APPALTI PUBBLICI - SI PUO' AUTOCERTIFICARE L'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO ANCHE SE IL BANDO NON LO AMMETTE

(TAR Lazio, sede di Roma, Sez. 3-ter, Sent. 14/3/2002 n. 2032)

 

La facoltà di sostituire il certificato camerale con la dichiarazione sostitutiva non consente affatto, se tale facoltà è esercitata, di poter considerare incompleta la documentazione così confezionata, attesa l'identica validità riconosciuta, nei rapporti dei privati con la P.A., alla dichiarazione prodotta ed al certificato corrispondente, indipendentemente dal valore probatorio o dalla forza formale che, ad altri fini, l'ordinamento loro attribuisce.

 

 

                                   … omissis …

                                       DIRITTO

                                   … omissis …

3. - Nel merito, il ricorso in epigrafe s'appalesa meritevole d'accoglimento, per le considerazioni qui di seguito indicate.

Il Collegio ha avuto modo d'accennare alla circostanza che la Società ricorrente ha presentato, in una con l'istanza di partecipazione alla gara per l'ammissione al contributo, non il richiesto certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, ma una dichiarazione sostitutiva, cui ha aggiunta una mera visura camerale. La dichiarazione in argomento è stata considerata dalla Società resistente inammissibile, perché: A) - l'autocertificazione è valida solo se apposta in calce all'atto da certificare; B) - la legge prevede i casi in cui essa è utilizzabile; C) - il certificato CCIAA è soggetta all' imposta di bollo fin dall'origine mercé carta resa legale, mercé l'apposita bollatura.  

Al riguardo, rettamente la Società ricorrente rammenta che, a'sensi del'art. 2, I c. della l. 4 gennaio 1968 n. 15, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ferma restando l'abrogazione, per effetto dell'art. 3, c. 10 della l. 15 maggio 1997 n. 127, dell'obbligo d'autenticazione di detta dichiarazione. Del pari, se già l'art. 1, c. 1 del DPR 20 ottobre 1998 n. 403 ha previsto l'utilizzazione delle dichiarazioni, anche contestuali all'istanza e sottoscritte dall'interessato, sostitutive di certificati, a sua volta l'art. 46, c. 1, lett. i) del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 prevede che "… Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: ... iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni…".

Insomma, dalla lettura delle disposizioni testé citate, s'evince che la facoltà di comprovare il possesso di uno status o fatti e qualità giuridiche, su cui la P.A. può emanare certificati perché sono oggetto d'iscrizione in registri o albi da essa tenuti, attraverso dichiarazioni sostitutive di queste certificazioni pubbliche è riconosciuta, in via generale, dalla l. 15/1968 e, ora, dal DPR 445/2000, che s'applicano naturaliter, ossia a prescindere da qualsiasi richiamo espresso che a tali norme facciano gli atti della P.A. La ragione è evidente: in un ordinamento moderno e dinamico, caratterizzato dall'innovazione tecnologica, dal complessivo recupero d'efficienza della P. A. (maxime, quando, come nella specie, essa s'avvale di imprese concessionarie per lo snellimento e la massimizzazione dell'efficacia dell'azione amministrativa) e dalla semplificazione degli adempimenti documentali, il legislatore ha inteso appunto ridurre al minimo questi ultimi, perché il loro costo economico e sociale non è compensato da un'idonea efficacia dell'attività della P.A. Pertanto, fuori dei casi in cui la legge non imponga un precipuo onere documentale in capo al privato nell'àmbito del procedimento, spetta di regola alla P.A. il compito d'accertare i fatti ed i dati rilevanti nell'istruttoria procedimentale e l'attitudine semplificatrice della dichiarazione sostitutiva, in una con le norme sui controlli e sulla repressione delle dichiarazioni mendaci, consentono l'espansione massima del principio di semplificazione, anche in materia di contratti della P.A. e nei procedimenti concorsuali. 

Non sfugge al Collegio che, nella specie, l'incompletezza della documentazione presentata dall'impresa istante, ai fini dell'ammissione alla gara de qua, è causa d'esclusione da quest'ultima.

Giova però osservare, per un verso, che il riconoscimento, in via generale, della facoltà di sostituire il certificato con la dichiarazione sottoscritta non consente affatto, se tale facoltà è esercitata, di poter considerare incompleta la documentazione così confezionata, attesa l'identica validità riconosciuta, nei rapporti dei privati con la P.A., alla dichiarazione prodotta ed al certificato corrispondente, indipendentemente dal valore probatorio o dalla forza formale che, ad altri fini, l'ordinamento loro attribuisce. Per altro verso, a tutto concedere, non incompleta, ma irregolare si deve considerare la documentazione prodotta dalla Società ricorrente, laddove quest'ultima ha integrato la dichiarazione sostitutiva con una visura camerale, ossia con un atto che è di per sé di forza formale inferiore al certificato CCIAA, ma, se accompagnato da tale dichiarazione, è tale da non integrare il rigoroso presupposto cui il bando di gara riconnette l'esclusione dell'impresa partecipante, per cui la Società ricorrente non può inferirla implicitamente o con interpretazioni analogiche. Pertanto, la dichiarazione autenticata di partecipazione alla gara fa salvi, a guisa di dichiarazione sostitutiva, i dati di tutti gli allegati ad essa, compreso il contenuto della visura camerale colà esistente ed offerta alla valutazione della Società resistente. 

Non valgono, quindi, gli argomenti addotti dall'atto impugnato, perché: A) - l' autocertificazione (recte, la dichiarazione sostitutiva) non abbisogna più dell'autenticazione; B) - essa è utilizzabile in ogni contesto, se non è dalla legge espressamente esclusa; C) - il regime fiscale del certificato CCIAA non è questione rilevante nel procedimento amministrativo, l'eventuale inadempimento dell'obbligazione tributaria, ammesso che ve ne sia una nella specie, essendo repressa nei modi di legge a cura degli enti impositori e non del responsabile del procedimento.