LEGGE
N. 127/97 ARTT. 2 E 3 (BASSANINI 2) - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli associati sulle
disposizioni innovative introdotte dagli articoli 2 e 3 della legge n. 127/97
(c.d. Bassanini 2), in tema di certificazioni amministrative e dichiarazioni
sostitutive.
Gli articoli suddetti contengono infatti una serie di disposizioni
di particolare rilievo per gli operatori del settore delle costruzioni, i quali
possono beneficiare mediante la nuova normativa di uno snellimento delle
procedure inerenti la presentazione di istanze dirette alle pubbliche
amministrazioni e per il rilascio di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, soprattutto ai fini della qualificazione nelle gare d'appalto
per l'esecuzione di lavori pubblici.
Al riguardo, va innanzitutto ricordato che la legge n. 127/97 delega
il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, con
appositi regolamenti, misure per la semplificazione della normativa sulla
documentazione amministrativa (cfr. art. 1).
In quest'ottica, la regolamentazione dell'intera materia dovrà, in
particolare, conformarsi ai principi contenuti nell'art. 18 della legge n.
241/90, nonché ai seguenti principi: eliminazione o riduzione dei certificati o
delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di
provvedimenti amministrativi; ampliamento delle categorie di stati, fatti, o
qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive
di certificazioni; modificazione delle disposizioni normative e regolamentari
sui procedimenti amministrativi, al fine di evitare ritardi conseguenti alle
misure di semplificazione.
La delegificazione governativa dovrà in particolare specificare
gli stati, fatti o qualità per i quali l'autocertificazione deve intendersi
"definitiva" e non già come "temporaneamente sostitutiva"
di una documentazione da produrre, comunque, prima dell'emanazione dell'atto
amministrativo finale.
In altri termini, vi saranno stati, fatti o qualità che potranno
essere attestati con autodichiarazione definitiva (e non già provvisoria),
salva, in ogni caso, la responsabilità penale di chi renda false dichiarazioni
(ai sensi della legge n. 15/68) ed un numero ridotto di altri stati, fatti o
qualità per i quali la pubblica amministrazione potrà continuare a richiedere,
successivamente, la prescritta documentazione; in tal caso, è previsto che,
qualora quest'ultima non venga prodotta dall'interessato entro 15 giorni dalla
richiesta (o entro il termine più favorevole concesso dall'amministrazione),
tale circostanza comporterà la mancata emanazione del provvedimento
amministrativo in favore dell'interessato (art. 3).
Ferma restando l'attività di delegificazione della materia
attribuita al Governo, è noto che la legge n. 127/97 ha, tuttavia, introdotto
disposizioni immediatamente operative in tema di snellimento dell'attività
amministrativa e di semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica
amministrazione.
A decorrere, infatti, dal 18 maggio u.s. (data di entrata in
vigore della legge), sono operative, tra le altre, le disposizioni a carattere
semplificatorio contenute negli artt. 2 e 3.
Per consentire proprio l'applicazione immediata delle nuove misure
va segnalato peraltro che il Ministero dell'Interno, con propria circolare n.
11 del 15 luglio 1997, ha fornito taluni chiarimenti in merito alle
disposizioni contenute nei suddetti articoli 2 e 3 della legge, che in sede di
prima attuazione hanno sollevato alcuni dubbi interpretativi.
Ciò premesso, si ritiene opportuno, in questa sede, fornire un
quadro riepilogativo delle principali novità introdotte dalla legge n. 127/97
in tema di snellimento delle norme sulla documentazione amministrativa, anche
in considerazione delle indicazioni ministeriali in proposito.
Validità
dei certificati
L'art. 2 della legge n. 127/97 introduce una notevole semplificazione
dell'attività amministrativa, ampliando in primo luogo la durata dei
certificati anagrafici e di stato civile, rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni ed ammettendo altresì la possibilità per gli interessati di
estendere la validità dei suddetti certificati, nonché degli altri certificati,
oltre i termini di scadenza, mediante apposita dichiarazione.
Sulla base delle previsioni legislative contenute nel citato art.
