SPETTA AL COSTRUTTORE
LA DENUNCIA DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO
Sulla Gazzetta Ufficiale 25/2/2002, n. 47, è stata
pubblicata la rettifica all'art. 65 del Dpr 380/2001.
Il nuovo testo del citato articolo stabilisce che le opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo
sportello unico, che restituisce al costruttore, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione
dell'avvenuto deposito.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 65 (R)
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica
(legge n 1086 del 1971 , articoli 4 e 6 - testo corretto
dell'art. 65 - in grassetto le parti modificate)
l. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere
denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere
tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i
recapiti dei committente, del progettista delle strutture, del direttore dei
lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia. devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal
progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro
occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia ne riguardi
della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati
nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto
stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con
l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano
introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario,
devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione allo
sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni
il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione,
redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2
e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi
da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei, cavi ed ai sistemi di messa in
coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le
copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori,
all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione, di cui al comma
6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una.
copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.