FIRME ELETTRONICHE -
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/93 CE
(Decreto legislativo n. 10/2002)
Nella Gazzetta Ufficiale n.
39 del 15 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto legislativo n.10/2002
che recepisce il sistema europeo di firme elettroniche delineato dalla
direttiva 1999/93/CE (GUCE, serie L 013, del 19/01/2002).
Considerata la rilevanza che
tale provvedimento può avere con riguardo all'attività delle imprese, degli
Organismi paritetici e ai rapporti con la pubblica amministrazione, si ritiene
opportuno fornire di seguito un'analisi sintetica dello stesso.
Per "firma
elettronica" si intende un insieme di dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di autenticazione informatica. La stessa può essere
creata tramite un dispositivo apposito da una persona che agisce per conto
proprio o per conto della persona fisica o giuridica o dell'entità che
rappresenta.
Il provvedimento di cui
all'oggetto introduce in merito profonde innovazioni rispetto alla disciplina
vigente in Italia contenuta essenzialmente nel Dpr n. 445/2000 (Testo unico
sulla documentazione amministrativa).
Il nuovo sistema prevede,
infatti, accanto alla firma elettronica "avanzata" o
"forte", equiparabile alla firma digitale già adottata in Italia,
forme di sottoscrizioni "deboli".
La differenziazione è dovuta
al grado di sicurezza e all'utilizzo che della firma può essere fatto.
La firma elettronica
avanzata è la firma che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della direttiva
1999/93/CE soddisfa i seguenti requisiti:
a) essere connessa in
maniera unica al firmatario;
b) essere idonea ad
identificare il firmatario;
c) essere creata con mezzi
sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;
d) essere collegata ai dati
cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva
modifica di detti dati.
Secondo quanto stabilito
dall'art. 6 del decreto legislativo n. 10/2002, il documento informatico,
sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma
scritta.
Se però la firma elettronica
è avanzata e basata su di un certificato qualificato, il documento è ammesso
come prova in giudizio, mentre per quello sottoscritto con la firma c.d. debole
la valutazione è lasciata al giudice.
Finora, inoltre, la
certificazione della firma digitale è stata affidata in Italia agli enti
iscritti nell'elenco pubblico tenuto dall'Aipa (Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione).
Ora, invece, l'attività dei
certificatori è libera e non necessita di preventiva autorizzazione.
Il certificatore (un'entità
o una persona fisica o giuridica) che intenda rilasciare "certificati
qualificati" (cioè conformi ai requisiti di cui all'allegato I, nonché
forniti da un certificatore che possieda i requisiti dell'allegato II della
direttiva 1999/93/CE), deve comunicare tale volontà al Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie della Presidenza del Consiglio, che svolge funzioni
di controllo nel settore e
presso il quale si effettua anche l'accreditamento per conseguire il
riconoscimento del possesso di elevati requisiti in termini di qualità e
sicurezza.
Si evidenzia che, ai sensi
dell'art. 7 del decreto di cui sopra, il certificatore può indicare in un
certificato qualificato i limiti d'uso del certificato ovvero un valore limite
per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti
d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi.
Il certificatore non sarà
pertanto responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato
qualificato che ecceda i imiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento
del valore limite.
L'art. 8 del decreto in
esame prevede, infine, l'utilizzo della carta d'identità elettronica e della
carta nazionale dei servizi per i pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni.
Le caratteristiche e le
procedure per il rilascio di tali documenti, nonché le modalità dei pagamenti,
saranno definite con successivi decreti.
Ai
fini del coordinamento delle disposizioni del Dpr n. 445/2000 con quelle del
decreto in esame e della direttiva CE, nonché della fissazione dei requisiti
necessari per lo svolgimento dell'attività dei certificatori, deve essere
emanato un apposito regolamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto stesso.