INPS -
NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - ULTERIORI
ISTRUZIONI ISTITUTO
In calce è riprodotta la Circolare 1º agosto 1997, n. 178, con la
quale la Direzione Centrale Vigilanza e Recuperi Contributivi dell'I.N.P.S. ha
diramato ulteriori istruzioni sul nuovo sistema delle sanzioni civili per
irregolarità in materia contributiva, introdotto dall'art. 1, commi da 217 a
225, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare, la Circolare concerne le modalità di applicazione
nel tempo della disciplina sanzionatoria suddetta.
Come noto il sistema introdotto dalla legge n. 662/1996
sostituisce il previgente disciplinato dall'art. 4, commi da 1 a 5 della legge
n. 48/1988, con decorrenza dal 1º gennaio 1997. Ai periodi contributivi
anteriori alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla citata legge n. 48/1988; fa eccezione il periodo tra il 24 ottobre 1996 ed
il 23 dicembre 1996, che è regolato dalla normativa di cui all'art. 1 del
decaduto decreto-legge n. 538/1996, la cui efficacia, per il periodo di vigenza
del decreto stesso, è fatta salva dall'art. 1, comma 233 della ripetuta legge
n. 662/1996.
Le istruzioni da ultimo diramate dall'Istituto ribadiscono,
anzitutto, l'accennata irretroattività della nuova normativa sanzionatoria
disciplinata dalla legge n. 662/1996; ne consegue che, ai fini del calcolo
delle sanzioni civili, ogni inadempienza verificatasi in data anteriore al 1º
gennaio 1997 andrà assoggettata ai diversi regimi sanzionatori succedutisi fra
il periodo del suo verificarsi e quello della successiva regolarizzazione.
La Circolare fornisce, poi, le indicazioni operative per il
concreto calcolo delle sanzioni civili in relazione alle diverse ipotesi di
omissione ovvero di evasione contributiva.
Nel caso di omissione contributiva, per il calcolo delle sanzioni
in parola l'interesse di dilazione e differimento da prendere a riferimento -
che la Circolare ribadisce essere quello vigente al momento del pagamento dei
contributi - deve essere maggiorato di 5 punti percentuali per i periodi sino
al 23 ottobre 1996 e di 3 punti per quelli successivi.
Qualora alla data del 23 ottobre 1996 il montante delle sanzioni
aggiuntive maturate sia superiore al nuovo tetto del 100% dell'importo per
contributi o premi non corrisposti, introdotto dal decreto n. 538/1996 e
confermato dalla legge n. 662/1996 (il limite previgente era, come noto, pari
al 200%), l'ammontare complessivo delle sanzioni in parola resta fissato al
valore raggiunto alla predetta data del 23 ottobre dello scorso anno.
Nell'opposta ipotesi in cui, alla data da ultimo indicata, le
sanzioni civili non abbiano raggiunto il massimale del 100%, il calcolo delle
medesime proseguirà sino al momento della regolarizzazione, nel rispetto,
comunque, del tetto del 100% dei contributi o premi omessi.
Analoghe le modalità operative di calcolo delle sanzioni
aggiuntive per i casi di evasione contributiva.
Sino alla data del 23 ottobre 1996 trovano applicazione le
disposizioni di cui alla legge n. 48/1988, che prevedono l'applicazione del
tasso del 50% annuo fino al 200% dei contributi evasi, oltre agli interessi
legali.
Sempre alla data del 23 ottobre dell'anno scorso occorrerà
verificare se il montante delle sanzioni maturate supera il limite massimo
previsto per le medesime dalla disciplina introdotta dal decreto n. 538/1996 e
dalla legge n. 662/1996 (100% dei contributi o premi evasi più un'una tantum la
cui misura varia a seconda dell'entità dell'evasione, individuata con i decreti
ministeriali 23 dicembre 1996 e 18 marzo 1997).
Qualora le sanzioni civili maturate al 23 ottobre 1996 superino il
tetto fissato dai provvedimenti legislativi da ultimo indicati (100% dei
contributi o premi evasi più l'una tantum variabile), l'ammontare delle
sanzioni medesime resta fissato in quello maturato alla data da ultimo
indicata.
Nell'opposta ipotesi in cui il tetto non sia stato raggiunto, le
sanzioni dovranno essere incrementate, entro il limite del tetto medesimo.
Potranno allora ricorrere due casi: ove le sanzioni civili al 23
ottobre dello scorso anno non abbiano superato il 100% dei contributi o premi
evasi, l'ammontare complessivo delle sanzioni aggiuntive dovrà essere
determinato applicando l'interesse di dilazione e differimento maggiorato di
tre punti sino alla data della regolarizzazione - sempre entro il limite del
100% dei contributi o premi non corrisposti - e poi aggiungendo l'una tantum
prevista dalla legge n. 662/1996, nelle misure fissate dal citato decreto 18
marzo 1997.
