MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA CUD 2002 - TERMINE CONSEGNA 31 MARZO 2002

 

Sul Supplemento Ordinario n. 266 alla Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2001, n. 288, è stato pubblicato il provvedimento 30 novembre 2001 dell’agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, che ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo schema di certificazione unica (CUD 2002) concernente l'attestazione da parte dei datori di lavoro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2001, delle indennità di fine rapporto e delle relative anticipazioni, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'I.N.P.S. e all'I.N.P.D.A.I..Si ricorda che detta certificazione a decorrere dal corrente anno deve essere rilasciata anche per i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Termini di consegna

La certificazione deve essere rilasciata al dipendente entro il nuovo termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati (quindi per i redditi corrisposti nell’anno 2001 entro il 31 marzo 2002), ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Si rammenta che se la richiesta è effettuata prima che siano liquidate le ultime competenze soggette a tassazione ordinaria, i dodici giorni decorrono da tale liquidazione: (Circ. Minfinanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, par. 8.3). Al dipendente devono essere consegnate, unitamente alla certificazione unica, che può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica, le istruzioni di cui all'allegato 1, che contengono, fra l'altro, l'informativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 sulla tutela della privacy.

 

Modalità generali di compilazione

Lo schema di certificazione CUD 2002 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2001, fino all'approvazione di una nuova certificazione. In tal caso, i riferimenti agli anni 2001 e 2002 contenuti nella certificazione e nelle istruzioni devono intendersi riferiti agli anni successivi.

Secondo le previsioni di cui al punto 5 del provvedimento 30 novembre 2001, qualora il sostituto d'imposta abbia già consegnato al sostituito la certificazione unica, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno 2001, i dati indicati nello schema CUD 2002, e non presenti nella certificazione CUD già consegnata, devono essere contenuti in una ulteriore certificazione, anche non comprensiva dei dati già certificati, da consegnare entro il 31 marzo 2002.

Il nuovo schema di certificazione presenta alcune rilevanti novità, rispetto a quanto già richiesto per la compilazione della certificazione relativa ai redditi corrisposti nel corso dell'anno 2001. Le principali modifiche sono evidenziate di seguito.

 

Dati fiscali (Parte B)

Ai fini fiscali, la certificazione unica deve attestare, principalmente: i redditi di lavoro dipendente; i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente fra i quali i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, distinguendo quelli che danno diritto alle detrazioni da quelli che non possono fruire delle detrazioni; i compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata; le ritenute d'acconto operate e le detrazioni d'imposta riconosciute; le indennità di fine rapporto e altre indennità e somme soggette a tassazione separata.

Il sostituto d’imposta può compilare la certificazione con i dati fiscali e previdenziali espressi in lire o in euro. Se la certificazione viene compilata in euro deve essere barrata l’apposita casella posta in alto a destra della certificazione. L’esposizione dei dati in euro deve essere effettuata in centesimi con le consuete regole di arrotondamento: per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5.

Nel punto 1 deve essere indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente. Tra i redditi assimilati devono essere ricompresi, come più sopra ricordato, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. nota suppl.n.5 al Notiziario n.11/2000) per i quali è peraltro necessario tener conto dei nuovi criteri recentemente assunti dalla Agenzia delle Entrate con circolare 12 dicembre 2001, n.105. Secondo tali criteri i compensi derivanti da attività di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, quando queste attività rientrano nell’oggetto tipico dell’ordinamento professionale cui appartiene il collaboratore, sono da considerare, dal punto di vista fiscale, redditi di lavoro autonomo.

Sia i redditi di lavoro dipendente che quelli derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere indicati nel punto 1 del CUD al netto degli oneri deducibili e dei contributi previdenziali ed assistenziali che hanno concorso a formare il reddito.

La casella del punto 6 deve essere barrata se il sostituito abbia chiesto nel corso del periodo d’imposta l’applicazione di un’aliquota più elevata di quella derivante dal ragguaglio al periodo di paga dei vari scaglioni annui di reddito, al fine di evitare di pagare un’imposta particolarmente elevata in sede di conguaglio.

Nel punto 18 va indicato il totale delle detrazioni di cui all’art.13 del T.U.I.R. (detrazioni per lavoro dipendente).

Nel punto 19 vanno indicate le detrazioni per i carichi di famiglia, comprese le eventuali detrazioni per i figli successivi al primo e/o di età inferiore a 3 anni, mentre il totale delle detrazioni spettanti va indicato nel punto 22.

Nel punto 23 deve essere indicato il totale degli oneri deducibili dall’imponibile ai sensi dell’art.10 del T.U.I.R. (ad esempio contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge), ad esclusione dei contributi destinati alla previdenza complementare, di cui si dirà più avanti. Anche per gli oneri deducibili, come per gli oneri detraibili, il sostituto d’imposta, oltre a riportare l’importo totale nella relativa casella, deve indicare analiticamente le singole voci nelle Annotazioni, evidenziando che tali importi, riconosciuti dal datore di lavoro, non devono essere riportati nell’eventuale dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.

Per quanto riguarda i contributi versati alla previdenza complementare (per quanto qui di interesse, attualmente solo per i dirigenti di aziende industriali), si rammenta che la nuova disciplina fiscale è contenuta nell’art.10, lett. e-bis) del T.U.I.R., come sostitito dall’art.1 del decreto legislativo n.47/2000. La norma prevede la deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare nella misura massima del 12% del reddito complessivo del soggetto, e con il limite assoluto di lire 10.000.000. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, la deduzione fiscale compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di T.F.R. destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo n.124/1993 e, comunque, entro i limiti del 12% del reddito complessivo e di lire 10.000.000.

