INAIL -
AUTOLIQUIDAZIONE 2001/2002 - RATEAZIONE DEL PREMIO - TASSO DI INTERESSE DA
APPLICARE ALLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Come
è noto, secondo le vigenti disposizioni legislative, il datore di lavoro può
fruire della rateizzazione in quattro rate del premio INAIL risultante dalle
operazioni di autoliquidazione (sia di quanto dovuto a titolo di saldo che di
quanto dovuto a titolo di anticipo rata).Le rate successive alla prima sono
maggiorate da un tasso di interesse fissato con apposito decreto ministeriale,
che per le predette operazioni di autoliquidazione 2001/2002 è stato fissato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella misura del 4,31%. Pertanto la
Direzione Generale dell’Istituto, con nota del 18 marzo 2002 inviata alle
proprie sedi, ha reso noti i coefficienti che, in relazione al suddetto tasso
di interesse, devono essere applicati alle rate con scadenza 16 maggio 2002,16
agosto 2002 e 16 novembre 2002. I predetti coefficienti sono:
2^
rata scadenza 16 maggio 2002 0,010273151
3^
rata scadenza 16 agosto 2002 0,021136712
4^
rata scadenza 16 novembre 2002 0,032000274