MODIFICHE AL
REGOLAMENTO REGIONALE DEL COMMERCIO 3/2000
Si segnalano le principali modifiche introdotte al regolamento
regionale 3/2000 per il settore del commercio, evidenziando che il regolamento
del 24 dicembre 2001, n. 9 non è stato oggetto d'esame dalle Commissioni
consiliari competenti.
Art. 1 Ambito di applicazioni e criteri
di programmazione
Con riferimento al parere non favorevole (art. 1, comma 3) che la
Regione formula sulla base del parere espresso dalla Provincia in materia di
sistema della viabilità, traffico e principali vie di comunicazione, viene
specificato che ciò avviene fino all'operatività del Piano territoriale di
Coordinamento Regionale (PTCP), a partire dal quale si farà riferimento alle
prescrizioni in esso contenute.
Vengono riformulati i casi di parere favorevole della Regione (art.
1, comma 4, lett. A), indicando che l'assenso in caso di trasferimento nella
stessa Unità Territoriale deve avvenire senza aumento della superficie
(specifica non presente nel precedente regolamento).
Inoltre, l'apertura o ampliamento dei punti vendita a seguito di
concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato operanti nella stessa
Unità Territoriale, o di esercizi autorizzati nella stessa Unità Territoriale,
vengono subordinati alla condizione del reimpiego dei dipendenti.
Nei restanti casi (art. 1, comma 4, lett.b), in cui la Regione
esprime parere favorevole o non favorevole (tra cui superfici di vendita
richieste non rientranti nelle quote base attribuite alle Unità Territoriali
non ancora utilizzate), vengono inseriti nuovi criteri di valutazione aggiuntivi
con relativo punteggio (il punteggio minimo sale da 18 a 24).
I criteri di valutazione aggiuntivi riguardano:
- qualità progettuale dell'intervento;
- presenza di funzioni diverse da quella commerciale nel piano o
programma di intervento complessivo;
- grado di corrispondenza ai piani o programmi comunali e
sovracomunali;
- previsione di realizzazione di interventi infrastrutturali di
portata strategica;
- localizzazione su aree degradate o di riqualificazione urbana;
- impatto occupazionale netto;
- disponibilità attuale dell'area
All'Art . 1 vengono aggiunte due
disposizioni:
- in base alla prima "Quando la domanda possa conseguire
l'assentibilità per una superficie di vendita inferiore a non oltre il 50% alla
superficie richiesta, di ciò viene data informazione al richiedente, il quale
può chiedere che il procedimento si concluda con il rilascio di una
autorizzazione per la superficie assentibile";
- in base alla seconda, che rischia di allungare i tempi di rilascio
dell'autorizzazione, è previsto il parere non vincolante di altra Regione
quando l'esercizio di vendita di cui è richiesta l'apertura, l'ampliamento o il
trasferimento di sede è ubicato a meno di 10 Km. in linea d'aria dal confine.
Quando il parere è richiesto alla Regione Lombardia da parte di una
Conferenza di Servizi convocata in una Regione confinante, la Regione Lombardia
si impegna a formularlo entro 60 giorni sentite le valutazioni delle Province
interessate (che sono in territorio ricompreso anche solo in parte in un raggio
di 10 Km. dall'insediamento commerciale).
Art. 8 Dotazioni di servizi per
attrezzature pubbliche e di uso pubblico
Viene specificato che la dotazione di standard per i centri
commerciali, richiesta dal comma 7 art 8 (200% Slp lorda degli edifici previsti
di cui la metà destinata a parcheggio di uso pubblico) deve essere calcolata in
riferimento alle sole superfici commerciali.
Art. 15 Adeguamento degli strumenti
urbanistici regionali
In aggiunta alla documentazione tecnica da allegare al P.R.G.
vengono previste una tavola di azzonamenti con puntuale perimetrazione e
identificazione delle diverse strutture di vendita e la tabella contenente gli
elementi descrittivi delle strutture.
Art. 16 Rapporti con gli strumenti di
programmazione integrata e negoziata
In ipotesi di grandi strutture di vendita previste da strumenti di
programmazione negoziata che abbiano una particolare incidenza sullo sviluppo
economico del territorio o sulla riqualificazione ambientale e integrazione
infrastrutturale, viene prevista la possibile deroga per il parere regionale ai
criteri del presente regolamento.
Art. 17 Procedimento per il rilascio
delle autorizzazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. 114/98 per le grandi
strutture di vendita
Viene previsto che il Comune possa richiedere un'integrazione della
domanda in fase di istruttoria.La produzione di elementi essenziali mancanti
viene considerata come nuova domanda fatte salve le determinazioni della
Conferenza in ordine al procedimento già avviato.
