LAVORATRICI
GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO - DECRETO LEGISLATIVO 25
NOVEMBRE 1996 N. 645
Sulla
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1996, n; 299 è stato pubblicato il Decreto
Legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante "Recepimento della direttiva
92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento".
Si
tratta di una direttiva particolare, che si inserisce nel novero delle numerose
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Come noto, otto di queste direttive
sono state recepite nell'ordinamento nazionale con Decreto Legislativo
626/1994, come modificato dal Decreto Legislativo n. 242/1996.
Il
Consiglio della Comunità Europea ha ritenuto "che le lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento devono essere considerate sotto molti
punti di vista come un gruppo esposto a rischi specifici e che devono essere
adottati provvedimenti per quanto riguarda la protezione della loro sicurezza e
salute"; ha conseguentemente adottato la Direttiva 92/85/CEE, da ultimo
recepita, come sopra precisato, con Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n.
645. Di seguito è fornita una prima illustrazione dei principali contenuti
della nuova normativa, con l'avvertenza che alcune disposizioni sono
immediatamente applicabili, mentre altre necessitano di ulteriori interventi
normativi.
Le
misure prescritte dal Decreto si applicano alle lavoratrici gestanti, puerpere
o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno
informato il datore di lavoro del proprio stato, in conformità alle
disposizioni in vigore (art. 1).
L'art.
3 ha ampliato il novero delle attività lavorative nelle quali non possono
essere impiegate le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
fino a sette mesi dopo il parto. Tale divieto, in precedenza vigente per le
attività lavorative previste dall'art. 3, comma 1, Legge 30 dicembre 1971, n.
1024 - trasporto e sollevamento di pesi, nonché lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri, come specificati dall'art. 5 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 -
è ora esteso a tutte quelle attività che comportano il rischio di esposizione
agli agenti ed alle condizioni di lavoro indicate all'Allegato II del Decreto
stesso (cd. divieto di esposizione). Si evidenzia che tale Allegato contiene un
elenco definito "non esauriente" di agenti e condizioni di lavoro per
i quali vige il divieto di esposizione.
In
particolare, il divieto di impiegare le lavoratrici in parola ricomprende anche
le mansioni che comportano esposizione ai seguenti agenti e condizioni di
lavoro:
A)
lavoratrici gestanti di cui all'art. 1.
1.
Agenti:
a)
agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapprensione elevata, ad esempio in
camere sotto pressione, immersione subacquea;
b)
agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia, a meno che sussista la prova
che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo
stato di immunizzazione;
c)
agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti
possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2.
Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario
B)
Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art. 1
1.
Agenti:
a)
agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti
possono essere assorbiti dall'organismo umano
2)
Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
Per
il periodo in cui vige il divieto di esposizione agli agenti ed alle condizioni
di lavoro sopra elencate, le lavoratrici ivi addette, secondo le disposizioni
di cui all'art. 3, Legge n; 1204/1971, devono essere adibite ad altre mansioni.
Ove non fosse possibile destinare la lavoratrice ad attività diversa,
l'Ispettorato del Lavoro può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro.
L'art.
4, comma 1, del Decreto in esame dispone, che il datore di lavoro, nell'ambito
più generale del noto obbligo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, introdotto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e succesive modifiche, è tenuto alla specifica
valutazione dei rischi che ineriscono alle lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, con particolare
riferimento ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici,
processi o condizioni di lavoro indicati nell'Allegato I al Decreto.
La
specifica valutazione dei rischi, che derivano alle lavoratrici
dall'esposizione agli agenti di cui all'Allegato I, dovrà essere effettuata
alla luce delle linee direttrici elaborate dalla Commissione della Comunità
Europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,
nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza e la
salute delle lavoratrici di cui all'art. 1 e riguardanti anche i movimenti, le
posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici suddette.
