INPS - NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - ULTERIORI ISTRUZIONI ISTITUTO

 

In calce è riprodotta la Circolare 1º agosto 1997, n. 178, con la quale la Direzione Centrale Vigilanza e Recuperi Contributivi dell'I.N.P.S. ha diramato ulteriori istruzioni sul nuovo sistema delle sanzioni civili per irregolarità in materia contributiva, introdotto dall'art. 1, commi da 217 a 225, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, la Circolare concerne le modalità di applicazione nel tempo della disciplina sanzionatoria suddetta.

Come noto il sistema introdotto dalla legge n. 662/1996 sostituisce il previgente disciplinato dall'art. 4, commi da 1 a 5 della legge n. 48/1988, con decorrenza dal 1º gennaio 1997. Ai periodi contributivi anteriori alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla citata legge n. 48/1988; fa eccezione il periodo tra il 24 ottobre 1996 ed il 23 dicembre 1996, che è regolato dalla normativa di cui all'art. 1 del decaduto decreto-legge n. 538/1996, la cui efficacia, per il periodo di vigenza del decreto stesso, è fatta salva dall'art. 1, comma 233 della ripetuta legge n. 662/1996.

Le istruzioni da ultimo diramate dall'Istituto ribadiscono, anzitutto, l'accennata irretroattività della nuova normativa sanzionatoria disciplinata dalla legge n. 662/1996; ne consegue che, ai fini del calcolo delle sanzioni civili, ogni inadempienza verificatasi in data anteriore al 1º gennaio 1997 andrà assoggettata ai diversi regimi sanzionatori succedutisi fra il periodo del suo verificarsi e quello della successiva regolarizzazione.

La Circolare fornisce, poi, le indicazioni operative per il concreto calcolo delle sanzioni civili in relazione alle diverse ipotesi di omissione ovvero di evasione contributiva.

Nel caso di omissione contributiva, per il calcolo delle sanzioni in parola l'interesse di dilazione e differimento da prendere a riferimento - che la Circolare ribadisce essere quello vigente al momento del pagamento dei contributi - deve essere maggiorato di 5 punti percentuali per i periodi sino al 23 ottobre 1996 e di 3 punti per quelli successivi.

Qualora alla data del 23 ottobre 1996 il montante delle sanzioni aggiuntive maturate sia superiore al nuovo tetto del 100% dell'importo per contributi o premi non corrisposti, introdotto dal decreto n. 538/1996 e confermato dalla legge n. 662/1996 (il limite previgente era, come noto, pari al 200%), l'ammontare complessivo delle sanzioni in parola resta fissato al valore raggiunto alla predetta data del 23 ottobre dello scorso anno.

Nell'opposta ipotesi in cui, alla data da ultimo indicata, le sanzioni civili non abbiano raggiunto il massimale del 100%, il calcolo delle medesime proseguirà sino al momento della regolarizzazione, nel rispetto, comunque, del tetto del 100% dei contributi o premi omessi.

Analoghe le modalità operative di calcolo delle sanzioni aggiuntive per i casi di evasione contributiva.

Sino alla data del 23 ottobre 1996 trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 48/1988, che prevedono l'applicazione del tasso del 50% annuo fino al 200% dei contributi evasi, oltre agli interessi legali.

Sempre alla data del 23 ottobre dell'anno scorso occorrerà verificare se il montante delle sanzioni maturate supera il limite massimo previsto per le medesime dalla disciplina introdotta dal decreto n. 538/1996 e dalla legge n. 662/1996 (100% dei contributi o premi evasi più un'una tantum la cui misura varia a seconda dell'entità dell'evasione, individuata con i decreti ministeriali 23 dicembre 1996 e 18 marzo 1997).

Qualora le sanzioni civili maturate al 23 ottobre 1996 superino il tetto fissato dai provvedimenti legislativi da ultimo indicati (100% dei contributi o premi evasi più l'una tantum variabile), l'ammontare delle sanzioni medesime resta fissato in quello maturato alla data da ultimo indicata.

Nell'opposta ipotesi in cui il tetto non sia stato raggiunto, le sanzioni dovranno essere incrementate, entro il limite del tetto medesimo.

Potranno allora ricorrere due casi: ove le sanzioni civili al 23 ottobre dello scorso anno non abbiano superato il 100% dei contributi o premi evasi, l'ammontare complessivo delle sanzioni aggiuntive dovrà essere determinato applicando l'interesse di dilazione e differimento maggiorato di tre punti sino alla data della regolarizzazione - sempre entro il limite del 100% dei contributi o premi non corrisposti - e poi aggiungendo l'una tantum prevista dalla legge n. 662/1996, nelle misure fissate dal citato decreto 18 marzo 1997.

