INAIL
- AZIONE DI REGERSSO - DIRETTIVE ISTITUTO
Nell'amblto dei criteri operativi legati all'istituto del
regresso, l'INAIL ha per lungo tempo seguito la prassi - adottata con la
circolare n. 50/1978 - di inviare alle aziende una lettera di prima
comunicazione con la quale, a prescindere dal previo accertamento in sede
giudiziale di una responsabilità penalmente rilevante del datore di lavoro (o
di un suo dipendente), avanzava sistematicamente, nei confronti di
quest'ultimo, richiesta di rimborso delle prestazioni erogate e da erogare ai
lavoratori assicurati vittime di infortunio. Tale prassi non teneva conto della
necessità, ai fini dell'esperibilità dell'azione di regresso, del previo
accertamento ad opera dell'Autorità Giudiziaria (in sede penale o
eccezionalmente in sede civile) della imputabilità del fatto causativo
dell'infortunio o della malattia professionale al datore di lavoro, ovvero ad
altri soggetti del cui operato questi debba rispondere secondo le norme del
codice civile.
Le sueposte argomentazioni critiche sono state dalla Confindustria
e dall'ANCE rappresentate, da ultimo, anche in seno al Consiglio di indirizzo e
vigilanza dell'INAIL, nell'ambito di una Commissione appositamente istituita
per l'esame dei diversi aspetti connessi al tema del regresso.
In conseguenza di tali sollecitazioni, il predetto Consiglio ha
sostanzialmente recepito l'orientamento prospettato, riconoscendo l'improprietà
delle comunicazioni di cui trattasi, in quanto improduttive di effetti
giuridici oltreché non rispondenti alle esigenze di corretta informazione e di trasparenza
dell'azione amministrativa.
Sotto entrambi tali profili gli Organi di gestione sono stati
invitati ad abbandonare la prassi finora seguita e ad adeguarsi ai criteri di
maggiore congruità suggeriti dalla delibera.
Tra l'altro, ha trovato positivo riscontro il principio,
secondo cui la lettera con
la quale l'Istituto richiede il
rimborso delle prestazioni erogate può acquisire una sua rilevanza giuridica,
anche ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali, soltanto qualora
venga inviata in quelle fattispecie nelle quali sia già stata accertata in sede
giudiziale una responsabilità penalmente rilevante del datore dl lavoro.
In attuazione della richiamata deliberazione del Consiglio di
indirizzo e vigilanza, la Direzione generale dell'Istituto ha disposto la
definitiva abolizione della lettera di prima comunicazione di cui sopra.
Si pubblicano qui di seguito il testo della delibera del Consiglio
di indirizzo e vigilanza dell'INAIL nonché il testo della nota della Direzione
Generale dell'Istituto
INAIL
- Regresso - Comunicazione alle aziende.
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
E VIGILANZA
Nella seduta del 9 dicembre 1996
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
preso atto dei primi risultati ai quali è pervenuta la Commissione
di studio per la revisione del regime della responsabilità civile e del
regresso in tema di comunicazioni al datore di lavoro nell'ambito della
revisione complessiva dell'attuale disciplina in tema di responsabilità civile
e del regresso;
visto il parere della Commissione
predetta espresso nella seduta del
3 dicembre 1996
ritenuto di condividere il contenuto del citato parere
DELIBERA
di fare proprio il parere della Commissione di Studio per la
revisione del regime della responsabilità civile e del regresso, citato in
premessa, che fa parte integrante della presente delibera
INVITA
gli Organi di
gestione ad attenersi alle indicazioni formulate nella presente deliberazione
IL SEGRETARIO
(Giorgio PAGANELLI)
IL PRESIDENTE
(Giancarlo FONTANELLI)
LA COMMISSIONE DI STUDIO PER
LA REVISIONE DEL REGIME DELLA RESPONSABILITA'
CIVILE
E DEL REGRESSO
Come primo risultato degli approfondimenti effettuati che non
esaurisce i lavori della Commissione stessa, nell'ambito dei lavori relativi
alla revisione complessiva dell'attuale disciplina in tema di responsabilità
civile e del regresso nei confronti del datore di lavoro
nelle sedute del 19 novembre e 3 dicembre 1996
- esaminata la relazione del 5 settembre u. s. con la quale
l'Avvocatura generale ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine a specifici
punti.
- Valutati gli ulteriori elementi forniti ed illustrati
direttamente dai responsabili delle strutture competenti.
