PROGRAMMMI
BILATERALI O PLURINAZIONALI DI COLLABORAZIONE CON ALTRE NAZIONI - L.212/92
Il Ministero delle Attività Produttive,
con la Circolare n. 603072 del 28 marzo 2002 (in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale), ha indicato le novità della Legge n. 212/92 per l'anno
2002.
La Legge n.212/1992 è' uno strumento
finanziario che prevede il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali
per la promozione della collaborazione dell'Italia con i Paesi, annualmente
individuati dal CIPE, per favorire la loro transizione verso forme di economia
di mercato e l'integrazione con l'Europa.
I soggetti beneficiari sono gli istituti
ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli organismi di
assistenza tecnica e di formazione manageriale, le associazioni di categoria e
le relative aziende di servizi, consorzi e società consortili, cooperative,
PMI.
Il Cipe annualmente adotta una delibera
(su proposta del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro del
Commercio con l'Estero) per individuare i Paesi destinatari della Legge.
I Paesi di intervento della Legge
n.212/92 per l'anno 2002, individuati (ai sensi dell'art.22 comma 2 del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998 n. 143), con delibera del CIPE del 28.03.2002, sono i
seguenti: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria,
Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan,
Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica
Ceca, Serbia e Montenegro, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tajikistan, Tunisia,
Ucraina, Ungheria e Uzbekistan. Con la stessa delibera si stabilisce che, al
fine di assicurare la complementarità dell'utilizzo dei fondi pubblici
disponibili, le iniziative presentate ai sensi della Legge n. 212/92, non
finanziabili per carenza di fondi, potranno essere finanziate, se ritenute
valide e compatibili per Paese, obiettivi e tipologie di intervento, anche a
valere sui fondi delle Legge n. 84 del 21 marzo 2001"
Disposizioni per la partecipazione
italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi
dell'area balcanica".
Le attività ammissibili al contributo,
secondo quanto indicato nell'art.2 del Regolamento n. 171 del 19 aprile 2001
(reperibile al seguente indirizzo internet
www.mincomes.it/circ_dm/circ2001/legge212/new/dm190401.htm) fanno riferimento
alle seguenti tipologie di intervento:
- formazione manageriale e quadri
intermedi;
- assistenza tecnica;
- studi di fattibilità e progettazioni
nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione,
dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonché
interventi nel campo del restauro artistico ed urbano ed in materia di
riconversione industriale ed agricola;
- progetti pilota finalizzata alla
promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il
trasferimento di tecnologia;
- studi di fattibilità (piani finanziari
e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint-venture e
per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani
L'ammontare del contributo erogabile da
parte del Ministero delle Attività Produttive non può superare il 50% delle
spese ammesse per l'esecuzione del progetto, fino ad un importo massimo di
413.165,52 Euro.
Qualora a fronte del progetto per il
quale è stata inoltrata domanda di contributo, vengano erogati altri contributi
da parte di organismi nazionali o internazionali, l'importo totale di questi
viene tenuto presente ai fini della quantificazione del contributo
ministeriale, allo scopo di assicurare che l'insieme dei contributi di fonte
pubblica non superi comunque l'80% del costi del progetto, comprensivi anche
delle voci di spesa non prese in considerazione dal Ministero.
Modalità operative
Sulla base del Regolamento occorre
presentare all'Ufficio incaricato entro il 30 aprile di ogni anno, formale
domanda in bollo.
1) La domanda deve contenere, tra
l'altro: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato (ove
del caso) e, per le PMI, attestante il possesso dei requisiti richiesti
dall'attuale disciplina comunitaria (G.U.C.E. L. 10/33 del 13.1.2001);
2) La domanda deve essere corredata da:
a) scheda tecnica (sia su supporto
cartaceo che informatico) compilata in tutte le sue parti, contenente gli
elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa
b) scheda di partecipazione, debitamente
sottoscritta da tutti i partner cointeressati, così come da eventuali sponsor;
c) atto costitutivo e statuto, ove
esistente;
d) ogni altro documento attestante i
requisiti necessari ai fini dell'assegnazione dei coefficienti di priorità
3) Il progetto deve essere oggetto di
dichiarazione di interesse alla realizzazione dello stesso rilasciata in
originale, dall'Autorità governativa competente nel Paese oggetto
dell'iniziativa, entro il termine previsto per la scadenza della presentazione
delle domande, all'Ambasciata d'Italia in loco, che provvede a trasmetterla al
Ministero delle Attività Produttive.
E' importante ricordare che per le
condizioni di ammissibilità del progetto al contributo, è necessario il
coinvolgimento di un partner locale (promotore locale) dei Paesi di
destinazione della legge.
Il Regolamento inoltre, prevede, al fine
di garantire un accesso equilibrato dei Paesi ai benefici della Legge, che si
operi una selezione in presenza per lo stesso Paese, di iniziative similari o
progetti relativi al medesimo settore e in presenza di un numero elevato di
progetti per uno stesso Paese, non potendosi superare un tetto massimo del 20%
dei fondi disponibili.
I progetti ritenuti validi, sono
collocati in apposita graduatoria sulla base della quale viene concesso il
finanziamento dei fondi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Nella formazione della graduatoria,
l'Amministrazione terrà conto di diverse priorità:
- partecipazione finanziaria del Paese
oggetto dell'intervento superiore al 10% del costo dell'iniziativa;
- complementarità con interventi
finanziati da Istituzioni internazionali multilaterali delle
quali l'Italia fa parte;
- complementarità con iniziative
sostenute attraverso la Legge n. 100 del 24 aprile 1990 e l'art.12 della Legge
n. 19 del 2 gennaio 1991;
- tipologia dell'intervento e qualità del
progetto;
- soggetto promotore (Organismo
non-profit, PMI, consorzi o altro)