CCNL 29 GENNAIO 2000
- TESTO ACCORDO 29 GENNAIO 2002 PER IL RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA
Si scioglie la riserva precedentemente formulata (cfr.
suppl.n.3 al not. n.1/2002), per pubblicare di seguito il testo del verbale di
accordo sottoscritto in data 29 gennaio 2002 per il rinnovo della parte
economica per il secondo biennio di vigenza del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
“Addì 29 gennaio 2002, in Roma tra
l’Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE e
i Sindacati nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL
e FILLEA-CGIL
si conviene quanto segue:
I. Aumenti retributivi
In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica
dei redditi, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003 i minimi di
paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono
aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.
Tali incrementi sono comprensivi del recupero del
differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni
2000-2001.
II. Accordi locali
1. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno,
per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento economico territoriale
di cui alla lettera d) dell’art.39 e all’art.47 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000,
entro la misura massima dell’11% dei minimi di paga e di stipendio, con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003, e del 14% dei minimi di paga e di
stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2003.
Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni
sottoscritte in base alla previsione dell’accordo nazionale 11 giugno 1997.
L’elemento economico territoriale di cui al comma
precedente, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell’andamento
congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini
di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine
gli indicatori di cui al citato art.39 del c.c.n.I..
Durante la vigenza dell’elemento economico territoriale, ai
fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà
effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità
stabilita dalle Organizzazioni medesime.
Le Parti si danno atto che la struttura dell’erogazione di
cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23
luglio 1993, dall’art.39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall’art.2 del decreto
legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n.135.
2. Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi
territoriali avverrà nell’ambito delle materie specificatamente stabilite
dall’art.39 del contratto nazionale e che le clausole degli accordi locali
difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
III. Lavoro temporaneo
1. Ai sensi dell’art. 95 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, con
il quale le parti sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta
nell’art.1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n.196, in ordine alla
sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti
alla categoria operaia, si precisa quanto segue:
a) le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il
monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere definitivo,
successivamente al 31/12/2002, l’utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;
b) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno
effettuare i versamenti presso la Cassa Edile del luogo ove i lavoratori
svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve
essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il
relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e
previdenza complementare di settore;
c) la Cassa Edile adotterà specifici criteri di
registrazione per le imprese fornitrici ed i lavoratori temporanei nel rispetto
della modulistica nazionale;
d) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo verseranno
all’Inps i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come
specificato dalla circolare Inps n. 153/98;
e) le parti concordano di effettuare la formazione
professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il
sistema formativo paritetico di settore, mediante l’accantonamento presso le
Casse Edili del contributo del 4% stabilito dalla legge n. 196/97.
Si procederà, a tal proposito, in sede Formedil, alla
definizione delle procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore,
con una particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse
Edili del predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato dal
sistema formativo paritetico di settore.
f) a carico delle imprese fornitrici dì lavoro temporaneo è
posta un’aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del
lavoratore temporaneo destinata ad un’apposita gestione costituita presso la
Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa
di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell’impresa
utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.
Le parti si riservano di disciplinare con apposito
regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f),
anche con riferimento all’equilibrio della gestione.
IV. Trasferta
In base a quanto previsto dall’allegato Q al c.c.n.l. - Protocollo sulla trasferta - che
prevede l’effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale
disciplina le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni
territoriali delle singole regioni possono effettuare la sperimentazione
secondo quanto previsto nel predetto allegato.
V. Casse edili
In conformità con quanto disposto dall’allegato E al citato
contratto collettivo nazionale - Protocollo
di intesa sul sistema degli Organismi paritetici di settore - il quale
dispone che le Casse Edili debbono perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri
per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri
sociali dell’industria delle costruzioni, i contributi agli Enti paritetici
debbono essere correlati alle effettive esigenze di ciascuna gestione.
Pertanto, qualora risultino nella Cassa Edile riserve eccedenti, le
organizzazioni territoriali competenti sono tenute a provvedere alla riduzione
del contributo della gestione sino al completo riequilibrio.
In caso di dissenso tra le predette Organizzazioni
territoriali, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni
nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla
richiesta, al fine dì determinare il contributo di riequilibrio.
VI. Assistenza sanitaria
In attuazione delle disposizioni contenute nell’allegato R
al c.c.n.l. 29 gennaio 2000 si conviene quanto segue:
- gli operai iscritti alla Cassa Edili accederanno ai
servizi resi dalla SANICARD sulla base dell’accordo che sarà sottoscritto con
la Società titolare di tale carta e la CNCE.
Il costo, non superiore a 1,55 euro annui per ciascun
operaio, è posto a carico delle Casse Edili medesime.
Le parti sottoscritte si riservano di definire le modalità
per l’accesso degli impiegati ai servizi della SANICARD;
- le parti sottoscritte demandano alla CNCE di predisporre
una convenzione nazionale con un pool di compagnie sulla copertura assicurativa
relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle del servizio sanitario
nazionale (grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta
diagnostica, diarie).
L’attuazione di tale convenzione, che sarà stipulata dalle
sottoscritte Associazioni, sarà effettuata con accordo locale tra le
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali medesime, nel
rispetto del secondo comma dell’allegato R.
