DETERMINAZIONE
DEL CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ EBRAICHE PER L'ANNO 1998 - D.M. 28 LUGLIO 1997
Di seguito si pubblica il testo del D.M. 28 luglio 1997, in G.U.
12 agosto 1997 nº 187, con il quale il Ministero dell'interno ha definito il
calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 1998.
Per il riposo sabbatico, l'art. 4 della legge n. 101/1989 dispone,
in sintesi, che "gli ebrei dipendenti... da privati... hanno diritto di
fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale".
Questo "va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora
dopo il tramonto del sabato. Tale diritto è esercitato nel quadro della
flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore
lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni
lavorativi, senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque
salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti
dall'ordinamento giuridico".
Le disposizioni trascritte valgono anche per le festività
religiose ebraiche indicate nel decreto Ministeriale.
MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto 28 luglio 1997
Determinazione del calendario
delle festività religiose ebraiche per il 1998.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 8 marzo 1989 n. 101, recante norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche
italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;
Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di
osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole
del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;
2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati
o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano
assegnati al servizio civile sostitutivo,hanno diritto di fruire, su loro
richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale.
Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non
prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi
senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le
imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento
giuridico;
3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità
competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel
fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso
opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne faccinao
richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di
sabato;
4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla
scuola del giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se
maggiorenne.
Visto il successivo art. 5, che elenca le festività religiose
ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e
prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è
comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la comunicazione dell'Unione;
Decreta:
Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato per
il 1998, come segue:
tutti i sabati;
10, 11, 12, 17, 18 aprile, Pesach (Pasqua);
31 maggio e 1º giugno, Shavuoth (Pentecoste);
2 agosto, Digiuno del 9 di Av;
21, 22 settembre, Rosh Ha Shanà (Capodanno);
29, 30 settembre, Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
5, 6, 11, 12 ottobre, Succoth (Festa delle Capanne);
13 ottobre, Simhat Torà (Festa della legge).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana
Roma, 28 luglio 1997
Il Ministro: Napolitano