Qualora, invece, l'ammontare delle sanzioni civili maturate al 23
ottobre 1996 - pur inferiori al tetto (interessi nella misura del 100% + una
tantum) stabilito dal decreto n. 538/1996 e dalla legge n. 662/1996 - superi il
100% dei contributi o premi evasi, l'ammontare complessivo delle somme
aggiuntive dovute sarà pari alla somma del 100% dei contributi o previ evasi
più l'una tantum prevista dalla legge n. 662/1996, nelle misure fissate dal
citato decreto 18 marzo 1997 (nell'ambito di tale somma globale l'una tantum
restaerà poi determinata nella differenza tra il 100% dei contributi più l'una
tantum e l'importo totale delle sanzioni maturate al 23 ottobre 1996).
Sia per le ipotesi di omissione che per quelle di evasione, la
Circolare contiene le opportune esemplificazioni, atte a chiarire in concreto
il funzionamento dei criteri sopra esposti.
Da ultimo, indicazioni particolari sono fornite in relazione alle
denunce contributive di ottobre e novembre 1996, che siano state regolarizzate
entro il 31 dicembre 1996; si tratta infatti di fattispecie interamente
disciplinate dal ripetuto decreto-legge n. 538/1996.
I.N.P.S.
- Direzione Centrale Vigilanza
e
Recuperi Contributivi
Circolare
1º agosto 1997, n. 178
Oggetto: regime sanzionatorio
ex lege 23 dicembre 1996, n. 662 ulteriori precisazioni.
Con circolare n. 65 del 18 marzo u.s., trasmessa con messaggio n.
1031 e con circolare n; 116 del 22 maggio u.s., diramata con messaggio n.
10235, è stato illustrato il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge
23 dicembre 1996, n. 662.
Con le presenti disposizioni si forniscono ulteriori precisazioni,
che tengono conto anche delle richieste di chiarimenti formulate dalle sedi.
Al riguardo occorre precisare che, considerata l'irretroattività
della legge n. 662/1996, già esplicitata nella citata circolare n. 65/1997, e
l'espressa abrogazione dell'art. 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, disposto dall'art. 1, comma 225, della l. n; 662, per il calcolo
delle somme accessorie, ogni inadempienza, sorta in data anteriore al 1º
gennaio 1997, dovrà essere assoggettata, dal momento del suo verificarsi fino a
quello del pagamento o richiesta di pagamento, ai diversi regimi sanzionatori
succedutisi nel tempo.
Di conseguenza il calcolo delle sanzioni dovrà far riferimento
alla legge 43/1988 fino al 23/10/1996 e successivamente ai regimi introdotti
dal D.L. 538/1996 e dalla legge 662/1996.
Ciò premesso di seguito vengono fornite, per l'area aziende, le
indicazioni di dettaglio per il calcolo delle sanzioni civili.
1.1 Morosità. Denunce presentate nei termini
A denunce mensili di competenza fino al mese di settembre 1996
quest'ultima con scadenza al 20 ottobre 1996.
Il calcolo per la determinazione delle sanzioni dovute dovrà
essere effettuato nel seguente modo:
- il tasso di dilazione e di differimento da prendere a
riferimento è quello in essere alla data del pagamento dei contributi, ovvero
al termine assegnato per il pagamento, aumentato di 5 punti fino al 23 ottobre
1996 l. n. 48/1988 e di tre punti per i periodi successivi D.L. n. 538/1996 e
l. n. 662/1996
- Se alla data del 23 ottobre 1996, l'importo delle sanzioni
civili è inferiore al 100 del debito contributivo, il calcolo deve essere
proseguito fino alla data di richiesta di pagamento e comunque fino al limite
del 100% dei contributi. In tal caso, quindi, le somme aggiuntive, calcolate
sulla base dei diversi sistemi, e da addebitare al contribuente, non debbono
comunque superare il 100% dei contributi per i quali si è verificata
l'inadempienza.
- Nei casi invece, che, sempre alla data del 23 ottobre 1996, la
somma aggiuntiva abbia superato il limite del 100% del debito contributivo, le
sanzioni restano cristallizzate al valore raggiunto a tale data.
A rendere di più immediata comprensione l'anzidetto sistema di
calcolo valgono i seguenti casi:
1º esempio: Calcolo di sanzioni inferiori al 23 ottobre 1996, al
limite del 100% dei contributi.
Mese di riferimento DM/10M di novembre 1991
Importo contributivo L. 1.000.000
Data effettiva del calcolo 24 aprile 1997.
Modalità di sviluppo del calcolo
1 L. 1.000.000 dal 21/12/1991 al 23/10/1996 GG. 1764
I.D. + 5 punti
Calcolo
1.000.000 x 20,625 x 1764=L. 996.781
36.500
2 dal 24/10/1996 al 26/4/1997
I.D. + 3 punti
Calcolo
1.000.000 x 18,625 x 183=L. 92.870
36.500
L. 996.781 + L. 92.870 L. 1.089.651 totale per somme aggiuntive da
ridurre, peraltro, a l. 1.000.000, tenendo conto del limite del 100%.
2º esempio: Calcolo delle sanzioni superiori al 23 ottobre 1996,
al limite dei 100% dei contributi
Mese di riferimento novembre 1990
Importo contributivo L. 1.000.000
Data effettiva del calcolo 24 aprile 1997.
Modalità di sviluppo del calcolo
L. 1.000.000 x 20,625 x 2129=L. 1.203.031
36.500
La somma da richiedere a titolo di sanzioni sarà pari a L.
1.203.031, in quanto già superiore al 100%.
B - Denunce mensili di competenza dal mese di ottobre 1996 con
scadenza dal 20 novembre 1996.
Le sanzioni vanno calcolate maggiorando di tre punti l'interesse
di dilazione in vigore alla data del calcolo fino al limite massimo del 100%
dei contributi, come già indicato nelle istruzioni già fornite in materia.
1.2. Evasione denunce non presentate nei termini
A - Denunce mensili di competenza fino al mese di settembre 1996
Il calcolo per la determinazione delle sanzioni dovute dovrà
essere effettuato secondo i seguneti criteri:
1) fino alla data del 23/10/1996 dovrà essere applicato il regime
di cui alla legge 48/1988 tasso annuo del 50 fino al 200 dei contributi omessi,
più gli interessi legali.
2) se alla data del 23/10/1996 le sanzioni hanno raggiunto o
superato, il tetto massimo richiedibile a seguito dell'entrata in vigore del
D.L. 538/1996 e della legge 662/1997 100% dei contributi per somme aggiuntive
più una tantum graduata a seconda
dell'entità dell'evasione le stesse restano cristallizzate al valore raggiunto
a tale data.
3) qualora invece si attestino su un valore inferiore le stesse
andranno incrementate fino al tetto fissato dal D.L. 538 e dalla legge 662.
In particolare se risultano superiori al 100%, avendo già superato
il limite fissato dall'art. 1, comma 217, lett. A della legge 662/1996,
occorrerà determinare l'una tantum
dovuta in misura pari alla differenza tra il 100% dei contributi più
l'una tantum e l'importo calcolato al
23/10/1996.
Se invece risultano inferiori al 100% dovrà calcolarsi, fino alla
concorernza del 100%, le sanzioni dovute per effetto del già citato art. 1, c.
217, lett. A e aggiungere l'una tantum prevista dalla legge 662/1996, secondo
le misure indicate dall'apposito decreto interministeriale.
A rendere di più facile comprensione i criteri descritti valgono i
seguenti esempi.
1º esempio: caso di evasione parziale oltre la metà 62 denunciata
spontaneamente oltre i sei mesi. Data del conteggio 24 aprile 1997
Mese di riferimento ottobre 1993
Importo contributivo L. 1.000.000
Importo risultante dal calcolo ex l. 48/88
Sanzioni civili al 50% al 23/10/1996 L. 1.463.013 inferiore al
200% dei contributi, ma superiore al 100%.
La somma massima da richiedere ex l. 662/96 è così costituita
somma aggiuntiva L.
1.000.000+
sanzione una tantum L.
620.000
Totale L.
1.620.000
Differenza da addebitare L. 156.987. Tale importo dovrà
ovviamente, essere sommato a quello precedentemente calcolato L. 1.463.013
2º esempio: caso di evasione parziale oltre la metà denunciata
spontaneamente oltre i sei mesi
Data conteggio 24 aprile 1997
Mese di riferimento luglio 1995
importo contributivo L. 1.000.000
Importo risultante dal calcolo ex l. 48/88
Sanzioni civili al 50%, al 23/10/1996 L. 602.739
inferiore al 100% dei contributi
aggiornamento ex l. 662/96
dal 24/10/1996 al 24/4/1997 L. 92.869
Somme accessorie da richiedere al 24/4/1997
Sanzioni ex L. n. 48/88 L.
602.739
Somme aggiuntive ex L. n. 662/96 comma 217, lett. A L. 92.869
interesse di diff. + tre punti
una tantum L. 620.000
B - Denunce mensili di competenza dei mesi di ottobre e novembre
1996.
Tali denunce sono soggette al D.L. 538/96
Anche per tale periodo l'applicazione della norma dipende dalla
data di effettivo pagamento, se avviene entro il 31/12/1996 si applica il D.L.
n. 538/1996, altrimenti la legge n. 562/1996
Pertanto i DM 10 di ottobre e novembre 1996, presentati oltre i
termini di scadenza, ma entro il 31/12/1996, non sono soggetti all'una tantum
se il pagamento è avvenuto entro 30 giorni della presentazione e comunque entro
il 31/12/1996. Altrimenti gli stessi sono soggetti al pagamento dell'una-tantum
prevista dalla legge 662 a seconda dei casi previsti dall'apposito decreto
interministeriale.
Se il modello è presentato dopo 6 mesi, l'una tantum è comunque
dovuta nella misura prevista dalla L. 662.