IVA
- VARIAZIONE D'IMPOSTA A ENTI PUBBLICI PER MANCATO PAGAMENTO
(Min. finanze - Ris. 5/3/02, n. 75/E)
Per
le operazioni effettuate nei confronti dello Stato (e degli altri soggetti
individuati in maniera specifica dall'ordinamento) è possibile effettuare la
variazione IVA (imponibile o imposta) a prescindere dal tempo trascorso tra
l'effettuazione dell'operazione imponibile e il momento in cui viene accertata
l'inesigibilità (totale o parziale) del corrispettivo dovuto.
E'
stato chiesto di conoscere se, in relazione alle operazioni effettuate nei
confronti dello Stato e degli altri soggetti individuati dal quinto comma
dell'articolo 6 del DPR 26.10.1972, n. 633, è consentita l'effettuazione delle
variazioni IVA nelle ipotesi di mancato pagamento in tutto o in parte del
corrispettivo.
In
via generale l'esigibilità dell'imposta coincide con il verificarsi di uno
degli eventi individuati dalla disciplina, quali ad esempio la stipulazione del
contratto, la consegna, la spedizione, la fatturazione e il pagamento del
corrispettivo. La regola appena enunciata subisce un'eccezione relativamente
alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato
ancorché dotati di personalità giuridica e degli altri soggetti indicati nello
stesso quinto comma dell'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972, per le quali
l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo, salva in
ogni caso la facoltà concessa al cedente di rinunciare al rinvio
dell'esigibilità dell'imposta.
In
tal caso il cedente, al verificarsi di uno degli eventi stabiliti, è tenuto ad
emettere la fattura e a contabilizzarla nel registro delle fatture emesse,
rinviando l'obbligo del pagamento dell'imposta all'atto del pagamento del
corrispettivo.
L'esigibilità
differita dell'imposta collegata al pagamento del corrispettivo comporta che,
in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, ad esempio
per risoluzione del contratto, per sopravvenuto accordo, per annullamento della
fattura emessa per errore, ovvero per riduzione del corrispettivo, l'imposta
non diviene esigibile in tutto o in parte, benchè l'operazione sia stata
fatturata.
In
tale ipotesi occorre effettuare nei registri IVA opportune rettifiche,
apportando le necessarie annotazioni in diminuzione con eventuale emissione di
nota credito a favore del cessionario, ancorché sia decorso l'anno
dall'emissione della fattura.
Infatti,
nel caso di specie non assume alcuna rilevanza la limitazione temporale
contenuta nel terzo comma dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972, in quanto le
particolari disposizioni di cui al ripetuto quinto comma dell'art. 6,
collegando l'esigibilità dell'imposta al pagamento del corrispettivo, fanno sì
che il mancato pagamento (totale o parziale) comporta non la modifica di una
situazione già definitiva, bensì il non realizzarsi dell'esigibilità
dell'imposta, con la conseguenza che la variazione in questione assume una
funzione sostanzialmente contabile.
Peraltro,
qualora il cedente o il prestatore abbia optato per l'esigibilità immediata
dell'imposta, ossia abbia scelto di considerare esigibile l'imposta in
relazione al momento in cui le operazioni in discorso si considerano effettuate
secondo le disposizioni dei primi quattro commi del citato articolo 6 e non con
riferimento al pagamento del corrispettivo, eventuali successive variazioni in
diminuzione potranno essere effettuate entro il termine previsto.