LA MANCATA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI NON COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA GARA
(Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 28
febbraio 2002 n. 1229)
Alla mancata
produzione della dichiarazione con la quale la ditta partecipante, ai sensi
dell'art. 18 della legge n. 55/90, indica le opere che si riserva di
subappaltare, non può che conseguire a carico dell'impresa semplicemente
l'esclusione della facoltà di procedere al subappalto stesso.
La clausola del
bando - che invece sanziona l'inosservanza di questo obbligo di produzione
documentale con l'esclusione dalla gara- rivela un profilo di irragionevolezza
tale da farne ritenere la illegittimità.
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. . Omissis . . .
FATTO
Il Consorzio tra i Comuni di Ortisei, Santa Cristina, Selava
in Val Gardena e Castelrotto indiceva una gara per l'aggiudicazione dei lavori
concernenti la realizzazione dell'impianto elettrico per la costruzione del
garage interrato e della casa di riposo di Ortisei.
L'impresa individuale Alfred Zoschg veniva esclusa dalla
gara a causa della mancata produzione dell'allegato A, richiesto dal bando di
gara.
Il T.R.G.A., sezione di Bolzano, con la sentenza in epigrafe
indicata annullava la relativa clausola del bando e gli atti conseguenti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Consorzio
succitato.
Resisteva al gravame l'originario ricorrente.
All'odierna udienza la parte appellata eccepiva l'improcedibilità
dell'appello, a causa della mancata produzione di una copia autentica della
sentenza di primo grado in lingua italiana tradotta dall'Ufficio.
DIRITTO
1. Si può prescindere dall'esame della eccezione di improcedibilità
dell'appello, in quanto lo stesso è infondato.
2. Osserva la Sezione che in tema di appalto di opere pubbliche la
mancata indicazione delle imprese subappaltatrici da parte del concorrente non
comporta di per sé l'esclusione dalla gara dell'impresa che sia autonomamente
dotata dei requisiti prescritti per l'esecuzione diretta delle opere. A tale
lacuna nella produzione documentale consegue unicamente l'esclusione della
facoltà di subappaltare (Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 1993, n. 240; 23
giugno 1999, n. 438).
Cosicché, nel caso in esame, se l'unico scopo perseguito dalla stazione
appaltante nel prescrivere la produzione dell'allegato A era quello -come si
legge anche nella memoria conclusiva depositata nel presente giudizio - di
conoscere, fin dall'invito alla gara, se l'impresa partecipante intendeva
procedere o meno al subappalto, è evidente che alla mancata produzione
dell'allegato non poteva che conseguire a carico dell'impresa semplicemente
l'esclusione della facoltà di procedere al subappalto stesso.
Sotto questo profilo, la clausola del bando -che invece sanziona
l'inosservanza di questo obbligo di produzione documentale con l'esclusione
dalla gara- rivela un profilo di irragionevolezza tale da farne ritenere la
illegittimità.
Cosicché la sentenza di primo grado va confermata.
3. In conclusione, l'appello va rigettato.
4. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti
le spese del secondo grado di giudizio.
P. Q. M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
rigetta l'appello.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.