- Ritenuto che, per quanto si riferisce agli aspetti generali
della comunicazione, è necessario approfondire quelli relativi alle
comunicazioni al datore di lavoro.
- Visto il modulo con il quale viene data attualmente la 1ª
comunicazione al datore di lavoro in relazione al diritto di regresso
dell'Istituto.
- Rilevato che tale comunicazione viene fortemente contestata in
quanto fa riferimento a responsabilità non ancora accertate.
- Vista la bozza di nuova comunicazione rielaborata
dall'Amministrazione.
- Rilevato che la stessa non soddisfa ad esigenze di ordine
giuridico in quanto non costituisce atto interruttivo della prescrizione, non
essendosi ancora concretizzato al momento della comunicazione il diritto
dell'Istituto all'azione di regresso.
- Considerato che tale comunicazione non risponde né alle esigenze
di informazione né a quelle di trasparenza dell'azione amministrativa dettate
dalla legge 241/1990, sia per il momento in cui viene effettuata che per
l'ambito dei destinatari.
- Considerato, altresì, che la 1ª comunicazione, sia nella forma
attuale che in quella proposta, risulta impropria in quanto non produttiva di
effetti giuridici.
- Visti la "Carta dei servizi", il modulo di
"denuncia di infortunio" e il certificato di assicurazione attualmente
in uso presso l'Istituto.
- Ravvisata l'opportunita' che con il citato modulo di denuncia di
infortunio venga portato a conoscenza dei datori di lavoro che una eventuale
transazione con il lavoratore infortunato non preclude all'Istituto il diritto
di agire in regresso.
- Ritenuto di dover fornire fin da subito degli indirizzi sul
particolare punto.
A maggioranza
ESPRIME PARERE
- che, ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali, la
comunicazione ai datori di lavoro di esperimento dell'azione di regresso venga
effettuata solo dopo la sentenza di condanna.
- Che, per realizzare un'effettiva trasparenza nei confronti
dell'utenza, l'informativa in merito al diritto dell'INAIL di agire in
regresso, nei casi previsti dalla normativa vigente, debba essere effettuata
nell'ambito di una informativa di carattere generale da rivolgere ai datori di
lavoro al momento della costituzione del rapporto assicurativo ovvero all'atto
del rilascio del certificato di assicurazione.
- Che analoga informativa debba essere effettuata nei confronti
dei datori di lavoro che hanno già in corso un rapporto assicurativo con
l'Istituto.
- Che tali informative siano rinnovate in caso di modifiche
normative o regolamentari.
RAVVISA L'OPPORTUNITA'
- che l'attuale "Carta dei servizi" venga integrata da
informazioni circa la normativa regolamentatrice del diritto dell'INAIL
all'azione di regresso.
- Che il modulo di "denuncia di infortunio" debba
contenere informazioni sia sul diritto dell'INAIL di agire in regresso sia
sull'invalidità verso l'INAIL medesimo di eventuali transazioni con il
lavoratore infortunato.
Il Consigliere Angrisani ha espresso parere contrario ritenendo
non pertinente il riferimento all'efficacia o meno della comunicazione come
atto interruttivo della prescrizione essendo viceversa la stessa indirizzata al
datore di lavoro per evitare che lo stesso effettui transazioni che non lo
libererebbero dalla responsabilità di risarcire l'Istituto in caso di esercizio
dell'azione di regresso da parte di quest'ultimo.
IL SEGRETARIO SUPPLENTE
(Valentino Nucera)
IL PRESIDENTE
(Giancarlo Fontanelli)
INAIL
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE E
RISORSE UMANE
Ufficio Sviluppo
Sistema Organizzativo
Area V
A TUTTE LE SEDI
ALLE DIREZIONI REGIONALI
Oggetto Azione di
regresso. Prima lettera di
comunicazione al datore di lavoro
Nella circolare 50/78 è prevista, in fase di avvio dell'azione di
regresso, una comunicazione (allegato 9 della stessa circolare) al datore di
lavoro presunto responsabile.
Tale comunicazione deve ora essere abolita. Poiché la stessa viene
generata da una procedura automatizzata, in attesa che la stessa venga
revisionata e vengano apportate le necessarie rettifiche, si dispone che
l'invio di tale comunicazione venga sospeso con effetto immediato.
La comunicazione di
cui si parla cioè deve essere
cestinata e non trasmessa al datore di lavoro all'atto della stampa.
Restano per il
momento invariate le altre comunicazioni legate alla stessa
applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Alberigo Ricciotti