Con
la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.97/E del 27 marzo 2002,
l’Amministrazione finanziaria ha fornito il proprio orientamento in ordine alla
disciplina fiscale agli effetti dell’imposta di bollo dei documenti inerenti il
contratto di appalto di opere pubbliche.
La
Risoluzione precisa, innanzitutto, le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972
n.642 che disciplinano la materia:
-
Art.2 della Tariffa, Allegato A, Parte I che prevede l’imposta di
bollo fin dall’origine, in misura pari a euro 10,33, per ogni foglio per le
«scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali,
con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano
rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari
destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti»;
-
Art.28 della Tariffa, Allegato A, Parte II che prevede l’imposta di
bollo in caso d’uso, in misura pari a euro 0,31 per ogni foglio o esemplare
per «tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori
degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori;…»;
-
Art.32 della Tariffa, Allegato A, Parte II che prevede l’imposta di
bollo in caso d’uso, in misura pari a euro 10,33 per ogni esemplare, 100
pagine o frazione di 100 pagine o relativo estratto per gli«atti, documenti,
registri ed ogni altro scritto per i quali non sono espressamente previsti il
pagamento dell’imposta sin dall’origine ovvero l’esenzione».
Si
precisa che, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, si ha caso d’uso
quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’Ufficio del
Registro per la registrazione (art.2 D.P.R. 642/1972) e che il foglio s’intende
composto da quattro facciate (art.5 D.P.R. 642/1972).
Tenuto
conto delle disposizioni sopramenzionate, l’Agenzia delle Entrate con la citata
Risoluzione, perviene alle seguenti conclusioni:
(A)
Atti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine di euro 10,33 (art.2,
Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972)
-
capitolato generale (Solo se allegato al contratto. In genere, trattandosi di
un atto normativo non viene allegato al contratto e, quindi, non deve essere
bollato.);
-
capitolato speciale;
-
elenco dei prezzi unitari;
-
cronoprogramma;
-
processo verbale di consegna;
-
verbale di sospensione e di ripresa lavori;
-
certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
-
determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
-
verbale di constatazione delle misure;
-
certificato di collaudo;
-
certificato di regolare esecuzione.
(B)
Atti soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso di euro 0,31 (art.28, Tariffa,
Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
-
elaborati grafici progettuali;
-
piani di sicurezza, previsti dall’art.31 della Legge 109/1994;
-
disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.
(C)
Atti soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso di euro 10,33 (art.32,
Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972)
-
giornale dei lavori;
-
libretto delle misure;
-
lista settimanale;
-
registro di contabilità;
-
sommario del registro di contabilità;
-
stato di avanzamento;
-
certificato per il pagamento di rate;
-
conto finale dei lavori e relativa relazione.
Risoluzione n. 97/E
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Roma, 27 marzo 2002
Oggetto:
Interpello ……./2001 Articolo11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero della
Difesa Direzione generale del Demanio e della Difesa
Con
l’istanza di interpello presentata il 28 novembre 2001, protocollo n. 220674 –
2001, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del
Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209, il Ministero della
Difesa – Direzione generale del Demanio e della Difesa espone il seguente
QUESITO
sull’applicazione
dell’imposta di bollo. Preliminarmente fa presente che l’attività svolta dalla
direzione è incentrata sulla realizzazione di opere pubbliche destinate alla
difesa militare, secondo i principi generali fissati nella legge 11 febbraio
1994, e quelli speciali, in relazione alla peculiarità del settore, di cui al
regolamento per i lavori del genio militare, approvato con R.D. 17 marzo 1932,
n. 365.
Precisa
che nella formazione e nell’esecuzione del contratto di appalto vengono
prodotti documenti e atti soggetti all’imposta di bollo disciplinata dal d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642.
Chiede
pertanto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo
dei seguenti documenti:
contratto
di appalto ed eventuali atti aggiuntivi;
capitolati
di oneri e relative tariffe;
verbale
di concordamento nuovi prezzi;
progetti,
disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie;
piano
di sicurezza;
tariffe;
giornale
del direttore dei lavori;
verbali
di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione lavori;
verbali
di constatazione delle misure, libretto delle misure, note settimanali,
registro
delle misure, certificati di acconto, conto finale;
certificato
di collaudo e certificato di regolare esecuzione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il
Ministero della Difesa ritiene che, per il disposto della parte prima della
tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 sono soggetti all’imposta di bollo
fin dall’origine nella misura di euro 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio:
-
il contratto di appalto e gli eventuali atti aggiuntivi, in quanto atti rogati,
ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali (art.1 della
tariffa);
-
capitolati di oneri, che contengono le condizioni negoziali dei contratti di un
determinato genere ovvero di un singolo contratto di appalto (art. 2 della
tariffa);
-
il verbale di concordamento nuovi prezzi (art. 40 del regolamento lavori genio
militare), poiché si tratta di dichiarazione diretta a modificare un
preesistente rapporto giuridico (art. 2 della tariffa).
