APPALTI PUBBLICI -
NEL CASO DI SOSPENSIONE DELLA GARA DEVONO ESSERE ADOTTATE CAUTELE PER L'INTEGRITA' DEI PLICHI
(Cons.Stato, Sez. IV, n. 1602/2002)
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Allorquando, nel corso del procedimento
di aggiudicazione di un appalto, non sia possibile esaurire nello stesso giorno
tutte le operazioni e sia necessario proseguirle nel giorno seguente ex art. 71
del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 devono essere adottate, al fine del rispetto dei
principi fissati nell'articolo 97 della Costituzione, tutte le cautele idonee e
necessarie a preservare l'integrità dei plichi contenenti le offerte delle
imprese partecipanti, facendone espressa menzione nel relativo verbale di gara
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. . omissis . . .
D I R I T T O
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. . omissis . . .
III.1. In punto di
fatto, non è contestato che le operazioni relative al procedimento di
aggiudicazione dell'appalto per il conferimento del servizio di pulizia degli
uffici regionali, indetto dalla Regione Sardegna, non si sono concluse in un
solo giorno e che è stato necessario proseguirle nel giorno seguente: nel
verbale della commissione non è stata riportata alcuna indicazione circa le
cautele predisposte dall'amministrazione appaltante a salvaguardia della
integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti.
Non può condividersi, al
riguardo, la tesi propugnata dall'Amministrazione appellante secondo cui non vi
era alcun obbligo di predisporre cautele a tutela dell'integrità delle buste
contenenti le offerte delle imprese partecipanti, mancando in tal senso
un'apposita previsione da parte del legislatore.
In realtà un tale
obbligo discende necessariamente dalla stessa ratio che sorregge e giustifica
il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente nei contratti
della pubblica amministrazione, in quanto l'integrità dei plichi contenenti le
offerte delle imprese partecipanti all'incanto è uno degli elementi sintomatici
della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i concorrenti,
assicurando il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità
dell'azione amministrativa, fissati dall'articolo 97 della Costituzione, cui
deve informarsi l'azione amministrativa.
D'altra parte, se può
convenirsi con l'appellante sulla circostanza che, in mancanza di una specifica
previsione da parte del legislatore di apposite misure cautelari da adottarsi
nel caso di prosieguo delle operazioni di gara al giorno successivo,
l'individuazione delle misure cautelari idonee deve essere rimessa al prudente
apprezzamento dell'amministrazione appaltante, non può non rilevarsi che in
concreto di esse deve essere data menzione nel verbale di gara, proprio al fine
di assicurare l'effettivo ed ordinato svolgimento del prosieguo delle
operazioni.
Nel caso di specie, non
solo non è stata fatta menzione dell'adozione di tali misure cautelari, per
quanto l'Amministrazione ha genericamente, ed inammissibilmente ai fini che qui
interessano, affermato di aver provveduto, senza fornire alcuna prova.
Né vale ad escludere la
illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione la considerazione
che non si sarebbe concretamente verificata alcuna manomissione dei plichi
contenenti le buste, atteso che la tutela giuridica dell'interesse pubblico al
corretto svolgimento delle gare pubbliche, secondo i principi di cui
all'articolo 97 della Costituzione, deve essere assicurata in astratto e
preventivamente e non può essere considerata soddisfatta sulla base della mera
situazione di fatto del mancato verificarsi di eventi dannosi.
L'appello principale
deve essere respinto.
. . . omissis . . .