(Min. finanze - Ris. 13/3/02, n. 85/E)
L'Agenzia
delle Entrate ha chiarito che, in seguito alla soppressione dell'obbligo della
bollatura iniziale del libro giornale, degli inventari e dei registri
obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto
(art. 8, legge n. 383/2001):
-
rimane l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che compongono le
scritture contabili.
Per
evitare una progressività illimitata, la numerazione deve essere effettuata
progressivamente per ciascun anno, con l'indicazione, pagina per pagina,
dell'anno cui si riferisce: per il 2002, ad esempio, sarà "2002/1",
"2002/2", e via dicendo.
Ciascuna
pagina, ovviamente, deve essere intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei
libri;
- non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, ma è sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzarla. La numerazione, quindi, non deve necessariamente essere effettuata sin dall'inizio per l'intero libro, né tantomeno per il complessivo periodo d'imposta, ma può essere eseguita nel momento in cui si utilizza la pagina.