LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO - DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996 N. 645

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1996, n; 299 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento".

Si tratta di una direttiva particolare, che si inserisce nel novero delle numerose direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Come noto, otto di queste direttive sono state recepite nell'ordinamento nazionale con Decreto Legislativo 626/1994, come modificato dal Decreto Legislativo n. 242/1996.

Il Consiglio della Comunità Europea ha ritenuto "che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento devono essere considerate sotto molti punti di vista come un gruppo esposto a rischi specifici e che devono essere adottati provvedimenti per quanto riguarda la protezione della loro sicurezza e salute"; ha conseguentemente adottato la Direttiva 92/85/CEE, da ultimo recepita, come sopra precisato, con Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645. Di seguito è fornita una prima illustrazione dei principali contenuti della nuova normativa, con l'avvertenza che alcune disposizioni sono immediatamente applicabili, mentre altre necessitano di ulteriori interventi normativi.

Le misure prescritte dal Decreto si applicano alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, in conformità alle disposizioni in vigore (art. 1).

L'art. 3 ha ampliato il novero delle attività lavorative nelle quali non possono essere impiegate le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. Tale divieto, in precedenza vigente per le attività lavorative previste dall'art. 3, comma 1, Legge 30 dicembre 1971, n. 1024 - trasporto e sollevamento di pesi, nonché lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, come specificati dall'art. 5 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 - è ora esteso a tutte quelle attività che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro indicate all'Allegato II del Decreto stesso (cd. divieto di esposizione). Si evidenzia che tale Allegato contiene un elenco definito "non esauriente" di agenti e condizioni di lavoro per i quali vige il divieto di esposizione.

In particolare, il divieto di impiegare le lavoratrici in parola ricomprende anche le mansioni che comportano esposizione ai seguenti agenti e condizioni di lavoro:

A) lavoratrici gestanti di cui all'art. 1.

1. Agenti:

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapprensione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario

 

B) Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art. 1

1. Agenti:

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano

2) Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

 

Per il periodo in cui vige il divieto di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro sopra elencate, le lavoratrici ivi addette, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, Legge n; 1204/1971, devono essere adibite ad altre mansioni. Ove non fosse possibile destinare la lavoratrice ad attività diversa, l'Ispettorato del Lavoro può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro.

L'art. 4, comma 1, del Decreto in esame dispone, che il datore di lavoro, nell'ambito più generale del noto obbligo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, introdotto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e succesive modifiche, è tenuto alla specifica valutazione dei rischi che ineriscono alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, con particolare riferimento ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro indicati nell'Allegato I al Decreto.

La specifica valutazione dei rischi, che derivano alle lavoratrici dall'esposizione agli agenti di cui all'Allegato I, dovrà essere effettuata alla luce delle linee direttrici elaborate dalla Commissione della Comunità Europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'art. 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici suddette.

Tali linee direttrici della Commissione CEE dovranno essere recepite con Decreto del Ministero del Lavoro. Agli effetti operativi, l'adempimento della specifica valutazione dei rischi in parola dovrà, pertanto, essere effettuata solo dopo l'adozione del Decreto Ministeriale.

Effettuata la valutazione dei rischi di cui sopra, il datore di lavoro ha l'obbligo di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della stessa, e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Nel caso in cui la predetta valutazione evidenzi l'esistenza di rischi per la sicurezza alla salute delle lavoratrici in parola, al datore di lavoro è fatto obbligo di evitare l'esposizione al rischio medesimo, attraverso la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro della prestatrice di lavoro (art. 5, comma 1). Qualora la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, le lavoratrici dovranno essere adibite a nuove mansioni, secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 della citata Legge n. 1204/1971, e l'azienda dovrà darne contestuale comunicazione scritta al competente Ispettorato Provinciale del lavoro. L'Ispettorato, ove accerti l'impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, potrà disporre l'astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett; c) della legge n. 1204.

L'inosservanza dell'obbligo di mutare, ove possibile, le condizioni o l'orario di lavoro, al fine di evitare l'esposizione della lavoratrice a fattori di rischio, evidenziati dalla valutazione dei medesimi prevista dall'art. 4, comma 1, è punita ai sensi dell'art; 31, comma 1, Legge n. 1204/1971 con la sanzione penale dell'arresto sino a sei mesi.

