INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2001/2002 - RATEAZIONE DEL PREMIO - TASSO DI INTERESSE DA APPLICARE ALLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

 

Come è noto, secondo le vigenti disposizioni legislative, il datore di lavoro può fruire della rateizzazione in quattro rate del premio INAIL risultante dalle operazioni di autoliquidazione (sia di quanto dovuto a titolo di saldo che di quanto dovuto a titolo di anticipo rata).Le rate successive alla prima sono maggiorate da un tasso di interesse fissato con apposito decreto ministeriale, che per le predette operazioni di autoliquidazione 2001/2002 è stato fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella misura del 4,31%. Pertanto la Direzione Generale dell’Istituto, con nota del 18 marzo 2002 inviata alle proprie sedi, ha reso noti i coefficienti che, in relazione al suddetto tasso di interesse, devono essere applicati alle rate con scadenza 16 maggio 2002,16 agosto 2002 e 16 novembre 2002. I predetti coefficienti sono:

2^ rata scadenza 16 maggio 2002                   0,010273151

3^ rata scadenza 16 agosto 2002                    0,021136712

4^ rata scadenza 16 novembre 2002                0,032000274