell’istanza maggiorati del 50%.

I soggetti che hanno presentato istanza di riduzione, debitamente motivata e documentata, devono, in attesa dell’adozione dei provvedimenti concessivi del beneficio, provvedere alla corresponsione, in via provvisoria, dei premi e delle sanzioni nella misura degli interessi legali, in un’unica soluzione o a rate.

2) Procedure concorsuali.

L’accoglimento dell’istanza di riduzione è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:

- connessione oggettiva tra l’inadempienza (omissione o evasione) e la procedura concorsuale;

- integrale pagamento dei premi e delle spese;

- impossibilità, debitamente accertata, dell’integrale recupero del credito nella misura della sanzione intera e degli interessi di mora.

La sanzione ridotta, in ragione d’anno, è stabilita nella misura del:

- tasso ufficiale di riferimento, per le fattispecie di omissione;

- tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, nei casi di evasione.

Qualora il tasso ufficiale di riferimento scendesse al di sotto della misura degli interessi legali (dal 1° gennaio 2002, pari al 3%), la sanzione civile ridotta verrebbe stabilita:

- nella misura degli interessi legali, per le ipotesi di omissione;

- nella misura degli interessi legali, aumentata di due punti, per le ipotesi di evasione.

Si rammenta che il Tasso Ufficiale di Riferimento, in esito al provvedimento della Banca d’Italia del 9 novembre 2001, è pari al 3,25% a decorrere dal 14 novembre 2001.