L.R. n° 4/2002 - "NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PER LA MODIFICA E L'INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE"

 

Sul BURL n° 10 del 8 marzo 2002 - 1° Supplemento Ordinario - è stata pubblicata la LR 4/2002 "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative", collegato ordinamentale recante la modifica e l'integrazione di alcune leggi vigenti per l'attuazione del programma regionale.

Il collegato prevede norme per la tutela delle biodiversità; per l'educazione e l'informazione ambientale; modifiche alla legislazione in materia di opere pubbliche; norme per interventi in edilizia scolastica, sbarramenti idrici, bonifiche di siti inquinanti; norme per i medicinali veterinari e per l'attività di imprenditore agricolo.

Si riassumono brevemente, di seguito, le novità di maggiore interesse della categoria che sono introdotte.

Art. 3, comma 4 - Lavori pubblici e Consiglio regionale dei lavori pubblici

Il collegato contiene alcune modifiche alla legge 1/2000 rivolte essenzialmente a chiarire e semplificare le regole e le procedure per i lavori pubblici che godono di finanziamenti regionali di importo pari o superiore al 50% dell'importo progettuale.

In particolare

- si chiarisce che tutti i finanziamenti pubblici erogati in base a piani e programmi regionali contribuiscono a rendere i progetti sussidiati;

- il responsabile del provvedimento deve asseverare, per i progetti sussidiati di importo inferiore a 7,5 milioni di euro ed i lavori pubblici di competenza regionale di importo inferiore a 7,5 milioni di euro, la congruità tecnico amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste di piani e programmi regionali;

- vengono introdotte nuove soglie, più elevate (pari o superiore a 7,5 milioni di euro), per stabilire quali progetti debbano essere sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici.

Art. 3, comma 5 - Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali

La legge amplia la gamma degli strumenti di programmazione urbanistica finanziabili da parte della Regione; in particolare vengono ammessi al finanziamento regionale previsto dalla Legge regionale 66/82 (nella misura massima del 60% delle spese previste e riconosciute ammissibili) i PII (Programmi integrati di intervento) ed i Documenti di inquadramento previsti dalla LR 9/99. Particolare attenzione verrà rivolta al finanziamento degli strumenti urbanistici di comunità montane, consorzi o associazioni di comuni e comuni con meno di 5.000 abitanti.

Art. 3, comma 7 - Programmazione Urban Italia

La Regione parteciperà all'attuazione del Programma Urban Italia - finalizzato alla riqualificazione dei centri urbani - con risorse proprie.

A questo scopo la Regione ha previsto una spesa complessiva pari a 516.000 euro.

Art. 3, comma 12 - Inquinamento elettromagnetico

È frutto di un emendamento, presentato ed approvato direttamente in aula consiliare, il divieto di installare impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza da asili, scuole, strutture di accoglienza socio-assistenziali, residenze per anziani, orfanotrofi e loro pertinenze.

Art. 4, comma 4 - Edilizia scolastica

Il Collegato cerca di apportare maggiore chiarezza nella programmazione degli interventi relativi all'edilizia scolastica.

La programmazione triennale prevista dalla LR 70/80 viene abrogata. Continua invece a sussistere la programmazione di tipo annuale (piani di intervento annuale ordinario) che, però, viene approvata dalla Giunta sulla base degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio Regionale.