Qualora, invece, l'ammontare delle sanzioni civili maturate al 23 ottobre 1996 - pur inferiori al tetto (interessi nella misura del 100% + una tantum) stabilito dal decreto n. 538/1996 e dalla legge n. 662/1996 - superi il 100% dei contributi o premi evasi, l'ammontare complessivo delle somme aggiuntive dovute sarà pari alla somma del 100% dei contributi o previ evasi più l'una tantum prevista dalla legge n. 662/1996, nelle misure fissate dal citato decreto 18 marzo 1997 (nell'ambito di tale somma globale l'una tantum restaerà poi determinata nella differenza tra il 100% dei contributi più l'una tantum e l'importo totale delle sanzioni maturate al 23 ottobre 1996).

Sia per le ipotesi di omissione che per quelle di evasione, la Circolare contiene le opportune esemplificazioni, atte a chiarire in concreto il funzionamento dei criteri sopra esposti.

Da ultimo, indicazioni particolari sono fornite in relazione alle denunce contributive di ottobre e novembre 1996, che siano state regolarizzate entro il 31 dicembre 1996; si tratta infatti di fattispecie interamente disciplinate dal ripetuto decreto-legge n. 538/1996.

 

I.N.P.S. - Direzione Centrale Vigilanza

e Recuperi Contributivi

 

Circolare 1º agosto 1997, n. 178

 

Oggetto: regime sanzionatorio  ex lege 23 dicembre 1996, n. 662 ulteriori precisazioni.

Con circolare n. 65 del 18 marzo u.s., trasmessa con messaggio n. 1031 e con circolare n; 116 del 22 maggio u.s., diramata con messaggio n. 10235, è stato illustrato il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Con le presenti disposizioni si forniscono ulteriori precisazioni, che tengono conto anche delle richieste di chiarimenti formulate dalle sedi.

Al riguardo occorre precisare che, considerata l'irretroattività della legge n. 662/1996, già esplicitata nella citata circolare n. 65/1997, e l'espressa abrogazione dell'art. 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, disposto dall'art. 1, comma 225, della l. n; 662, per il calcolo delle somme accessorie, ogni inadempienza, sorta in data anteriore al 1º gennaio 1997, dovrà essere assoggettata, dal momento del suo verificarsi fino a quello del pagamento o richiesta di pagamento, ai diversi regimi sanzionatori succedutisi nel tempo.

Di conseguenza il calcolo delle sanzioni dovrà far riferimento alla legge 43/1988 fino al 23/10/1996 e successivamente ai regimi introdotti dal D.L. 538/1996 e dalla legge 662/1996.

Ciò premesso di seguito vengono fornite, per l'area aziende, le indicazioni di dettaglio per il calcolo delle sanzioni civili.

 

1.1 Morosità. Denunce presentate nei termini

A denunce mensili di competenza fino al mese di settembre 1996 quest'ultima con scadenza al 20 ottobre 1996.

Il calcolo per la determinazione delle sanzioni dovute dovrà essere effettuato nel seguente modo:

- il tasso di dilazione e di differimento da prendere a riferimento è quello in essere alla data del pagamento dei contributi, ovvero al termine assegnato per il pagamento, aumentato di 5 punti fino al 23 ottobre 1996 l. n. 48/1988 e di tre punti per i periodi successivi D.L. n. 538/1996 e l. n. 662/1996

- Se alla data del 23 ottobre 1996, l'importo delle sanzioni civili è inferiore al 100 del debito contributivo, il calcolo deve essere proseguito fino alla data di richiesta di pagamento e comunque fino al limite del 100% dei contributi. In tal caso, quindi, le somme aggiuntive, calcolate sulla base dei diversi sistemi, e da addebitare al contribuente, non debbono comunque superare il 100% dei contributi per i quali si è verificata l'inadempienza.

- Nei casi invece, che, sempre alla data del 23 ottobre 1996, la somma aggiuntiva abbia superato il limite del 100% del debito contributivo, le sanzioni restano cristallizzate al valore raggiunto a tale data.

A rendere di più immediata comprensione l'anzidetto sistema di calcolo valgono i seguenti casi:

1º esempio: Calcolo di sanzioni inferiori al 23 ottobre 1996, al limite del 100% dei contributi.

Mese di riferimento DM/10M di novembre 1991

Importo contributivo L. 1.000.000

Data effettiva del calcolo 24 aprile 1997.

Modalità di sviluppo del calcolo

 

1 L. 1.000.000 dal 21/12/1991 al 23/10/1996 GG. 1764

            I.D. + 5 punti

Calcolo

1.000.000 x 20,625 x 1764=L. 996.781

            36.500

 

2 dal 24/10/1996 al 26/4/1997

            I.D. + 3 punti

Calcolo

1.000.000 x 18,625 x 183=L. 92.870

            36.500

 

L. 996.781 + L. 92.870 L. 1.089.651 totale per somme aggiuntive da ridurre, peraltro, a l. 1.000.000, tenendo conto del limite del 100%.

