APPALTI PUBBLICI - NEL CASO DI SOSPENSIONE DELLA GARA DEVONO ESSERE ADOTTATE CAUTELE PER L'INTEGRITA' DEI PLICHI

(Cons.Stato, Sez. IV,  n. 1602/2002)

Allorquando, nel corso del procedimento di aggiudicazione di un appalto, non sia possibile esaurire nello stesso giorno tutte le operazioni e sia necessario proseguirle nel giorno seguente ex art. 71 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 devono essere adottate, al fine del rispetto dei principi fissati nell'articolo 97 della Costituzione, tutte le cautele idonee e necessarie a preservare l'integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti, facendone espressa menzione nel relativo verbale di gara

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                                     D I R I T T O

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     III.1. In punto di fatto, non è contestato che le operazioni relative al procedimento di aggiudicazione dell'appalto per il conferimento del servizio di pulizia degli uffici regionali, indetto dalla Regione Sardegna, non si sono concluse in un solo giorno e che è stato necessario proseguirle nel giorno seguente: nel verbale della commissione non è stata riportata alcuna indicazione circa le cautele predisposte dall'amministrazione appaltante a salvaguardia della integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti.

     Non può condividersi, al riguardo, la tesi propugnata dall'Amministrazione appellante secondo cui non vi era alcun obbligo di predisporre cautele a tutela dell'integrità delle buste contenenti le offerte delle imprese partecipanti, mancando in tal senso un'apposita previsione da parte del legislatore.

     In realtà un tale obbligo discende necessariamente dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente nei contratti della pubblica amministrazione, in quanto l'integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti all'incanto è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, fissati dall'articolo 97 della Costituzione, cui deve informarsi l'azione amministrativa.

     D'altra parte, se può convenirsi con l'appellante sulla circostanza che, in mancanza di una specifica previsione da parte del legislatore di apposite misure cautelari da adottarsi nel caso di prosieguo delle operazioni di gara al giorno successivo, l'individuazione delle misure cautelari idonee deve essere rimessa al prudente apprezzamento dell'amministrazione appaltante, non può non rilevarsi che in concreto di esse deve essere data menzione nel verbale di gara, proprio al fine di assicurare l'effettivo ed ordinato svolgimento del prosieguo delle operazioni.

     Nel caso di specie, non solo non è stata fatta menzione dell'adozione di tali misure cautelari, per quanto l'Amministrazione ha genericamente, ed inammissibilmente ai fini che qui interessano, affermato di aver provveduto, senza fornire alcuna prova.

     Né vale ad escludere la illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione la considerazione che non si sarebbe concretamente verificata alcuna manomissione dei plichi contenenti le buste, atteso che la tutela giuridica dell'interesse pubblico al corretto svolgimento delle gare pubbliche, secondo i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, deve essere assicurata in astratto e preventivamente e non può essere considerata soddisfatta sulla base della mera situazione di fatto del mancato verificarsi di eventi dannosi.

     L'appello principale deve essere respinto.

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