Il
Ministero della Difesa ritiene che gli altri documenti oggetto dell’interpello
sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo in caso d’uso, che si verifica
con la presentazione dei medesimi documenti all’ufficio delle entrate per la
registrazione, nella misura di euro 0,31 (lire 600) ai sensi dell’articolo 28
della tariffa. Il motivo di tale soluzione interpretativa è che i documenti
sono redatti da ingegneri, architetti, geometri, periti o misuratori e non
hanno carattere negoziale.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con
riferimento al contratto e agli eventuali atti aggiuntivi, ai capitolati di
oneri e al verbale di concordamento nuovi prezzi questa Direzione centrale
condivide le motivazioni del Ministero della Difesa circa la natura (art. 2699
c.c.), il contenuto degli atti in argomento e la conseguente applicazione
dell’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 10,33 ai sensi
degli articoli 1 e 2 della tariffa parte prima.
Per
gli altri documenti si richiamano le seguenti disposizioni:
-
legge 11 febbraio 1994, n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici –
la quale all’articolo 31 (modificato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415,
articolo 9), stabilisce che il piano di sicurezza e di coordinamento ed
il piano generale di sicurezza (nonché il piano di sicurezza
sostitutivo ed il piano operativo) “formano parte integrante del contratto
di appalto o di concessione …(omissis)… . Le gravi o ripetute violazioni
dei piani stessi da parte dell’appaltatore (…) costituiscono causa di
risoluzione del contratto …(omissis)…. I contratti di appalto o di concessione
stipulati dopo l’entrata in vigore del regolamento ( …) se privi dei piani di
sicurezza (…) sono nulli”;
-
Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 – Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili – ( Modificato dal decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 528), il quale all’articolo 4, comma 1,
lettera a) stabilisce che il coordinatore per la progettazione “Redige il
piano di sicurezza e di coordinamento …” e al successivo articolo 10
individua i requisiti professionali del coordinatore.
-
Decreto del Presidente della Repubblica. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento
di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni – che all’articolo 110 stabilisce
“Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
a)
il capitolato generale;
b)
il capitolato speciale ;
c)
gli elaborati grafici progettuali;
d)
l’elenco dei prezzi unitari;
e)
i piani di sicurezza previsti dall’articolo 31 della legge;
f)
il cronoprogramma”.
Per
stabilire l’imposta di bollo dovuta sui piani di sicurezza e sugli altri
documenti elencati dalla lettera a) alla lettera f) si deve
riscontrare se i documenti stessi siano riconducibili tra le tipologie
alternative di seguito precisate:
-
“Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali,
con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si
documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e
inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”,
individuati dall’articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del d.P.R.
642 del 1972, per le quali è dovuta l’imposta di bollo fin dall’origine di euro
10,33 (lire 20.000) per ogni foglio;
-
“Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli
ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori;…”, individuati
dall’articolo 28 della tariffa, allegato A, parte seconda del d.P.R. 642 del
1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso di euro 0,31 (lire
600) per ogni foglio o esemplare.
I
documenti individuati alle lettere a), b), d) ed f)
– che non hanno i requisiti necessari per l’applicazione dell’articolo 28 -
sono riconducibili all’articolo 2 della tariffa poiché disciplinano particolari
aspetti del contratto, (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori,
responsabilità ed obblighi dell’appaltatore, modi di riscossione dei
corrispettivi dell’appalto, indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle
varie fasi di esecuzione), pertanto sono soggetti all’imposta di bollo, fin
dall’origine, nella misura di euro 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio.
Gli
elaborati grafici progettuali (lettera c) ed i piani di sicurezza
(lettera e) sono invece riconducibili all’articolo 28, che disciplina
l’imposta di bollo per elaborati tecnici propri di categorie di professionisti
individuate dallo stesso articolo.
I
piani di sicurezza devono essere redatti da soggetti in possesso dei
seguenti requisiti “diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia,
scienze agrarie o scienze forestali … diploma universitario in ingegneria o
architettura … diploma di geometra o perito industriale o agrario o agrotecnico”
(articoli 4 e 10 del d.Lgs. n. 494 del 1996). I soggetti, che redigono piani di
sicurezza, e che sono in possesso di titolo di studio diverso da quelli delle
figure professionali espressamente individuate dall’articolo 28 della tariffa
allegata al d.P.R. 642 del 1972 (laureati in geologia in scienze agrarie e
scienze forestali) sono da ricomprendere tra i periti: individui competenti in
un determinato campo.