Nel punto 24 va indicato il totale dei contributi e premi, diversi dal T.F.R., complessivamente versati dal datore di lavoro e dal lavoratore esclusi dall’imponibile, mentre nel punto 25 deve essere riportato l’importo dei contributi e premi che concorrono a formare il reddito, ad esempio perché eccedenti i limiti di deducibilità indicati nel citato art.10, lett. e-bis) del T.U.I.R.. Infine, nel punto 26 deve essere indicato l’importo del trattamento di fine rapporto destinato al fondo di previdenza complementare.

Nei punti da 57 a 60 va indicato l’ammontare del T.F.R., le altre indennità e somme e le anticipazioni soggette a tassazione separata erogate nell’anno ed eventualmente in anni precedenti, e le ritenute operate.

Le istruzioni precisano che relativamente al T.F.R. e alle altre indennità e somme, il sostituto deve indicare gli importi di cui si parla nelle Annotazioni del CUD 2002, distinguendo tra quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001.

 

Dati previdenziali ed assistenziali (Parte C)

Anche la certificazione CUD 2002 deve essere compilata, ai fini contributivi, indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta, per quanto qui rileva, all’I.N.P.S. e all’I.N.P.D.A.I., nonché l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli istituti previdenziali.

La novità principale concerne la certificazione dei compensi corrisposti durante l’anno 2001 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata dell’I.N.P.S. di cui all’art.2, comma 26, della legge 335/1995.

Per i dipendenti con qualifica di dirigente iscritti all’I.N.P.D.A.I., il datore di lavoro deve compilare due distinti quadri relativi ai dati previdenziali ed assistenziali, uno contraddistinto dal "codice ente 1" (I.N.P.S.), e, uno dal "codice ente 2" (I.N.P.D.A.I.) da specificare nel punto 4.

Tra le novità si segnala, inoltre, con riferimento al punto 2, relativo alla “Qualifica”, la soppressione dei codici L., N., R., con i quali, precedentemente, dovevano essere distintamente indicati i lavoratori a tempo parziale, a seconda dell’orario settimanale svolto. Nel nuovo modello CUD 2002 è sufficiente che il lavoratore part-time sia contraddistinto con il codice P.

Per il punto 21, da compilare nel caso di particolari tipi di rapporto di lavoro pe i quali sono previste agevolazioni contributive o in altri casi particolari, si segnala l’introduzione dei seguenti codici:

-   53 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese artigiane, ovunque ubicate, che beneficiano della riduzione contributiva del 100%;

-   65 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da aziende industriali ubicate nel centro nord, che beneficiano della riduzione contributiva del 25%;

-   70 nel caso di assunzione di lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ai sensi dell’art.75 della legge 388/2000. La norma citata, a determinate condizioni, consente ai lavoratori dipendenti, che hanno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità dal 1° aprile 2001, la possibilità di rinviare il pensionamento, continuando a prestare attività lavorativa senza l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali al fondo IVS (cfr. nota suppl.n.2 al Notiziario n.6/2002).

La parte C del modello CUD 2002, come in passato, contiene i dati necessari per il riconoscimento della contribuzione figurativa. Le modifiche riguardano le assenze per congedi di maternità, parentali o per assistenza di familiari portatori di handicap grave.

In particolare, nei punti 42 e 43, devono essere indicati i dati relativi agli eventi che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia (cfr. nota suppl.n.3 al Notiziario n.3/2000) comportano l’accredito figurativo sulla base della retribuzione effettiva, come, ad esempio, le assenze per congedo per maternità, o per congedo parentale nel limite del periodo massimo complessivo fra genitori di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino.

Nei punti 44 e 45 devono, invece, essere riportati i dati relativi agli eventi che comportano l’accredito figurativo sulla base di un valore retributivo convenzionale. Si tratta, in particolare, dei periodi di assenza per i quali la legge riconosce la contribuzione figurativa, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta.

Le assenze in parola sono quelle fruite a titolo di:

-   astensione facoltativa che si prolunghi oltre il periodo complessivo massimo fra i genitori di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino;

-   astensione facoltativa goduta fra il 3° e l'8° anno del bambino;

-   i permessi per allattamento ex art. 10 della legge n. 1204/1971, come modificato dalla legge n. 53/2000;

-   permessi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8  anni, fruibili alternativamente, nei limiti di 5 giorni l'anno, da ciascun genitore;

-   i permessi giornalieri previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992 a favore dei genitori di minori con handicap ed agli handicappati maggiorenni.

Sempre in materia di contribuzione figurativa, si segnalano inoltre i punti 50 e 51, di nuova introduzione, che devono essere utilizzati per indicare i dati relativi ai periodi di congedo di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo n.151/2001 (cfr Notiziario n.8-9/2001).

La nuova sezione 4 della parte C del modello CUD 2002 è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, nell’anno 2001, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata presso l’I.N.P.S. di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995.

Nel punto 57 deve essere indicata la data di inizio del rapporto di collaborazione, anche anteriore all’anno 2001, che ha dato luogo alla corresponsione di compensi nel 2001. Nel punto 58 deve essere riportata la data di cessazione del rapporto, ovvero il 31 dicembre 2001 per le collaborazioni ancora in essere. L’imponibile contributivo, cioè i compensi corrisposti nell’anno 2001, va indicato nel punto 59, mentre nel punto 60 va riportato il totale dei contributi dovuti. L’ammontare dei contributi trattenuti al collaboratore e di quelli effettivamente versati dal committente devono essere indicati, rispettivamente, nei punti 61 e 62.