2, emergono in particolare le seguenti indicazioni:
a) i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, e non
solo dall'anagrafe dei comuni (cfr. Circ. Ministero Interno n. 11/97 cit.),
attestanti stati e fatti personali, non soggetti a modificazione, hanno
validità illimitata (certificati di nascita, morte, conseguimento di titoli di
studio, residenza storica, ecc.) (cfr. comma 3);
b) i restanti certificati (normalmente con scadenza trimestrale)
hanno ora validità semestrale (certificati di stato civile, cittadinanza,
matrimonio, residenza semplice, ecc.) (cfr. comma 3).
È presumibile ritenere che in questa categoria di certificati
vadano ricompresi anche i certificati della C.C.I.A.A. e del Casellario
giudiziario, i quali pertanto dovrebbero avere validità semestrale. Lo stesso
dovrebbe valere anche per il certificato dell'Albo Nazionale dei Costruttori,
nonostante la sua durata annuale precedentemente sancita dall'art. 17 della
legge n. 57/62;
c) per i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, nonché gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile
(stato di famiglia, residenza, stato civile, ecc.) aventi validità semestrale,
è possibile presentare certificazioni "scadute", a condizione che le
informazioni contenute nei certificati stessi non siano mutate (cfr. comma 4).
In tal caso, è necessaria solamente una dichiarazione in calce al documento,
con sottoscrizione non autenticata, del titolare del certificato.
La pubblica amministrazione ha, comunque, la facoltà di accertare
la veridicità e la autenticità delle informazioni prodotte. In caso di false
dichiarazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge n.
15 del 1968.
Semplificazione
delle norme sulla documentazione amministrativa
L'art. 3 della legge n. 127/97 reca disposizioni di immediata
semplificazione della normativa in tema di documentazione amministrativa,
ampliando l'utilizzo delle dichiarazioni, anche temporaneamente sostitutive, ed
estendendo l'obbligo regolamentare a tutte le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 (Amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro
consorzi ed associazioni, IACP, C.C.I.A.A., Enti pubblici non economici, USL,
ecc.).
In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge n. 127 (18 maggio 1997) si prevede, tra l'altro, che:
- Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere
l'autenticazione delle sottoscrizioni delle domande per la partecipazione a
selezioni e, quindi, anche a concorsi per l'assunzione, da parte delle stesse,
a qualsiasi titolo (comma 5).
- La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto (cioè, in
presenza del soggetto cui è diretta l'istanza, che procede ai sensi dell'art. 6
della legge n. 15/68), di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione
pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad
autenticazione (cfr. comma 11).
Con tale previsione viene dunque modificata la norma di principio
contenuta nell'art. 20 della legge n. 15 del 1968, il quale dispone che:
"... la sottoscrizione di istanze dirette ad organi della pubblica
amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia
prescritta" (cfr. Min. Interno n. 11/97).
- Le sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, previste dall'art. 2, comma 1 della legge n. 15/68 non vanno
autenticate, indipendentemente dalle modalità di presentazione delle stesse
(cfr. comma 10).
Conseguentemente è abrogato l'art. 2, comma 2, della legge n.
15/68, che prevedeva, viceversa, l'obbligo di autenticazione.
- Le sottoscrizioni delle dichiarazioni "temporaneamente
sostitutive" di stati, fatti o qualità personali, elencate dall'art. 2,
comma 1, del DPR 24 gennaio 1994 n. 130, non devono essere più autenticate
(cfr. comma 3). Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche
contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza
del dipendente addetto.
Conseguentemente, è abrogato l'art. 3, comma 1, del D.P.R. n.
130/94, che prevede l'autentica delle dichiarazioni temporaneamente
sostitutive.
La circolare ministeriale n. 11/97 citata precisa al riguardo che
le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche nei riguardi delle
dichiarazioni che non vengano rese dinanzi al dipendente dell'amministrazione,
ma siano trasmesse, ad esempio, a mezzo posta.
La non necessità dell'autenticazione viene estesa dalla circolare
anche alle istanze dirette alla P.A. che siano inviate per posta, attraverso
un'interpretazione estensiva del comma 11 dell'articolo in commento.