L’articolo
10 del d.Lgs. n. 494 del 1996 stabilisce, infatti, che il coordinatore per la
progettazione (redige il piano di sicurezza), oltre ad uno dei titoli di studio
indicati, deve possedere altri particolari requisiti professionali, certificati
dai datori di lavoro o committenti e attestati di frequenza a specifici corsi
(art. 10, comma 2).
Chi
redige i piani di sicurezza, quindi, è certamente in possesso dei requisiti
specificati nell’articolo 28, pertanto i piani di sicurezza sono soggetti in
caso d’uso all’imposta di bollo di euro 0,31. Del resto la normativa che regola
i piani di sicurezza è stata modificata - con riferimento ai requisiti
soggettivi richiesti per la redazione del piano - dal d.Lgs. 19 novembre 1999
n. 528, che è successivo all’approvazione dell’attuale tariffa allegata al
d.P.R. 642 del 1972 (D.M. 20 agosto 1992).
Allo
stesso trattamento previsto per i piani di sicurezza (articolo 28 della
tariffa) sono assoggettati i disegni, i computi metrici, le relazioni tecniche
e le planimetrie poiché sono elaborati tecnici predisposti da ingegneri,
architetti, periti, geometri o misuratori.
Altri
documenti inerenti l’esecuzione dei lavori per i quali è stato chiesto il trattamento
ai fini dell’imposta di bollo, con riferimento al regolamento per i lavori del
genio militare R.D. 17 marzo 1932, n. 365 (in seguito R.D.) e al regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici d.P.R. 554 del 1999
(in seguito d.P.R.) sono:
I.
processo verbale di consegna (art. 35 R.D. e art. 130 d.P.R.) è il
documento, firmato dal direttore dei lavori e dall’appaltatore, dalla cui data
decorre il termine utile per il compimento dei lavori;
II.
verbale di sospensione e di ripresa lavori ( art. 36 R.D. e art. 133
d.P.R.) è il documento compilato dal direttore dei lavori, con l’intervento
dell’appaltatore, dove sono indicate le ragioni che hanno determinato
l’interruzione dei lavori. Il verbale di ripresa lavori è redatto a cura del
direttore dei lavori, non appena cessano le cause della sospensione, sono
firmati dall’appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento. Nel
verbale di ripresa lavori il direttore indica il nuovo termine contrattuale;
III.
verbale di ultimazione dei lavori(art. 36 R.D.), certificato di ultimazione
lavori (art.172 d.P.R.) è il documento che il direttore dei lavori rilascia
dopo aver effettuato i necessari accertamenti in contraddittorio con
l’appaltatore. Esso attesta l’avvenuta ultimazione dei lavori;
IV.
verbale concordamento nuovi prezzi (art. 40 R.D.) Determinazione ed
approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto (art. 136
d.P.R.) è il documento che reca nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra
il direttore dei lavori e l’appaltatore, ed approvati dal responsabile del
procedimento;
V.
verbale di constatazione delle misure (art. 58 R.D) è un documento
redatto sempre in contraddittorio con l’appaltatore;
VI.
certificato di collaudo (art. 87 R.D. e art. 199 d.P.R.) emesso
dall’organo di collaudo “…qualora ritenga collaudabile il lavoro (…) ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
data della relativa emissione ovvero …”;
VII.
certificato di regolare esecuzione (art. 208 d.P.R.) è emesso
daldirettore lavori non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori e contiene
elementi di valutazione sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali
nell’esecuzione dei lavori.
Circa
i documenti sopraindicati inerenti l’esecuzione dei lavori, questa Direzione
osserva che gli stessi comportano conseguenze per i rapporti contrattuali
intercorrenti tra le parti. I documenti dal I al III, infatti, sono
rilevanti per il rispetto del termine utile per il compimento dei lavori, il
documento indicato al punto IV incide sui corrispettivi stabiliti nel
contratto, il documento del punto V attesta tra le parti la correttezza delle
misurazioni, infine i documenti indicati ai punti VI e VII riguardano il
rispetto delle prescrizioni contrattuali nell’esecuzione dei lavori. La
rilevanza di questi documenti nel rapporto contrattuale comporta che gli stessi
rientrano nella disciplina dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata
al d.P.R. 642 del 1972, sopra riportato che stabilisce l’imposta di bollo di
euro 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio.
