CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO - PROCEDURA D'INFRAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA - RIGETTO DEL RICORSO DEL GOVERNO ITALIANO

 

La Commissione Europea, con decisione dell'11 maggio 1999, in esito alla procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano in merito agli aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione, ha individuato i criteri che rendono compatibili con l'ordinamento comunitario le agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro dalla normativa italiana per l'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro. In sintesi, la Commissione ha ritenuto compatibile con l'ordinamento comunitario la riduzione contributiva superiore alla misura generalizzata del 25% solo allorché la stipula del contratto di formazione e lavoro riguardi un giovane con meno di 25 anni, o un giovane laureato con meno di 30 anni, o un disoccupato/inoccupato da almeno un anno. Alternativamente, la riduzione superiore al 25% può essere riconosciuta ove si realizzi un incremento netto dell'occupazione dell'impresa.

Per converso, la decisione ha confermato la legittimità della riduzione contributiva del 25%, entro il limite dei 32 anni dei lavoratori assunti con CFL, a prescindere dalle condizioni soggettive ed oggettive dei giovani assunti. Avverso la decisione della Commissione lo Stato italiano ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, al fine di ottenerne l'annullamento.

Per un riepilogo della complessa materia si rinvia al supplemento n. 2 al Notiziario n. 5/2001 nonché al Notiziario n. 8-9/2001.

La Corte di Giustizia, con sentenza 7 marzo 2002 ha respinto il ricorso ed ha confermato la decisione di condanna dello Stato italiano. Il rigetto del ricorso italiano comporta la conferma dei principi contenuti nella decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, la cui portata non subisce alcuna modifica a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia. Da ciò consegue che la riduzione contributiva del 25% continua a trovare applicazione in ogni caso, a prescindere dalle condizioni soggettive ed oggettive dei giovani assunti poste dalla Commissione Europea, che si applicano solo nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, i contratti di formazione e lavoro sono accompagnati da agevolazioni superiori al predetto limite del 25% (imprese artigiane ovunque ubicate, imprese operanti nel Mezzogiorno, ecc.). Conformemente alle indicazioni già fornite sui precedenti numeri del Notiziario e dei supplementi si ribadisce che per le aziende industriali che operano nella Provincia di Brescia lo sgravio contributivo è concesso dalla legge n. 407/1990 nella misura del 25%, per cui tale sgravio è legittimo, anche dopo la decisione della Corte, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti "soggettivi" od "oggettivi" individuati dalla Commissione. Per la legittimità del beneficio è richiesta, naturalmente, l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa nazionale in materia di CFL.