Sono state eliminate due disposizioni: quella che prevedeva
l'adozione della deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dalla prima
riunione, e quella che prevedeva che se alla scadenza della deliberazione la
Conferenza non avesse concluso i lavori, essa si sarebbe intesa automaticamente
convocata per il 90° giorno presso la Regione.
Art. 19 Effetti della trasmissione della
domanda alla Regione e da parte del richiedente
L'ordine in cui le domande vengono decise viene stabilito non più
sulla base della data di trasmissione alla Regione, bensì dalla data di
ricevimento.
Art. 23 Computo delle superfici di
vendita
L'articolo ha integralmente sostituito il precedente recante
"Modificazioni di esercizi preesistenti".
Il nuovo art. 23 indica i criteri in base ai quali computare le
superfici di vendita in relazione alle quote assegnate ad ogni Unità
Territoriale.
Viene fatta, in particolare, distinzione tra grandi strutture di
vendita, medie strutture di vendita, sia esistenti che di nuova apertura.
Vengono forniti nuovi criteri per computare le superfici differenti a seconda
della tipologia della struttura di vendita (grande, media, esistente o di nuova
apertura) e della tipologia della domanda (Vedi nostro Allegato riassuntivo).
Vengono inoltre forniti nuovi criteri per computare le superfici di
vendita delle grandi strutture autorizzate allo scopo di valutare eventuali
domande successive.
Art. 27 Disposizioni comuni per le medie
e grandi strutture di vendita e procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
Viene confermato il meccanismo di correlazione tra procedimenti
urbanistico-edilizi e commerciali, nel senso che la concessione o
autorizzazione edilizia sono rilasciate contestualmente o successivamente
all'autorizzazione commerciale.
Anche la D.I.A. o la comunicazione ex art. 26 L. 47/85 vanno presentate
contestualmente all'istanza di autorizzazione commerciale e i lavori possono
essere iniziati solo una volta ottenuto l'assenso di natura commerciale.
Art. 28 Nulla osta rilasciati ai sensi
della legge 426/71
Viene aggiunto l'art. 28 bis che prevede la deroga al principio di
contestualità tra autorizzazione edilizia e commerciale nell'ipotesi di
strumenti attuativi già approvati alla data di entrata in vigore del
regolamento n. 3/2000 (9 agosto 2000). In tale ipotesi il rilascio della
concessione edilizia è ammissibile anche anticipatamente al rilascio
dell'autorizzazione di esercizio.
Viene inoltre previsto che ai fini degli interventi commerciali
compresi in strumenti di pianificazione attuativa già approvati all'atto
dell'entrata in vigore del regolamento s'intende assolto l'obbligo di
adeguamento del P.R.G. ai principi di programmazione della rete commerciale
previsti dal d.lgs. 114/98.
In tale ipotesi non è nemmeno necessario garantire la dotazione di
attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio delle grandi strutture
così come previsto dalla legge regionale 14/99.
Per quanto concerne i Comuni che trascorsi 6 mesi dall'entrata in
vigore del regolamento non abbiano ancora adottato una Variante di adeguamento
ai criteri del regolamento, è prevista una seppur limitata possibilità di
rilasciare autorizzazioni (vedi punti 1 e 2, comma 2 art. 30) all'ulteriore
condizione che la Conferenza dei Servizi ritenga il P.R.G. non contrastante con
i criteri del regolamento.
Art. 35 Autorizzazioni quali atti dovuti
L'art. 35 viene in buona parte sostituito, con l'indicazione che
l'autorizzazione è sempre dovuta qualora si verificasse almeno uno dei casi
descritti (apertura di media struttura per concentrazione di esercizi già
autorizzati; ampliamento di una media struttura per accorpamento di esercizi
già autorizzati; ampliamento di una grande struttura per accorpamento di
esercizi già autorizzati).
Art. 41 Centri commerciali
Viene modificata la definizione di centro commerciale, che è tale se
ricorrono determinate condizioni:
- unicità della struttura o, in aggiunta rispetto al precedente
regolamento, dell'insediamento commerciale
- destinazione specifica o prevalente della struttura dove la superficie di vendita complementare
rispetto alla funzione principale del complesso risulta superiore al 20% (e non
il 10% come prima) della Slp.
- spazi di servizio gestiti unitariamente
- infrastrutture comuni
in base a tali criteri sembrerebbe meno immediata la classificazione
di un intervento come centro commerciale e quindi la sottoposizione alla
normativa relativa.
È prevista che la domanda di nuova apertura, di trasferimento di
sede, di variazione di superfici: e di un settore merceologico di un centro
commerciale possa essere presentata anche da un unico soggetto promotore.
Paragrafo 2.2 e 2.3 dell'Allegato 2 del
regolamento
Modifica dei punteggi da attribuire ai diversi parametri di
valutazione delle domande relative a grandi strutture di vendita.
Aggiornamento dell'archivio dei dati sul commercio.