VII. Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni
L’Ance e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-CisI e
Fillea-Cgil, nell’ambito di una politica tesa a sostegno della regolarità
contributiva non solo nel settore delle OO.PP., ma anche nell’ambito del
mercato privato, convengono di intervenire attraverso il sistema degli
Organismi paritetici previsti nel c.c.n.l., Casse Edili, Enti Scuola e Comitati
partitetici per la prevenzione e l’igiene dell’ambiente di lavoro.
A questo fine convengono che i rapporti con le Casse Edili
di tutte le imprese esecutrici sia di opere pubbliche che di lavori privati
devono fondarsi sulle seguenti regole:
a) estensione agli obblighi di contribuzione nei confronti
delle Casse Edili di meccanismi analoghi a quelli previsti dall’art. 29 della
legge n. 341/95 per le assicurazioni di legge, in modo da evitare le forme di
evasione contributiva connesse alla mancata denuncia di ore lavorate;
b) denuncia mensile alle Casse Edili per impresa e cantiere
dei lavoratori dipendenti;
c) per i lavori privati, obbligo del committente di dichiarare
all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della
concessione edilizia (permesso di costruire) o all’atto della presentazione
della denuncia di inizio attività, il nominativo dell’impresa esecutrice dei
lavori unitamente alla documentazione attestante il rispetto degli obblighi
contributivi;
d) la documentazione di cui al punto precedente è costituita
da un documento di regolarità contributiva rilasciato da uno sportello unico
costituito da Inail, Inps e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile,
sulla base di una convenzione con Inail ed Inps;
e) in via sperimentale, le Associazioni nazionali
sottoscritte definiranno in aggiunta a quanto sopra, una procedura di verifica
della congruità contributiva dei versamenti alla Cassa Edile, basata su
parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavoro.
La congruità verrà misurata su parametri rapportati al complesso dei lavori
eseguiti dall’impresa principale e dalle imprese subappaltatrici con l’impiego
di lavoratori subordinati e autonomi. Qualora i versamenti per il singolo
lavoro risultino inferiori al parametro di congruità predefinito, le imprese
esecutrici sono obbligate a integrare il versamento contributivo fino al
raggiungimento di detto parametro;
f) dopo la definizione in via negoziale di quanto espresso
al precedente punto e), e quando sarà in possesso dei dati certi necessari allo
scopo, la Cassa Edile condizionerà il rilascio dell’attestato di regolarità
contributiva di cui al punto d), anche alla verifica della congruità di cui al
punto precedente;
g) Inps e Inail concentreranno le visite ispettive e i
controlli sulle imprese non iscritte alle Casse Edili e non in possesso degli
attestati di cui sopra;
h) le Associazioni nazionali sottoscritte si impegnano ad
una definizione compiuta della materia entro il 30 settembre 2002.
A supporto e completamento di quanto previsto dal presente
Accordo, le parti hanno elaborato sulla base di quanto contenuto nell’allegato
P comma 6 al c.c.n.l. vigente - allegato che resta confermato nella sua
interezza - la seguente proposta, da presentare congiuntamente agli organi di
Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in
aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi.
La misura di tale decontribuzione è calcolata
percentualmente sulla retribuzione complessiva annua con l’applicazione
dell’aliquota stabilita dall’art. 2 del DL 25 marzo 1997 convertito con
modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n.135, ed eventuali successive
modifiche e risponde ai seguenti criteri:
- la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo
l’entrata in vigore della norma di legge di recepimento della presente
proposta;
- i trattamenti di che trattasi concorrono a formare
l’imponibile fiscale;
- è destinato alla previdenza complementare di settore un
importo pari al 10% dell’importo annuo decontribuito;
- il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti
delle imprese iscritte alla Cassa Edile.
VIII. Operai - Prestazione aggiuntiva Ape
Nel mese di dicembre 2002 è erogata una prestazione
aggiuntiva di ape a carico del Fondo per l’anzianità professionale edile agli
aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30
settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.
Per gli operai che non abbiano maturato tale requisito, per
i quali risultino comunque denunciate al 30 settembre 2002 almeno 525 ore, la
prestazione è erogata proporzionalmente nella misura di 1/24 per ogni 87 ore di
lavoro denunciate alla Cassa Edile ai fini della prestazione ape, nell’arco del
biennio 1° ottobre 2000 - 30 settembre 2002.
La prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è
di seguito indicata.
Operaio comune € 174,95
Operaio qualificato €
204,69
Operaio specializzato € 227,43
Operaio di IV° livello €
244,93
La Cassa Edile fa fronte alla prestazione con le eccedenze
del fondo ape straordinaria e con quelle della gestione ape ordinaria.
Qualora tali eccedenze non risultassero sufficienti al
livello locale le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte si incontreranno
al fine di determinare un contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di
lavoro, finalizzato alla costituzione delle risorse necessarie, previa verifica
che non vi siano ulteriori riserve cui attingere.
IX. Una Tantum impiegati
Per la categoria degli impiegati è riconosciuta una “una
tantum” nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi nel
mese di dicembre 2002:
Impiegato I° livello € 174,95
Impiegato II° livello € 204,69
Impiegato III° livello €
227,43
impiegato IV° livello €
244,93
Impiegato V° livello €
262,42
Impiegato VI° livello €
314,91
Impiegato VII° livello € 349,90
La predetta una tantum è frazionata per dodicesimi, in relazione all’anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l’anzianità superiore a quindici giorni e, in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell’anno, è liquidata in occasione di tale evento.