RECUPERO DELLE ACCISE
SUL GASOLIO - TRATTAMENTO FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA
(Ministero finanze - Agenzia Entrate - Circ. 30 aprile 2002)
Con una circolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il
credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attivitā di trasporto e persone,
per il periodo d'imposta compreso tra il 1° settembre 2000 e il 30 giugno 2002,
non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Tale credito, inizialmente concesso dal 1° settembre al 31 dicembre
2000 (art. 1, D.L. 26 settembre 2000, n. 265, conv. legge 23 novembre 2000, n.
343) alle seguenti categorie di esercenti attivitā di trasporto di persone e
merci:
- esercenti attivitā di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- enti pubblici ed imprese pubbliche locali per il trasporto di
persone;
- imprese esercenti autoservizi;
- titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi;
- enti pubblici ed imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto persone;
č stato successivamente esteso ai seguenti intervalli temporali:
- 1° gennaio - 30 giugno 2001 (art. 25, comma 1, legge 23 dicembre
2000, n. 388);
- 1° luglio - 31 dicembre 2001 (art. 1, comma 5, D.L. 30 giugno
2001, n. 246, conv. legge 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dall'art. 8,
comma 4, lettera a) del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356);
- 1° gennaio - 30 giugno 2002 (art. 5, comma 1 del D.L. 28 dicembre
2001, n. 452, conv. legge 27 febbraio 2002, n. 16).
L'Agenzia delle Entrate ha osservato che, non avendo tali leggi
chiarito nulla in ordine al trattamento del credito d'imposta ai fini delle
imposte sui redditi, si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.
277/2000, al quale la normativa espressamente rimanda.
Pertanto, il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attivitā di trasporto di persone e merci non concorre alla formazione del reddito imponibile.