LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2002 AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI

 

Con decreto 6 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2002, n. 37, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il 2002, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori operanti all'estero, nonché per il calcolo delle ritenute I.R.P.E.F. sui redditi di lavoro dipendnete dei predetti lavoratori.

Infatti, l'art.36 della legge n.342/2000, ha introdotto il comma 8-bis dell'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), in base al quale il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che nell'arco di 12 mesi, anche a cavallo di due anni solari, soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi da 1 a 8, sulla base di retribuzioni convenzionali, definite annualmente con il decreto interministeriale di cui all'art.4 del decreto legge 31/7/1987, n.317, convertito dalla legge 3/10/1987, n.398. L'art.12 della legge n.153/1969, come novellato dall'art.6 del decreto legislativo n.314/1997 (che ha armonizzato gli imponibili fiscali e contributivi), inoltre, rinvia, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, alle disposizioni fiscali che regolano l'individuazione della base imponibile e, in particolare, richiama l'art.46 e l'intero art.48 del TUIR (facendo comunque salve talune deroghe ed eccezioni valide ai soli fini contributivi). Il Ministero del Lavoro, con nota 19/1/2001, inviata all'INPS ed agli Enti previdenziali, ha ritenuto l'art.48, comma 8-bis, citato, applicabile "esclusivamente nel campo fiscale". A giudizio del Ministero, quindi, mentre ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali per i lavoratori italiani operanti all'estero varrebbero,  purché in presenza dei requisiti indicati dalla disposizione in commento, le retribuzioni convenzionali, definite annualmente con decreto interministeriale, dal punto di vista contributivo le retribuzioni da assumere a base di calcolo sarebbero differenti a seconda dello Stato estero in cui viene prestata l'attività lavorativa. In particolare:

- in caso di Paesi Comunitari o con i quali l'Italia abbia concluso accordi di sicurezza sociale, l'obbligo contributivo dovrebbe essere assolto in base alle retribuzioni effettive, determinate ai sensi dei commi da 1 a 8 dell'art.48 del TUIR;

- in presenza di convenzioni parziali, la base imponibile previdenziale dovrebbe essere determinata con riferimento alle retribuzioni effettive o convenzionali, rispettivamente per le forme assicurative contemplate o meno dalle convenzioni stesse;

- in assenza degli accordi in parola, infine, rileverebbero le retribuzioni convenzionali.

Agli effetti operativi, al fine dell'assolvimento degli adempimenti contributivi per i lavoratori inviati in Paesi dell'Unione Europea o convenzionati, le aziende, anche sulla base della rilevanza economica della questione, potranno alternativamente valutare l'opportunità:

- di applicare anche in questi casi le retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto 6 febbraio 2002; ovvero

- di adottare la linea cautelativa dello adeguamento alla tesi del Ministero del Lavoro e dell'INPS, e pertanto di assumere quale base imponibile la retribuzione effettivamente erogata, facendo però espressa riserva di ripetizione della contribuzione indebitamente versata in caso di rettifica dello stesso orientamento.

Il decreto 6 febbraio 2002 dispone, in particolare, che:

- le nuove retribuzioni convenzionali valgono dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2002, fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002;

- per i quadri e per i dirigenti, la fascia di retribuzione convenzionale imponibile risulta determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente;

- nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimento da o per l'estero, che avvengono nel corso del mese, i valori convenzionali mensili sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

I valori stessi devono essere assunti a base per gli adempimenti contributivi e fiscali relativi al mese di gennaio 2002 e successivi.

Si riportano di seguito i valori in parola:

 

Operai

 

 

Retribuzione convenzionale

 

- operai

1.463,57

- specializzati

1.721,32

 

Impiegati

 

 

Retribuzione convenzionale

- d'ordine

1.721,32

- di concetto e assimilati

1.981,72

- con funzioni direttive semplici

2.448,32

- direttivi con responsabilità polisettoriali

2.818,20

 

Quadri

 

Fascia

Retribuzione Nazionale

Retribuzione convenzionale

I

Fino a 3.018,55

3.018,55

II

da 3.018,56 a 3.449,54

3.449,54

III

da 3.449,55 in poi

3.952,81

 

Dirigenti

 

Fascia

Retribuzione Nazionale

Retribuzione convenzionale

I

Fino a 4.488,49

4.488,49

II

da 4.488,50 a 5.887,23

5.887,23

III

da 5.887,24 a 7.652,65

7.652,65

IV

da 7.652,66 a 9.564,75

9.564,75

V

da 9.564,76 in poi

11.405,64