Il
Ministero della Difesa ha chiesto inoltre se i documenti amministrativi
contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto –
di seguito riportati - sono soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso ai
sensi dell’articolo 28 della tariffa allegato A, parte seconda, al d.P.R. n.
642 del 1972.
1)
Giornale del direttore dei lavori (art. 37 R.D.), Giornale dei lavori
(art. 157 d.P.R.) è tenuto da un assistente del direttore dei lavori per
annotare l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni,
la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata
dall’appaltatore, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori;
2)
libretto delle misure (art. 59 R.D.; art. 158 d.P.R.) è tenuto dal
direttore dei lavori, il quale deve verificare i lavori e certificarli sui
libretti delle misure con la propria firma;
3)
lista settimanale (art. 66 R.D.; art. 162 d.P.R.) contiene le giornate
di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate
dall’appaltatore, tali dati vengono annotati preliminarmente su un brogliaccio
dall’assistente incaricato;
4)
registro delle misure (art.65 R.D.) registro di contabilità (art.163
d.P.R.) - le pagine devono essere numerate e firmate dal responsabile del
procedimento e dall’appaltatore - contiene le annotazione delle lavorazioni e
delle somministrazioni precedentemente annotate nel
libretto
delle misure;
5)
sommario del registro di contabilità (art. 167 d.P.R.) dove sono
riportate le partite classificate secondo il rispettivo articolo di elenco e di
perizia, indica altresì la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi
importi, consente di verificare la rispondenza dell’ammontare dell’avanzamento
risultante dal registro di contabilità;
6)
stato di avanzamento (168 d.P.R.), è ricavato dal registro di
contabilità ed è un documento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni
eseguite dall’inizio dell’appalto. E’ redatto dal direttore dei lavori quando,
in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto, deve
essere effettuato il pagamento di una rata di acconto;
7)
certificato per il pagamento di rate (art. 68 R.D.; art. 169 d.P.R.) è
rilasciato dal responsabile del procedimento entro il termine stabilito dal
capitolato speciale d’appalto. E’ compilato sulla base dello stato
d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori ed è annotato nel registro di
contabilità;
8)
conto finale dei lavori (art. 69 R.D.; art. 173 d.P.R.) è compilato,
entro il termine stabilito nel capitolato speciale, dal direttore dei lavori
che provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Il direttore dei
lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui sono indicate le
vicende dell’esecuzione del lavori.
I
documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle
somministrazioni in appalto (documenti da 1 a 8) non sono riconducibili alla
previsione dell’articolo 28 della tariffa, parte seconda, allegata al d.P.R.
642 del 1972 come proposto dal Ministero della Difesa, poiché non hanno
peculiarità tecniche dei documenti individuati dallo stesso articolo e pertanto
agli stessi si applica l’articolo 32 della stessa tariffa, che prevede il
pagamento dell’imposta di bollo in caso d’uso di euro 10,33 per “Atti,
documenti, registri ed ogni altro scritto per i quali non sono espressamente
previsti il pagamento dell’imposta sin dall’origine ovvero l’esenzione ”.
Riepilogando
questa Direzione precisa che i sottoindicati atti sono soggetti all’imposta
di bollo fin dall’origine di € 10,33 per ogni foglio, ai sensi
dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n.642 del 1972:
-
capitolato generale (a);
-
capitolato speciale (b);
-
elenco dei prezzi unitari (d);
-
il cronoprogramma (f);
-
processo verbale di consegna (I);
-
verbale di sospensione e di ripresa lavori (II);
-
certificato e verbale di ultimazione dei lavori (III);
-
determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
(IV);
-
verbali di constatazione delle misure (V);
-
certificato di collaudo (VI);
-
certificato di regolare esecuzione (VII).
Sono
invece soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso – quando vengono presentati all’ufficio delle
entrate per la registrazione – nella misura di € 0,31 per ogni foglio o
esemplare i seguenti documenti:
-
elaborati grafici progettuali (c);
-
piani di sicurezza, previsti dalla legge n. 109 del 1994 articolo 31 (e);
-
disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.
Sono
soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso, nella misura di € 10,33 (art. 32 della tariffa) per ogni esemplare
dell’atto, documento o altro scritto e per ogni cento pagine o frazione di
cento pagine o del relativo estratto i seguenti documenti:
-
giornale dei lavori (1);
-
libretto delle misure (2);
-
lista settimanale (3);
-
registro di contabilità (4);
-
sommario del registro di contabilità (5);
-
stato di avanzamento (6);
-
certificato per il pagamento di rate (7);
-
conto finale dei lavori e relativa relazione (8).
La
presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma
5, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta.