INAIL - AZIONE DI REGERSSO - DIRETTIVE ISTITUTO

 

Nell'amblto dei criteri operativi legati all'istituto del regresso, l'INAIL ha per lungo tempo seguito la prassi - adottata con la circolare n. 50/1978 - di inviare alle aziende una lettera di prima comunicazione con la quale, a prescindere dal previo accertamento in sede giudiziale di una responsabilità penalmente rilevante del datore di lavoro (o di un suo dipendente), avanzava sistematicamente, nei confronti di quest'ultimo, richiesta di rimborso delle prestazioni erogate e da erogare ai lavoratori assicurati vittime di infortunio. Tale prassi non teneva conto della necessità, ai fini dell'esperibilità dell'azione di regresso, del previo accertamento ad opera dell'Autorità Giudiziaria (in sede penale o eccezionalmente in sede civile) della imputabilità del fatto causativo dell'infortunio o della malattia professionale al datore di lavoro, ovvero ad altri soggetti del cui operato questi debba rispondere secondo le norme del codice civile.

Le sueposte argomentazioni critiche sono state dalla Confindustria e dall'ANCE rappresentate, da ultimo, anche in seno al Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, nell'ambito di una Commissione appositamente istituita per l'esame dei diversi aspetti connessi al tema del regresso.

In conseguenza di tali sollecitazioni, il predetto Consiglio ha sostanzialmente recepito l'orientamento prospettato, riconoscendo l'improprietà delle comunicazioni di cui trattasi, in quanto improduttive di effetti giuridici oltreché non rispondenti alle esigenze di corretta informazione e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Sotto entrambi tali profili gli Organi di gestione sono stati invitati ad abbandonare la prassi finora seguita e ad adeguarsi ai criteri di maggiore congruità suggeriti dalla delibera.

Tra l'altro, ha trovato positivo riscontro il principio, secondo  cui  la  lettera  con  la  quale l'Istituto richiede il rimborso delle prestazioni erogate può acquisire una sua rilevanza giuridica, anche ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali, soltanto qualora venga inviata in quelle fattispecie nelle quali sia già stata accertata in sede giudiziale una responsabilità penalmente rilevante del datore dl lavoro.

In attuazione della richiamata deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza, la Direzione generale dell'Istituto ha disposto la definitiva abolizione della lettera di prima comunicazione di cui sopra.

Si pubblicano qui di seguito il testo della delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL nonché il testo della nota della Direzione Generale dell'Istituto

 

INAIL - Regresso - Comunicazione alle aziende.

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

E VIGILANZA

 

Nella seduta del 9 dicembre 1996

 

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

 

preso atto dei primi risultati ai quali è pervenuta la Commissione di studio per la revisione del regime della responsabilità civile e del regresso in tema di comunicazioni al datore di lavoro nell'ambito della revisione complessiva dell'attuale disciplina in tema di responsabilità civile e del regresso;

 

visto il parere della Commissione  predetta espresso nella seduta del  3 dicembre 1996

 

ritenuto di condividere il contenuto del citato parere

 

DELIBERA

 

di fare proprio il parere della Commissione di Studio per la revisione del regime della responsabilità civile e del regresso, citato in premessa, che fa parte integrante della presente delibera

 

INVITA

 

gli Organi  di gestione  ad attenersi  alle indicazioni  formulate nella presente deliberazione

 

 

IL SEGRETARIO

(Giorgio PAGANELLI)

 

IL PRESIDENTE

(Giancarlo FONTANELLI)

 

 

LA COMMISSIONE DI STUDIO PER

LA REVISIONE DEL REGIME DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

E DEL REGRESSO

 

Come primo risultato degli approfondimenti effettuati che non esaurisce i lavori della Commissione stessa, nell'ambito dei lavori relativi alla revisione complessiva dell'attuale disciplina in tema di responsabilità civile e del regresso nei confronti del datore di lavoro

 

nelle sedute del 19 novembre e 3 dicembre 1996

 

- esaminata la relazione del 5 settembre u. s. con la quale l'Avvocatura generale ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine a specifici punti.

- Valutati gli ulteriori elementi forniti ed illustrati direttamente dai responsabili delle strutture competenti.

- Ritenuto che, per quanto si riferisce agli aspetti generali della comunicazione, è necessario approfondire quelli relativi alle comunicazioni al datore di lavoro.

- Visto il modulo con il quale viene data attualmente la 1ª comunicazione al datore di lavoro in relazione al diritto di regresso dell'Istituto.

- Rilevato che tale comunicazione viene fortemente contestata in quanto fa riferimento a responsabilità non ancora accertate.

- Vista la bozza di nuova comunicazione rielaborata dall'Amministrazione.

- Rilevato che la stessa non soddisfa ad esigenze di ordine giuridico in quanto non costituisce atto interruttivo della prescrizione, non essendosi ancora concretizzato al momento della comunicazione il diritto dell'Istituto all'azione di regresso.

- Considerato che tale comunicazione non risponde né alle esigenze di informazione né a quelle di trasparenza dell'azione amministrativa dettate dalla legge 241/1990, sia per il momento in cui viene effettuata che per l'ambito dei destinatari.

- Considerato, altresì, che la 1ª comunicazione, sia nella forma attuale che in quella proposta, risulta impropria in quanto non produttiva di effetti giuridici.

- Visti la "Carta dei servizi", il modulo di "denuncia di infortunio" e il certificato di assicurazione attualmente in uso presso l'Istituto.

- Ravvisata l'opportunita' che con il citato modulo di denuncia di infortunio venga portato a conoscenza dei datori di lavoro che una eventuale transazione con il lavoratore infortunato non preclude all'Istituto il diritto di agire in regresso.

- Ritenuto di dover fornire fin da subito degli indirizzi sul particolare punto.

 

A maggioranza

 

ESPRIME PARERE

 

- che, ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali, la comunicazione ai datori di lavoro di esperimento dell'azione di regresso venga effettuata solo dopo la sentenza di condanna.

- Che, per realizzare un'effettiva trasparenza nei confronti dell'utenza, l'informativa in merito al diritto dell'INAIL di agire in regresso, nei casi previsti dalla normativa vigente, debba essere effettuata nell'ambito di una informativa di carattere generale da rivolgere ai datori di lavoro al momento della costituzione del rapporto assicurativo ovvero all'atto del rilascio del certificato di assicurazione.

- Che analoga informativa debba essere effettuata nei confronti dei datori di lavoro che hanno già in corso un rapporto assicurativo con l'Istituto.

- Che tali informative siano rinnovate in caso di modifiche normative o regolamentari.

 

RAVVISA L'OPPORTUNITA'

 

- che l'attuale "Carta dei servizi" venga integrata da informazioni circa la normativa regolamentatrice del diritto dell'INAIL all'azione di regresso.

- Che il modulo di "denuncia di infortunio" debba contenere informazioni sia sul diritto dell'INAIL di agire in regresso sia sull'invalidità verso l'INAIL medesimo di eventuali transazioni con il lavoratore infortunato.

Il Consigliere Angrisani ha espresso parere contrario ritenendo non pertinente il riferimento all'efficacia o meno della comunicazione come atto interruttivo della prescrizione essendo viceversa la stessa indirizzata al datore di lavoro per evitare che lo stesso effettui transazioni che non lo libererebbero dalla responsabilità di risarcire l'Istituto in caso di esercizio dell'azione di regresso da parte di quest'ultimo.

 

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

(Valentino Nucera)

 

IL PRESIDENTE

(Giancarlo Fontanelli)

 

INAIL

DIREZIONE CENTRALE

ORGANIZZAZIONE E

RISORSE UMANE

 

Ufficio Sviluppo

Sistema Organizzativo

 

Area  V

 

A TUTTE LE SEDI

ALLE DIREZIONI REGIONALI

 

Oggetto   Azione di regresso.  Prima lettera di comunicazione al  datore di lavoro

 

Nella circolare 50/78 è prevista, in fase di avvio dell'azione di regresso, una comunicazione (allegato 9 della stessa circolare) al datore di lavoro presunto responsabile.

Tale comunicazione deve ora essere abolita. Poiché la stessa viene generata da una procedura automatizzata, in attesa che la stessa venga revisionata e vengano apportate le necessarie rettifiche, si dispone che l'invio di tale comunicazione venga sospeso con effetto immediato.

La   comunicazione  di  cui  si  parla  cioè deve essere cestinata e non trasmessa al datore di lavoro all'atto della stampa.

Restano  per  il  momento  invariate  le altre comunicazioni legate alla stessa applicazione.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Dr. Alberigo Ricciotti