L.R. n° 4/2002 -
"NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PER LA MODIFICA E
L'INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE"
Sul BURL n° 10 del 8 marzo 2002 - 1° Supplemento Ordinario - è stata
pubblicata la LR 4/2002 "Norme per l'attuazione della programmazione
regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative",
collegato ordinamentale recante la modifica e l'integrazione di alcune leggi
vigenti per l'attuazione del programma regionale.
Il collegato prevede norme per la tutela delle biodiversità; per
l'educazione e l'informazione ambientale; modifiche alla legislazione in
materia di opere pubbliche; norme per interventi in edilizia scolastica,
sbarramenti idrici, bonifiche di siti inquinanti; norme per i medicinali
veterinari e per l'attività di imprenditore agricolo.
Si riassumono brevemente, di seguito, le novità di maggiore
interesse della categoria che sono introdotte.
Art. 3, comma 4 - Lavori pubblici e
Consiglio regionale dei lavori pubblici
Il collegato contiene alcune modifiche alla legge 1/2000 rivolte
essenzialmente a chiarire e semplificare le regole e le procedure per i lavori
pubblici che godono di finanziamenti regionali di importo pari o superiore al
50% dell'importo progettuale.
In particolare
- si chiarisce che tutti i finanziamenti pubblici erogati in base a
piani e programmi regionali contribuiscono a rendere i progetti sussidiati;
- il responsabile del provvedimento deve asseverare, per i progetti
sussidiati di importo inferiore a 7,5 milioni di euro ed i lavori pubblici di
competenza regionale di importo inferiore a 7,5 milioni di euro, la congruità
tecnico amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni
previste di piani e programmi regionali;
- vengono introdotte nuove soglie, più elevate (pari o superiore a
7,5 milioni di euro), per stabilire quali progetti debbano essere sottoposti al
parere obbligatorio del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici.
Art. 3, comma 5 - Norme per l'erogazione
di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali
La legge amplia la gamma degli strumenti di programmazione
urbanistica finanziabili da parte della Regione; in particolare vengono ammessi
al finanziamento regionale previsto dalla Legge regionale 66/82 (nella misura
massima del 60% delle spese previste e riconosciute ammissibili) i PII
(Programmi integrati di intervento) ed i Documenti di inquadramento previsti
dalla LR 9/99. Particolare attenzione verrà rivolta al finanziamento degli
strumenti urbanistici di comunità montane, consorzi o associazioni di comuni e
comuni con meno di 5.000 abitanti.
Art. 3, comma 7 - Programmazione Urban
Italia
La Regione parteciperà all'attuazione del Programma Urban Italia -
finalizzato alla riqualificazione dei centri urbani - con risorse proprie.
A questo scopo la Regione ha previsto una spesa complessiva pari a
516.000 euro.
Art. 3, comma 12 - Inquinamento
elettromagnetico
È frutto di un emendamento, presentato ed approvato direttamente in
aula consiliare, il divieto di installare impianti per le telecomunicazioni e
per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza da
asili, scuole, strutture di accoglienza socio-assistenziali, residenze per
anziani, orfanotrofi e loro pertinenze.
Art. 4, comma 4 - Edilizia scolastica
Il Collegato cerca di apportare maggiore chiarezza nella
programmazione degli interventi relativi all'edilizia scolastica.
La programmazione triennale prevista dalla LR 70/80 viene abrogata. Continua invece a sussistere la programmazione di tipo annuale (piani di intervento annuale ordinario) che, però, viene approvata dalla Giunta sulla base degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio Regionale.