L'art. 7 del Decreto prevede il diritto delle lavoratrici gestanti a permessi retribuiti per l'effettuazione di esamij prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, qualora tali prestazioni sanitarie debbano essere effettuate durante l'orario di lavoro; a tal fine le lavoratrici devono presentare apposita richiesta al datore di lavoro e successivamente consegnare la relativa documentazione giustificativa dalla quale risulti la data e l'orario di effettuazione degli esami.

In materia di lavoro notturno, l'art. 6 ha confermato la vigente disciplina legislativa, contrattuale e regolamentare. Per il profilo legislativo resta, quindi, fermo il divieto inderogabile di adibire al lavoro notturno le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino, previsto dall'art. 5, ultimo comma legge n. 903/1977. Parimenti il Decreto ha confermato, per la parte non espressamente modificata dal medesimo, il complesso delle norme vigenti in materia di tutela delle lavoratrici madri, le quali risultano di gran lunga più favorevoli alle lavoratrici rispetto alle prescrizioni minime contenute nella Direttiva comunitaria.

La normativa dettata dal Decreto in esame deve intendersi come speciale rispetto a quella del ripetuto Decreto Legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione in quanto non derogate dal Decreto n. 645/1996.

Vale la riserva di notizie in merito all'adozione del Decreto con cui il Ministero del Lavoro recepirà le linee direttive della Commissione CEE per la valutazione degli agenti nocivi di ciu all'Allegato I, a seguito del quale sarà operativo l'obbligo di specifica valutazione dei rischi a cui sono esposte le lavoratrici in parola. la riserva vale anche per le istruzioni che, in relazione al Decreto, siano eventualmente emanate dai competenti organismi.

 

 

Gazzetta Ufficiale

21 Dicembre 1996, n. 299

Decreto Legislativo 25-11-1996, n. 645

 

Recepimento della Direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per il recepimento della Direttiva 92/85/CEE in materia di sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recante proroga dei termini della delega legislativa contemplata dall'articolo 34 della citata legge n. 146 del 1994;

Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1355;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, del Tesoro, della Sanità, per la Funzione pubblica e gli affari regionali, per le pari opportunità e per la solidarietà sociale;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Campo di Applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato in datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.

 

Art. 2

Linee Direttrici

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformità alle modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione dell'Unione europea.

 

Art. 3

Divieto di Esposizione

1. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'art. 3, primo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nell'allegato II.

 

 

Art. 4

Valutazione e Informazione

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 ettembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

 

Art. 5

Misure di Protezione e di Prevenzione

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del alvoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, come integrato dall'articolo 3.

4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita  con la sanzione di cui all'articolo 31, primo comma, della legge n. 1204 del 1971.

 

Art. 6

Lavoro Notturno

1. In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano ferme le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

 

Art. 7

Esami Prenatali

1. Le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di alvoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

 

Art. 8

Aggiornamento Allegati

1. Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria.

 

Art. 9

Disposizioni Finali

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché da ogni altra disposizione in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1996

 

 

Allegato I

Elenco non Esauriente di Agenti

Processi e Condizioni di Lavoro di cui

All'Art. 4

 

A. Agenti

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;

c) rumore;

d) radiazioni ionizzanti;

e) radiazioni non ionizzanti;

f) sollecitazioni termiche;

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 1.

 

2. Agenti biologici

Agenti biologici  dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

 

3. Agenti chimici

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

a) sostanze etichettate R40, R45, R46 e R47 ai sensi della direttiva n; 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;

b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) mercurio e i suoi derivati;

d) medicamenti antimitolici;

e) monossido di carbonio;

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

 

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

C. Condizioni di lavoro

Lavori sotteranei di carattere minerario.

 

 

Allegato II

Elenco non Esauriente di Agenti

e Condizioni di Lavoro di cui All'Art. 3

 

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 1

1. Agenti

a) Agenti fisici:

lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;

b) agenti biologici:

- toxoplasma;

- virus della rosolia.

a meno che sussista la prova che la lavoratrice  è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici:

piombo e i suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano

 

2. Condizioni di lavoro

Lavori sotterranei di carattere minerario.

 

B. Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art. 1

1. Agenti

a) Agenti chimici:

piombo e i suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

 

2. Condizioni di lavoro

lavori sotterranei di carattere minerario