Sarà possibile, quindi, ai fini della richiesta di invito a gare
d'appalto, sottoscrivere, senza necessità di autenticazione, la domanda di
partecipazione alla procedura concorsuale e inoltrare detta richiesta all'ente
appaltante, entro i termini previsti, avvalendosi del servizio postale.
- La legge n. 127/97 mantiene fermo l'obbligo di autenticazione
della sottoscrizione nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(cfr. art. 4, legge n. 15/68) con le modalità di cui all'art. 20 della legge n.
15 del 1968. La possibilità che la sottoscrizione sia autenticata dal
funzionario competente a ricevere la documentazione viene estesa all'ipotesi di
dichiarazione resa ad imprese di gestione di servizi pubblici; in tal caso è
competente il funzionario incaricato dal rappresentante legale della impresa
stessa.
Ulteriori
disposizioni semplificative
- È fatto esplicito divieto alle amministrazioni ed ai gestori di
pubblici servizi di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti
nel documento di riconoscimento, in corso di validità, esibito dall'interessato
sotto responsabilità penale (art. 3 comma 1).
Resta salva la facoltà dei soggetti indicati di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di
identità.
- Costituisce violazione dei doveri d'ufficio, la mancata
accettazione di dichiarazioni sostitutive, in luogo della produzione dei
certificati, nei casi in cui la legge o i regolamenti prevedano tale
possibilità (art. 3 comma 4).
- Infine, è opportuno segnalare che la semplificazione
amministrativa in parola comporta una riduzione degli oneri fiscali, in ragione
del minor ricorso alla documentazione cartacea e di conseguenza alla necessità
di autenticazione delle sottoscrizioni con relativa imposta di bollo (cfr.
circ. Min. Interno cit.).
Si ritiene utile pubblicare il testo dei primi tre articoli della
legge "Bassanini 2" n. 127 ora commentati.
Legge 15 maggio 1997 n. 127 "Misure urenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo"
(Suppl.
Ordinario n. 98/L alla G.U. del 17 maggio 1997, n. 113)
ARTICOLO 1
Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle
norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è
emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti
nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e
principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni
richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi
o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da
soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali
comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui
procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e
b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o
ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
ARTICOLO 2
Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione
anagrafica
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è
sostituito dal seguente:
<Art. 70. - 1. La
dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona
che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non
essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il
comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la
direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la
nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale
di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso
l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori , o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro
dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in
cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di
loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi
l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta
dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di
nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento
di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo
41.>.
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è
sostituito dal seguente:
<Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile
sono validi in tutto il territorio della Repubblica.>.
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle
pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di pubblici servizi
anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo
al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subito variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva la facoltà di
verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso
di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la
trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato
civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di
pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La
trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e
telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazione, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, è inserito il seguente:
<1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al
comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori
del territorio del comune competente.>.
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali
sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se
presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e
richieste a può soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche
disgiuntamente, purchè nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione
o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro dell'Interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta
di identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati
personali e il codice fiscale nonchè, qualora l'interessato non si opponga,
l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a decorrere
dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
11. È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si
svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti
richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi
della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione; g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la
conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre
in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni
parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso
tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in
vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti
di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi
previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonchè del
diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre
prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti
per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i
relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o
limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
ARTICOLO 3
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti
certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di
richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni
pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di
verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel
documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di
riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante
sia stato esibito il documento ai fini del presente comma si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 489 del Codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è
sostituito dal seguente:
<I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali
fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è
ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà
successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione,
prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di
quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il
provvedimento non è emesso>.
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:
<1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1
dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e
sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto>.
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono
che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una
dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce
violazione dei doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di
richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la
partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a
qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da
regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o
ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano
fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti
per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20
dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di
personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano
in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e
attuariali>.
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
<Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è
resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è
autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario
incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa>.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma
dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchè ogni altra
disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di
istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.
... omissis ...