Tali
linee direttrici della Commissione CEE dovranno essere recepite con Decreto del
Ministero del Lavoro. Agli effetti operativi, l'adempimento della specifica
valutazione dei rischi in parola dovrà, pertanto, essere effettuata solo dopo
l'adozione del Decreto Ministeriale.
Effettuata
la valutazione dei rischi di cui sopra, il datore di lavoro ha l'obbligo di
informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui
risultati della stessa, e sulle conseguenti misure di protezione e di
prevenzione adottate.
Nel
caso in cui la predetta valutazione evidenzi l'esistenza di rischi per la
sicurezza alla salute delle lavoratrici in parola, al datore di lavoro è fatto
obbligo di evitare l'esposizione al rischio medesimo, attraverso la modifica
temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro della prestatrice di lavoro
(art. 5, comma 1). Qualora la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro
non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, le lavoratrici
dovranno essere adibite a nuove mansioni, secondo la disciplina di cui all'art.
3, commi 2, 3 e 4 della citata Legge n. 1204/1971, e l'azienda dovrà darne
contestuale comunicazione scritta al competente Ispettorato Provinciale del
lavoro. L'Ispettorato, ove accerti l'impossibilità di spostare la lavoratrice
ad altre mansioni, potrà disporre l'astensione anticipata dal lavoro della
lavoratrice stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett; c) della legge n.
1204.
L'inosservanza
dell'obbligo di mutare, ove possibile, le condizioni o l'orario di lavoro, al
fine di evitare l'esposizione della lavoratrice a fattori di rischio,
evidenziati dalla valutazione dei medesimi prevista dall'art. 4, comma 1, è punita
ai sensi dell'art; 31, comma 1, Legge n. 1204/1971 con la sanzione penale
dell'arresto sino a sei mesi.
L'art.
7 del Decreto prevede il diritto delle lavoratrici gestanti a permessi
retribuiti per l'effettuazione di esamij prenatali, accertamenti clinici e
visite mediche specialistiche, qualora tali prestazioni sanitarie debbano
essere effettuate durante l'orario di lavoro; a tal fine le lavoratrici devono
presentare apposita richiesta al datore di lavoro e successivamente consegnare
la relativa documentazione giustificativa dalla quale risulti la data e
l'orario di effettuazione degli esami.
In
materia di lavoro notturno, l'art. 6 ha confermato la vigente disciplina
legislativa, contrattuale e regolamentare. Per il profilo legislativo resta,
quindi, fermo il divieto inderogabile di adibire al lavoro notturno le donne
dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di
età del bambino, previsto dall'art. 5, ultimo comma legge n. 903/1977.
Parimenti il Decreto ha confermato, per la parte non espressamente modificata
dal medesimo, il complesso delle norme vigenti in materia di tutela delle
lavoratrici madri, le quali risultano di gran lunga più favorevoli alle
lavoratrici rispetto alle prescrizioni minime contenute nella Direttiva
comunitaria.
La
normativa dettata dal Decreto in esame deve intendersi come speciale rispetto a
quella del ripetuto Decreto Legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni
ed integrazioni, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione in
quanto non derogate dal Decreto n. 645/1996.
Vale
la riserva di notizie in merito all'adozione del Decreto con cui il Ministero
del Lavoro recepirà le linee direttive della Commissione CEE per la valutazione
degli agenti nocivi di ciu all'Allegato I, a seguito del quale sarà operativo
l'obbligo di specifica valutazione dei rischi a cui sono esposte le lavoratrici
in parola. la riserva vale anche per le istruzioni che, in relazione al
Decreto, siano eventualmente emanate dai competenti organismi.
Gazzetta
Ufficiale
21
Dicembre 1996, n. 299
Decreto
Legislativo 25-11-1996, n. 645
Recepimento
della Direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento.
