LAVORATORI
ITALIANI ALL'ESTERO - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2002 AGLI EFFETTI
CONTRIBUTIVI E FISCALI
Con decreto 6 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 13 febbraio 2002, n. 37, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha
determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il 2002, ai
fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a
favore dei lavoratori operanti all'estero, nonché per il calcolo delle ritenute
I.R.P.E.F. sui redditi di lavoro dipendnete dei predetti lavoratori.
Infatti, l'art.36 della legge n.342/2000, ha introdotto il
comma 8-bis dell'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), in base al
quale il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa
e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti fiscalmente residenti in
Italia, che nell'arco di 12 mesi, anche a cavallo di due anni solari,
soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è
determinato, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi da 1 a 8, sulla
base di retribuzioni convenzionali, definite annualmente con il decreto
interministeriale di cui all'art.4 del decreto legge 31/7/1987, n.317,
convertito dalla legge 3/10/1987, n.398. L'art.12 della legge n.153/1969, come
novellato dall'art.6 del decreto legislativo n.314/1997 (che ha armonizzato gli
imponibili fiscali e contributivi), inoltre, rinvia, ai fini della
determinazione dell'imponibile contributivo, alle disposizioni fiscali che
regolano l'individuazione della base imponibile e, in particolare, richiama
l'art.46 e l'intero art.48 del TUIR (facendo comunque salve talune deroghe ed
eccezioni valide ai soli fini contributivi). Il Ministero del Lavoro, con nota
19/1/2001, inviata all'INPS ed agli Enti previdenziali, ha ritenuto l'art.48,
comma 8-bis, citato, applicabile "esclusivamente nel campo fiscale".
A giudizio del Ministero, quindi, mentre ai fini dell'assolvimento degli
obblighi fiscali per i lavoratori italiani operanti all'estero varrebbero, purché in presenza dei requisiti indicati
dalla disposizione in commento, le retribuzioni convenzionali, definite
annualmente con decreto interministeriale, dal punto di vista contributivo le
retribuzioni da assumere a base di calcolo sarebbero differenti a seconda dello
Stato estero in cui viene prestata l'attività lavorativa. In particolare:
- in caso di Paesi Comunitari o con i quali l'Italia abbia
concluso accordi di sicurezza sociale, l'obbligo contributivo dovrebbe essere
assolto in base alle retribuzioni effettive, determinate ai sensi dei commi da
1 a 8 dell'art.48 del TUIR;
- in presenza di convenzioni parziali, la base imponibile
previdenziale dovrebbe essere determinata con riferimento alle retribuzioni
effettive o convenzionali, rispettivamente per le forme assicurative
contemplate o meno dalle convenzioni stesse;
- in assenza degli accordi in parola, infine, rileverebbero
le retribuzioni convenzionali.
Agli effetti operativi, al fine dell'assolvimento degli
adempimenti contributivi per i lavoratori inviati in Paesi dell'Unione Europea
o convenzionati, le aziende, anche sulla base della rilevanza economica della
questione, potranno alternativamente valutare l'opportunità:
- di applicare anche in questi casi le retribuzioni
convenzionali stabilite dal decreto 6 febbraio 2002; ovvero
- di adottare la linea cautelativa dello adeguamento alla
tesi del Ministero del Lavoro e dell'INPS, e pertanto di assumere quale base
imponibile la retribuzione effettivamente erogata, facendo però espressa
riserva di ripetizione della contribuzione indebitamente versata in caso di
rettifica dello stesso orientamento.
Il decreto 6 febbraio 2002 dispone, in particolare, che:
- le nuove retribuzioni convenzionali valgono dal periodo di
paga in corso dal 1° gennaio 2002, fino a tutto il periodo di paga in corso al
31 dicembre 2002;
- per i quadri e per i dirigenti, la fascia di retribuzione
convenzionale imponibile risulta determinata sulla base del raffronto con lo
scaglione di retribuzione nazionale corrispondente;
- nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro,
trasferimento da o per l'estero, che avvengono nel corso del mese, i valori
convenzionali mensili sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
I valori stessi devono essere assunti a base per gli
adempimenti contributivi e fiscali relativi al mese di gennaio 2002 e
successivi.
Si riportano di seguito i valori in parola:
Operai
|
Retribuzione convenzionale |
|
|
-
operai |
1.463,57 |
-
specializzati |
1.721,32 |
Impiegati
|
Retribuzione convenzionale |
-
d'ordine |
1.721,32 |
-
di concetto e assimilati |
1.981,72 |
-
con funzioni direttive semplici |
2.448,32 |
-
direttivi con responsabilità polisettoriali |
2.818,20 |
Quadri
Fascia |
Retribuzione Nazionale |
Retribuzione convenzionale |
|
I |
Fino a 3.018,55 |
3.018,55 |
|
II |
da 3.018,56 a 3.449,54 |
3.449,54 |
|
III |
da 3.449,55 in poi |
3.952,81 |
Dirigenti
Fascia |
Retribuzione Nazionale |
Retribuzione convenzionale |
|
I |
Fino a 4.488,49 |
4.488,49 |
|
II |
da 4.488,50 a 5.887,23 |
5.887,23 |
|
III |
da 5.887,24 a 7.652,65 |
7.652,65 |
|
IV |
da 7.652,66 a 9.564,75 |
9.564,75 |
|
V |
da 9.564,76 in poi |
11.405,64 |