(Circolare
8 febbraio 2002, n. 1/ DPF)
L'art.10
della legge finanziaria 2002, intervenendo sul capo I del decreto legislativo
507/1993, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità
e di diritto sulle pubbliche affissioni, ha apportato, tra l'altro, modifiche
integrative riguardo alle fattispecie esenti dall'imposta individuate
dall'art.17 del decreto stesso.
In
particolare, infatti, il comma 1, lett. c), dell'art.10, aggiungendo il comma
1-bis all'art.17 del D.Lgs. 507/1993, ha stabilito l'esenzione dall'imposta
anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di
beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si
riferiscono, purché di superficie complessiva non superiore a 5 metri quadrati.
Il limite dimensionale per l'esenzione dall'imposta può comunque essere
innalzato tramite regolamento da parte di ogni singolo comune.
In
tal ambito, la successiva Circolare del Dipartimento per le Politiche
Fiscali 8 febbraio 2002, n. 1 ha,
tra l'altro, precisato le condizioni che devono essere soddisfatte per poter
applicare l'esenzione dall'imposta, fornendo chiarimenti sia sulla definizione
di "insegne di esercizio", come unici mezzi pubblicitari a cui si
può applicare l'esenzione, sia sulle modalità di computo della superficie
complessiva dei cinque metri quadrati che risulta esente dal tributo.
In
particolare, precisando che per "insegna di esercizio" si intende
"la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli
o marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata
nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla
stessa", la sopra citata circolare ha poi aggiunto che rientrano nella
definizione anche le insegne che contraddistinguono comunque i luoghi dove si
svolge l'attività dell'impresa e quindi anche le sedi secondarie, in quanto
la norma non limita l'esenzione alla sede legale o principale della stessa.
Sul
punto, tenuto anche conto di quest'ultima interpretazione estensiva
dell'applicazione della norma, l'ANCE ha intrapreso opportune iniziative presso
i competenti Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di
chiarire se nella definizione di "insegne di esercizio" possano
rientrare anche i cartelli posti all'esterno dei cantieri edili.
Si
ritiene, infatti, che questi ultimi possano comunque essere configurati come
insegne che contraddistinguono i luoghi dove si svolge l'attività di impresa.
Riguardo
alla seconda condizione, che deve essere soddisfatta per poter applicare
l'esenzione dall'imposta, ossia il limite dimensionale complessivo delle
insegne, la circolare ministeriale sopra citata ha precisato che la superficie
di cinque metri quadrati deve essere considerata come una misura da
computare in diminuzione ad un'eventuale superficie imponibile superiore a tale
limite, nel complesso delle insegne di esercizio.
Quindi,
se ad esempio si è in presenza di una sola o di una totalità di insegne la cui
dimensione complessiva sia di nove metri quadrati, il contribuente dovrà
applicare l'imposta su quattro metri quadrati, ossia sulla differenza tra la
superficie complessiva reale (in questo caso nove metri quadrati) e la
"franchigia" dei cinque metri quadrati esente dallo stesso tributo (di
parere opposto si veda la successiva Circolare n. 3 del 3/5/2002).
Da
questo risulta, in sostanza, che il limite dimensionale previsto dalla norma
opera come:
-
esenzione per superfici complessive fino a cinque metri quadrati;
-
franchigia di cinque metri quadrati per superfici complessive superiori a tale
dimensione.
Anche
in relazione a questa condizione, l'ANCE ha chiesto ai medesimi Uffici
ministeriali di chiarire, riguardo ai cartelli dei cantieri edili, che il
limite dimensionale dei cinque metri quadrati deve essere computato
autonomamente con riferimento ad ogni singolo cantiere dove viene esercitata
l'attività e, in presenza di più cartelli relativi allo stesso cantiere, con
riferimento a ciascuno di essi.
Secondo
quanto precisato nello stesso pronunciamento ministeriale sopra citato,
infatti, l'intento della norma è quello di definire una misura convenzionale
fino alla quale le insegne possono costituire semplicemente una comunicazione
al pubblico (quindi priva di effetti pubblicitari) sull'esistenza
dell'esercizio e della relativa attività che in esso si svolge.
Di
contro, il superamento di tale "franchigia" non può più essere
considerato privo di scopo o comunque di effetto pubblicitario e, come tale,
deve essere ricondotto a tassazione per la parte eccedente il limite di
esenzione. In tale ambito si deve, invece, considerare che i cartelli posti
all'esterno del cantiere edile non hanno scopo pubblicitario, ma perseguono
sempre l'obiettivo di fornire indicazioni sulle opere in corso.
Allegati:
Circolare 8 febbraio 2002, n. 1/ DPF