Il
Presidente della Repubblica
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo
per il recepimento della Direttiva 92/85/CEE in materia di sicurezza e salute
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
Visto
l'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria
1994, recante proroga dei termini della delega legislativa contemplata
dall'articolo 34 della citata legge n. 146 del 1994;
Vista
la legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
Vista
la legge 9 dicembre 1977, n. 903;
Visto
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1355;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 ottobre 1996;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
novembre 1996;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, di
Grazia e Giustizia, del Tesoro, della Sanità, per la Funzione pubblica e gli
affari regionali, per le pari opportunità e per la solidarietà sociale;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1
Campo
di Applicazione
1.
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza
e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato in datore di
lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.
Art.
2
Linee
Direttrici
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla
Commissione dell'Unione Europea, concernenti la valutazione degli agenti
chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti
pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1
e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e
fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle
predette lavoratrici.
2.
Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare
la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformità alle
modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione dell'Unione europea.
Art.
3
Divieto
di Esposizione
1.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'art. 3, primo comma
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, includono anche tutti quelli che
comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro
che sono indicati nell'allegato II.
Art.
4
Valutazione
e Informazione
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della
valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 ettembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per
la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in
particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici,
processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee
direttrici stabilite con i decreti di cui all'articolo 2, individuando le
misure di prevenzione e protezione da adottare.
2.
L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, comprende
quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza
sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di
protezione e di prevenzione adottate.
Art.
5
Misure
di Protezione e di Prevenzione
1.
Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino
un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo
1, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al
rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le
condizioni o l'orario di lavoro.
2.
Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per
motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito
dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del
alvoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito
dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi
di divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971,
come integrato dall'articolo 3.
4.
L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 31, primo
comma, della legge n. 1204 del 1971.
Art.
6
Lavoro
Notturno
1.
In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano
ferme le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
Art.
7
Esami
Prenatali
1.
Le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi
retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero
visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti
durante l'orario di lavoro.
2.
Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al
datore di alvoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa
documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione
degli esami.
Art.
8
Aggiornamento
Allegati
1.
Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o
integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in conformità alle modifiche
adottate in sede comunitaria.
Art.
9
Disposizioni
Finali
1.
Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971, n.
1204, nonché da ogni altra disposizione in materia.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 25 novembre 1996
Allegato
I
Elenco
non Esauriente di Agenti
Processi
e Condizioni di Lavoro di cui
All'Art.
4
A.
Agenti
1.
Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni
del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a)
colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b)
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto
dorsolombari;
c)
rumore;
d)
radiazioni ionizzanti;
e)
radiazioni non ionizzanti;
f)
sollecitazioni termiche;
g)
movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno
dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi
all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 1.
2.
Agenti biologici
Agenti
biologici dei gruppi di rischio da 2 a
4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali
agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute
delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
3.
Agenti chimici
Gli
agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo
la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora
nell'allegato II:
a)
sostanze etichettate R40, R45, R46 e R47 ai sensi della direttiva n;
67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
b)
agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;
c)
mercurio e i suoi derivati;
d)
medicamenti antimitolici;
e)
monossido di carbonio;
f)
agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B.
Processi
Processi
industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C.
Condizioni di lavoro
Lavori
sotteranei di carattere minerario.
Allegato
II
Elenco
non Esauriente di Agenti
e
Condizioni di Lavoro di cui All'Art. 3
A.
Lavoratrici gestanti di cui all'art. 1
1.
Agenti
a)
Agenti fisici:
lavoro
in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione,
immersione subacquea;
b)
agenti biologici:
-
toxoplasma;
-
virus della rosolia.
a
meno che sussista la prova che la lavoratrice
è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di
immunizzazione;
c)
agenti chimici:
piombo
e i suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti
dall'organismo umano
2.
Condizioni di lavoro
Lavori
sotterranei di carattere minerario.
B.
Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'art. 1
1.
Agenti
a)
Agenti chimici:
piombo
e i suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti
dall'organismo umano.
2.
Condizioni di lavoro
lavori
sotterranei di carattere minerario