 

2º esempio: Calcolo delle sanzioni superiori al 23 ottobre 1996, al limite dei 100% dei contributi

Mese di riferimento novembre 1990

Importo contributivo L. 1.000.000

Data effettiva del calcolo 24 aprile 1997.

Modalità di sviluppo del calcolo

 

L. 1.000.000 x 20,625 x 2129=L. 1.203.031

                 36.500

 

La somma da richiedere a titolo di sanzioni sarà pari a L. 1.203.031, in quanto già superiore al 100%.

 

B - Denunce mensili di competenza dal mese di ottobre 1996 con scadenza dal 20 novembre 1996.

Le sanzioni vanno calcolate maggiorando di tre punti l'interesse di dilazione in vigore alla data del calcolo fino al limite massimo del 100% dei contributi, come già indicato nelle istruzioni già fornite in materia.

 

 

1.2. Evasione denunce non presentate nei termini

A - Denunce mensili di competenza fino al mese di settembre 1996

Il calcolo per la determinazione delle sanzioni dovute dovrà essere effettuato secondo i seguneti criteri:

1) fino alla data del 23/10/1996 dovrà essere applicato il regime di cui alla legge 48/1988 tasso annuo del 50 fino al 200 dei contributi omessi, più gli interessi legali.

2) se alla data del 23/10/1996 le sanzioni hanno raggiunto o superato, il tetto massimo richiedibile a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 538/1996 e della legge 662/1997 100% dei contributi per somme aggiuntive più una tantum  graduata a seconda dell'entità dell'evasione le stesse restano cristallizzate al valore raggiunto a tale data.

3) qualora invece si attestino su un valore inferiore le stesse andranno incrementate fino al tetto fissato dal D.L. 538 e dalla legge 662.

In particolare se risultano superiori al 100%, avendo già superato il limite fissato dall'art. 1, comma 217, lett. A della legge 662/1996, occorrerà determinare l'una tantum  dovuta in misura pari alla differenza tra il 100% dei contributi più l'una tantum  e l'importo calcolato al 23/10/1996.

Se invece risultano inferiori al 100% dovrà calcolarsi, fino alla concorernza del 100%, le sanzioni dovute per effetto del già citato art. 1, c. 217, lett. A e aggiungere l'una tantum prevista dalla legge 662/1996, secondo le misure indicate dall'apposito decreto interministeriale.

A rendere di più facile comprensione i criteri descritti valgono i seguenti esempi.

 

1º esempio: caso di evasione parziale oltre la metà 62 denunciata spontaneamente oltre i sei mesi. Data del conteggio 24 aprile 1997

Mese di riferimento ottobre 1993

Importo contributivo L. 1.000.000

Importo risultante dal calcolo ex l. 48/88

Sanzioni civili al 50% al 23/10/1996 L. 1.463.013 inferiore al 200% dei contributi, ma superiore al 100%.

La somma massima da richiedere ex l. 662/96 è così costituita

somma aggiuntiva          L. 1.000.000+

sanzione una tantum      L. 620.000

Totale                           L. 1.620.000

 

Differenza da addebitare L. 156.987. Tale importo dovrà ovviamente, essere sommato a quello precedentemente calcolato L. 1.463.013

 

2º esempio: caso di evasione parziale oltre la metà denunciata spontaneamente oltre i sei mesi

Data conteggio 24 aprile 1997

Mese di riferimento luglio 1995

importo contributivo L. 1.000.000

Importo risultante dal calcolo ex l. 48/88

Sanzioni civili al 50%, al 23/10/1996 L. 602.739

inferiore al 100% dei contributi

aggiornamento ex l. 662/96

dal 24/10/1996 al 24/4/1997 L. 92.869

Somme accessorie da richiedere al 24/4/1997

Sanzioni ex L. n. 48/88                           L. 602.739

Somme aggiuntive ex L. n. 662/96 comma 217, lett. A      L. 92.869

interesse di diff. + tre punti

una tantum L. 620.000

 

B - Denunce mensili di competenza dei mesi di ottobre e novembre 1996.

Tali denunce sono soggette al D.L. 538/96

Anche per tale periodo l'applicazione della norma dipende dalla data di effettivo pagamento, se avviene entro il 31/12/1996 si applica il D.L. n. 538/1996, altrimenti la legge n. 562/1996

Pertanto i DM 10 di ottobre e novembre 1996, presentati oltre i termini di scadenza, ma entro il 31/12/1996, non sono soggetti all'una tantum se il pagamento è avvenuto entro 30 giorni della presentazione e comunque entro il 31/12/1996. Altrimenti gli stessi sono soggetti al pagamento dell'una-tantum prevista dalla legge 662 a seconda dei casi previsti dall'apposito decreto interministeriale.

Se il modello è presentato dopo 6 mesi, l'una tantum è comunque dovuta nella misura prevista dalla L. 662.